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Sbloccacantieri, c'è dentro il mondo! Testo in dirittura di Gazzetta con news su sismica, urbanistica, appalti

Sbloccacantieri, ecco il testo datato 8 aprile che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel weekend: fra le novità del testo diverse disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, che intervengono sul dpr 380/2001

Decreto SbloccaCantieri: subappalti, lavori diretti e autorizzazioni sismiche

Eccoci, sperando che sia la volta buona: abbiamo il testo aggiornato all'8 aprile del DL Sbloccacantieri 'leggermente' rivisto rispetto alla versione precedente, da noi commentata in data 3 aprile. Questo testo, che dovrebbe essere quello presentato alla RGS per la bollinatura e al Presidente della Repubblica per la firma, a sentire le dichiarazioni di svariati componenti del Governo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi o al massimo domani ("entro questa settimana", disse Toninelli).

Ricordiamo in primis che il decreto, che modifica il Codice Appalti coinvolgendo i lavori edilizi nei piccoli comuni, l'edilizia scolastica e anche gli incentivi ai funzionari tecnici, era stato approvato 'salvo intese' nel CdM dello scorso 20 marzo per poi essere oggetto di svariate mediazioni tra i rappresentanti di Governo. Nella stesura 'finale' ci sono, dentro, addirittura 30 articoli!!

SbloccaCantieri: le principali novità dell'ultima bozza (capo I - contratti pubblici, interventi infrastrutturali, rigenerazione urbana)

L'ultima bozza comprende addirittura 79 modifiche al Codice Appalti, che che incidono sul 15% dell'intero codice. Viene confermato il nuovo regolamento unico e il periodo transitorio delle linee guida ANAC: la norma inserita nell'ultima bozza prevede che il vecchio sistema fatto di linee guida e regolamenti attuativi resti in piedi per al massimo 180 giorni in attesa del nuovo regolamento. Il resto:

  • innalzamento da 150.00 a 200.000 euro della soglia che permette di affidare direttamente i lavori senza bandire la gara (ma con consultazioni obbligatorie di almeno dieci imprese, "ove esistenti");
  • innalzamento dal 30 al 50% della soglia, calcolata sull'importo complessivo del contratto, per affidare i lavori in subappalto; letteralmente, "il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture"
  • riapertura della finestra per gli appalti integrati: le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L'altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall'approvazione del progetto;
  • addio offerta più vantaggiosa e più gare sottosoglia: la maggiore semplificazione è nella fascia delle opere di piccola e media dimensione, quelle più numerose e contenute al di sotto della soglia europea di 5,5 milioni. Per velocizzare l'assegnazione dei lavori pubblici di minore importo, si prevede la possibilità di aggiudicare le commesse tenendo sconto solo del prezzo (più basso) fino alla soglia Ue di 5,5 milioni di euro, con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA, ma si alza da 150 mila a 200 mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori;
  • modifiche ai criteri di aggiudicazione: niente massimo ribasso anche per servizi e forniture particolarmente innovativi da 40 mila euro in su. Cancellato il tetto massimo del 30% al prezzo negli appalti con l'offerta più vantaggiosa; le esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell'individuazione della soglia di anomalia;
  • qualificazione dei costruttori: per qualificarsi le imprese possono attingere ai risultati ottenuti negli ultimi 15 anni (prima erano 10);
  • pagamento diretto dei subappaltatori: non ci sarà più bisogno di valutare "se la natura del contratto lo consente" per acconsentire alla richiesta di pagamento diretto dei subappaltatori. Viene infatti cancellata tale formula dall'art. 105 (comma 13, lettera c, del d.lgs. 50/2016) provando così a chiarire una volta per tutte che il pagamento diretto dei subaffidatari deve essere riconosciuto dalle stazioni appaltanti «su richiesta» dell'impresa;
  • anticipazione e pagamento diretto ai progettisti: prevista l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo a tutti i tipi di appalti e non sono a quelli di lavori e la possibilità di pagamento diretto dei progettisti esterni all'impresa da parte delle stazioni appaltanti negli appalti integrati. L'indicazione della modalità di erogazione del compenso deve essere indicata nei documenti di gara;
  • rito super-accellerato addio: eliminato ufficialmente il rito superaccelerato negli appalti, che imponeva di contestare subito ammissioni ed esclusioni e stabiliva una corsia accelerata per la decisione dei giudici. Da questo punto di vista il decreto cancella i riferimenti al rito speciale contenuti nel codice del processo amministrativo;
  • autorizzazioni sismiche stravolte: i liberi professionisti dovranno scegliere di volta in volta se chiedere l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della Regione (vedi sotto);
  • commissari di gara: confermata l'istituzione di commissari straordinari per sbloccare le opere che guadagnano poteri alla cancellazione della soft law dell'Anac. A essi spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di conclusione del procedimento è fissato in misura comunque non superiore a sessanta giorni decorso il quale, ove l’autorità competente non si sia pronunciata, l’autorizzazione, il parere favorevole, il visto o il nulla osta si intendono rilasciati, nonché per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati;
  • incentivi 2% per i tecnici della PA rispristinati;
  • esclusioni dagli appalti: inserita una norma che, modificando l'art. 76, prevede che sia dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del CAD o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti;
  • distanze tra edifici: tanto rumore per (quasi) nulla, potremmo dire. Restano infatti i vincoli (di sedime e volume) alla sostituzione edilizia e le Regioni saranno obbligate a scrivere le regole sulla possibilità di derogare al DM 1444/1968, ma a livello di pareti fenestrate il limite dei 10 metri permane ovunque (vedi sotto).

