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Prevenzione antincendio: la Regola tecnica verticale V.14 per edifici civili alti

Raccontando episodi di cronaca successi, vengono descritti i parametri di classificazione, le misure e le strategie antincendio per la corretta progettazione di edifici alti civili in base alla Regola Tecnica verticale n. 14 in confronto con la norma tecnica di prevenzione D.M. 16 maggio 1987.

La Regola tecnica verticale V.14 per progettare correttamente gli edifici alti

Il D.M. 19 maggio 2022, Regola Tecnica verticale n. 14, è entrato in vigore il 29 giugno 2022. Tale decreto può essere utilizzato in alternativa alla specifica norma tecnica di prevenzione incendi D.M. 16 maggio 1987 n. 246, come integrato dal D.M. 25/01/2019. In questa fase, è dunque possibile valutare quale strumento normativo possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare.

Se, generalmente, le soluzioni anche conformi, consentite dal Codice di Prevenzione Incendi e dalle Regole tecniche verticali ad esso collegate appaiono più coerenti con la valutazione del rischio attuata, e meno onerose per i titolari delle attività, la scelta da attuare nel caso degli edifici di civile abitazione alti, soggetti ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011, deve essere particolarmente accurata.

Si trattano, di seguito, gli aspetti della norma che si ritengono meritevoli di considerazioni.

Eventi incendio

La V.14 è stata emanata a pochi mesi dall'incendio della "Torre del Moro" di via Antonini a Milano, avvenuto in data 29 agosto 2021, evento che ha mostrato, anche nel nostro Paese, la grande vulnerabilità degli edifici alti nei confronti degli incendi, che si sono mostrati in grado di potersi propagare, a grande velocità, anche all'esterno dell'opera da costruzione, lungo le facciate ventilate o rivestite e, nel caso specifico, anche dai piani alti verso i livelli posti a quota inferiore, fino a coinvolgere quanto di combustibile fossile presente nell'area cortiliva, a seguito del gocciolamento di prodotti in fiamme, e del distacco e trasporto, ad opera dei violenti moti convettivi generati dall'incendio, di parti di materiale incendiato, dalle cosiddette chiusure d'ambito dell'edifico.

L'incendio, che ha avuto un notevole impatto mediatico, ha dunque condotto il normatore ad effettuare scelte piuttosto conservative, limitando certamente la convenienza del Codice di prevenzione incendi nella progettazione di tali attività, in particolare per quanto riguarda le misure di contenimento della propagazione dell'incendio e di salvaguardia degli occupanti.

Per gli edifici esistenti al 24 giugno 1987 (data di entrata in vigore del D.M. 16 maggio 1987 n. 246), il paragone fra le due normative è addirittura imbarazzante, anche tenendo conto delle frettolose integrazioni apportate con il D.M. 25/01/2019, in esito all'incendio della Grenfell Tower di Londra avvenuto il 14/06/2017, in cui persero la vita settantanove persone, e ci si domanda quanto sia coerente con gli obiettivi di sicurezza del Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011 del 09/03/2011 (CPR) e, in particolare con il Requisito Essenziale n. 2 Sicurezza in caso di incendio, mantenere il doppio binario anche per queste attività.

Nel caso di Londra, gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico realizzati in facciata negli anni 2015-2016, hanno rappresentato il veicolo di propagazione privilegiata dell'incendio, che è progredito con una inaspettata velocità all'interno dell'intercapedine ventilata presente, delimitata da elementi incombustibili (cemento della parete dell'edificio e rivestimento esterno in alluminio posto a protezione dalle intemperie degli strati isolanti), dal quarto piano alla sommità dell'edificio in soli 15 minuti, non trovando alcun elemento di compartimentazione che ne potesse ostacolare la propagazione e procedendo, poi, dall'esterno verso l'interno delle abitazioni.

L'unica scala presente, di tipo aperto, localizzata in posizione centrale, non ha consentito l'esodo in sicurezza degli occupanti.

Le polemiche ancora oggi infuriano nel Regno Unito, sui Codici antincendio applicati e sulla crescente deregolamentazione che ha riguardato il settore della prevenzione incendi e quindi anche i controlli sulla conformità alle normative antincendio. Il Governo britannico ha poi disposto centinaia di controlli eccezionali, rivolti ai pannelli utilizzati per il rivestimento esterno delle facciate, alle modalità di posa, e alla realizzazione di elementi di compartimentazione in facciata. A seguito dell’incendio della Grenfell Tower di Londra, il mondo scientifico internazionale ha posto l’attenzione sulla necessità di approfondire e rendere efficaci le conoscenze sul comportamento al fuoco dei materiali, in particolare con prove su grande scala e in scala reale.

Comportamento al fuoco delle facciate

Nel nostro Paese, a seguito dell'incendio di Milano, sono state emanate norme specifiche che trattano la realizzazione delle chiusure d'ambito degli edifici civili con D.M. 30/03/2022 (Regola tecnica verticale V.13), e la reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, con il D.M. 14/10/2022 che ha disposto che la classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione, in particolare, quelli destinati a essere utilizzati sull’involucro esterno degli edifici, anche per edifici progettati secondo il D.M. 16/05/1987 come integrato dal D.M. 19/01/2019, debba essere effettuata ricorrendo esclusivamente alle pertinenti norme europee (EN 13501-1 e norme di prova da essa richiamate).

É stato infatti rilevato, sulla base delle evidenze sperimentali disponibili, e di recenti eventi incidentali, che i risultati di prova e di classificazione europei dei prodotti da costruzione mostravano una limitata comparabilità con quelli italiani, in quanto riferiti a differenti parametri caratteristici, più completi, e fondati su un diverso approccio sperimentale (per modello di fuoco, ventilazione, dimensioni, sistema di rilevazione dati, etc.), e in grado di valutare la propagazione del fuoco e del fumo sulla superficie, all’interno ed attraverso il sistema di facciata, la produzione e l'opacità dei fumi nella fase iniziale dell'incendio, e la caduta di parti e/o detriti/goccioline incendiati, contrariamente ai test di piccola fiamma e di pannello radiante, ormai ritenuti inefficaci, in considerazione delle innovative tecniche del costruire che si sono andate ad affermare.


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