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RTV 14 per edifici di civile abitazione: uno sguardo d’insieme

La Regola Tecnica verticale n. 14 (Il D.M. 19 maggio 2022) contiene le misure di prevenzione incendi relative agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione e di altezza antincendio maggiore di 24 m. All'interno una sintesi dei singoli paragrafi.

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Il DM del 19 maggio 2022, entrato in vigore dal 29 giugno 2022, ha introdotto all’interno del Codice di Prevenzione Incendi il nuovo capitolo V.14: la regola tecnica verticale riguardante la prevenzione incendi negli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione e di altezza antincendio maggiore di 24 m.

Si tratta quindi dell’attività n. 77 ai sensi del DPR 151/2011 “edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m”.

Attenzione quindi che non tutte le attività 77 sono necessariamente edifici di civile abitazione. Attualmente per tale tipo di attività è presente ancora il doppio binario: la regola tecnica verticale tradizionale (DM 16/05/1987 n. 246), infatti, non è stata abrogata.

Vediamo nel dettaglio i singoli paragrafi che compongono la RTV 14.


La Regola Tecnica  Verticale 14

V.14.2 Classificazioni

Gli edifici di civile abitazione sono classificati in relazione alla massima quota dei piani h:


Mentre le aree dell’attività sono classificate nel seguente modo:


Tra le diverse aree dell’attività rientrano anche le TB, ossia le aree destinate ad attività artigiane, commerciali, uffici o altro di simile.

Tali tipologie di attività sono ammesse in quanto il campo di applicazione della RTV 14 recita “edifici destinati PREVALENTEMENTE a civile abitazione” che indica che tali edifici non devono necessariamente essere a uso esclusivo di civile abitazione, ma appunto in gran parte.


V.14.3 Valutazione del rischio di incendio

La progettazione della sicurezza antincendio deve seguire interamente il capitolo G.2, andando a individuare le soluzioni tecniche e gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi seguendo la metodologia generale prevista dal codice (G.2.6), ossia:

  • valutazione del rischio incendio;
  • individuazione delle strategie antincendio con l’attribuzione dei livelli di prestazione;
  • individuazione delle soluzioni progettuali (conformi, alternative, in deroga).

Per la determinazione dei profili di rischio occorre considerare le metodologie presenti all’interno del capitolo G.3 della RTO, dove è presente una indicazione sul profilo di rischio Rvita per gli edifici di civile abitazione:


V.14.4 Strategia antincendio

Come ben sappiamo le regole tecniche verticali forniscono delle indicazioni complementari o sostitutive rispetto a quelle previste dalla regola tecnica orizzontale del Codice di Prevenzione Incendi.

È specificato che deve essere applicato il capitolo V.1 (aree a rischio specifico) e le altre RTV se pertinenti con una precisazione sulla RTV 13 in merito alle chiusure d’ambito degli edifici civili.

Nel caso della RTV 14 le strategie antincendio presenti sono:

  • reazione al fuoco;
  • resistenza al fuoco;
  • compartimentazione;
  • esodo;
  • GSA;
  • controllo dell’incendio;
  • rivelazione e allarme;
  • operatività antincendio;
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.


V.14.4.1 Reazione al fuoco

All’interno delle unità abitative non sono richiesti requisiti minimi di reazione al fuoco.

Nelle vie di esodo verticali, percorsi di esodo e spazi calmi devono essere impiegati materiali almeno appartenenti al gruppo GM2 (GM1 per edifici di tipo HE e HF).

È possibile impiegare, a esclusione degli edifici di tipo HE e HF, materiali appartenenti al gruppo GM3 se si incrementa di uno il livello di prestazione per la rivelazione ed allarme rispetto a quanto prescritto.

V.14.4.2 Resistenza al fuoco

Come spesso accade nelle RTV, è presente una tabella che indica la classe di resistenza al fuoco minima dei compartimenti:

V.14.4.3 Compartimentazione

Sono ammessi compartimenti multipiano per piani con quota:

  • > -5 m e ≤ 12 m;
  • > 12 m e ≤ 32 m con un massimo dislivello fra i piani ≤ 7 m.

Le diverse aree devono avere le seguenti caratteristiche di compartimentazione, ponendo particolare attenzione al mantenimento della continuità di compartimentazione in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio e simili:

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Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione

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