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli

Confermato in toto l'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche: cosa cambia, in merito alle regole del dpr 380/2001? Lo abbiamo già approfondito su Ingenio, qui ricordiamo che si va a modificare il Testo Unico Edilizia, a partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Semplificando: l'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a costruire', ma in base al 'cosa' e al 'come'. Una discrezionalità - che dovrà essere chiarita in aposite linee guida ma che, inizialmente e anche poi, sarà per la gran parte in capo al professionista tecnico che assevera i lavori - che porterà inevitabilmente a responsabilità più alte.

Leggendo attentamente il nuovo art.94bis, ci accorgiamo di una distinzione evidente:

  • a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  • b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3); 2) le riparazionie gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Rigenerazione urbana e distanze tra edifici

L'art.5 ("Norme in materia di rigenerazione urbana"), in origine previsto da Codice rosso, si è molto 'calmierato' rispetto a quello che era in origine stato predisposto all'interno del Decreto Crescita.

Il DL SbloccaCantieri va infatti a eliminare l'obbligo di rispettare la distanza minima di 10 metri indicata nel DM sugli standard urbanistici (n.1444/68) e prevede l'obbligo in capo alle Regioni di indicare il quadro delle deroghe allo stesso decreto. Viene inoltre fissato un paletto agli interventi di ristrutturazione edilizia, escludendo di fatto gli interventi di sostituzione edilizia.

Viene quindi modificato l'art.2-bis del dpr 380/2001, in questo modo:

  • a) al comma 1, primo periodo, le parole “possono prevedere” sono sostituite dalla seguente: “introducono” e le parole “e possono dettare” sono sostituite dalla seguente: “nonché”;
  • b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti: “1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito.”.

Le disposizioni di cui all'art.9, commi secondo e terzo, del decreto 1444/1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, n. 3), dello stesso art.9. Il riferimento di cui si parla è alle zone C (di espansione edilizia), ma fondamentalmente non è toccato il comma 1, punti 1 e 2, che è quello che prescrive la distanza tra pareti finestrate (10 metri), ovverosia quel che, a livello edilizio, "da più fastidio".

I commi 2 e 3 dell'art.9 del DM 1444/1968, letteralmente, recitano così: 

comma 2: le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
comma 3: qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Quindi, questa rivoluzione - secondo quanto indica il DL SbloccaCantieri nella sua versione attuale - non c'è, almeno non in una interpretazione letterale del testo. Ciò perché non viene indicato il comma 1, che avrebbe avuto sicuramente maggior impatto, visto che si 'parla' di distanza minima (attualmente 10 metri) tra pareti finestrate di edifici antistanti. Una distanza che resta per tutte le zone...NB - tutto questo lo approfondiremo in un articolo ad hoc, in attesa peraltro della conversione in legge.

Passiamo all'altra modifica, quella dell'art.2-bis del dpr 380/2001 e che era stata introdotta dal decreto "del fare" (n.69/2013). Il senso della norma è quello di obbligare appunto gli enti territoriali a definire, nell'ambito della loro potestà normativa, regole e deroghe al Dm sugli standard. Tuttavia non è chiarissimo a quali enti territoriali la norma si riferisce: l'obbligo è riferito, oltre che alle province di Trento e Bolzano, a tutte le regioni oppure no?

Infine, con altre due disposizioni si apporta ulteriori integrazioni all'art.2-bis del dpr 380:

  1. gli obblighi di definire le deroghe al DM 1444 "sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio";
  2. "in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito". Quindi, in caso di demolizione e ricostruzione, si può derogare al limite della sagoma e - a quanto pare comprendersi - anche alle altezze, ma si devono rispettare i limiti del sedime.

Interventi sostitutivi e responsabilità erariali

Dopo aver dettagliato la parte sui commissari, l'art.4 (punto 7) 'spiega' che i piccoli comuni (popolazione inferiore a 3.500 abitanti) riceveranno nei prossimi mesi risorse aggiuntive per finanziare interventi immediatamente cantierabili di manutenzione di strade, illuminazione pubblica ed edifici comunali.

Le regole operative per potere accedere a tali finanziamenti saranno dettate con un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze da adottare entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore della legge di conversione dello Sbloccacantieri, quindi - teoricamente - entro la fine del mese di giugno.

Si va ad attingere quindi a residui passivi non spesi entro i termini fissati (tra i quali le somme non spese dei progetti "6000 campanili" e "nuovi progetti di intervento") con una precisa logica: "cantierare" entro l'estate/autunno a numerosi investimenti di ridotta dimensione da realizzare in poco tempo e che sono, di conseguenza, destinati soprattutto alle imprese piccole e medie del settore edile.

Importante: in assenza di indicazioni diverse, il calcolo sulla popolazione dei comuni deve essere effettuato in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno, quindi alla fine del 2017.

Sono destinate al finanziamento delle misure per gli investimenti dei piccoli comuni anche quelle perenti per la costruzione e per la ricostruzione di edifici di culto (legge n. 168/1962, art.38 della legge 843/1978 e art.20 della legge 526/1982) nonché delle somme destinate dall'articolo 7 della legge n. 130/1983 al finanziamento delle attività dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Il decreto-legge prevede l'attivazione di uno specifico capitolo di spesa nel bilancio del Ministero delle Infrastrutture, mentre con un apposito decreto verranno dettate le modalità e i termini per la presentazione delle domande da parte dei singoli comuni.

Si aspetta, quindi, di conoscere nel dettaglio:

  • il preciso ambito di applicazione della disposizione (lavori di immediata cantierabilità, lavori di manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali);
  • tempi massimi di realizzazione;
  • se il finanziamento è diretto solamente alle manutenzioni straordinarie o comprende anche quelle ordinarie.

Edilizia scolastica: novità importanti

Gli enti locali potranno, per tutto il triennio di programmazione 2019-2021, affidare i lavori fino alla soglia comunitaria mediante procedure negoziate aperte ad almeno 15 operatori economici. Analoga disposizione per l’affidamento degli incarichi di progettazione da parte degli enti proprietari delle scuole con procedura negoziata rivolta ad almeno 5 operatori.

Capo II - eventi sismici della Regione Molise ed area etnea

  • Ambito di applicazione e Commissari straordinari;
  • Funzioni dei Commissari straordinari;
  • Contabilità speciali;
  • Ricostruzione privata;
  • Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata;
  • Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti;
  • Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi;
  • Ricostruzione pubblica;
  • Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali;
  • Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati;
  • Legalità e trasparenza;
  • Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria: gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai soggetti di cui all’art.46 del Codice Appalti, che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • Struttura dei Commissari straordinari;
  • Interventi volti alla ripresa economica;
  • Sospensione dei termini.

Capo III - eventi sismici Abruzzo 2009, Centro Italia 2016/2017 e comuni di Casamiccola Terme e Lacco Ameno (Ischia) 2017

  • Contributo straordinario per il Comune de L’Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere;
  • Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione;
  • Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
  • Proroga disposizioni deposito e trasporto terre e rocce da scavo;
  • Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali;
  • Misure per la semplificazione delle procedure per l’immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi;
  • Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
  • Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";
  • Norma di copertura.

Ricordiamo che il Decreto SbloccaCantieri entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO SBLOCCACANTIERI (VERSIONE 8 APRILE 2019) E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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