Schermature solari e zanzariere: IVA agevolata se sono collegate a lavori edilizi
L'aliquota del 10% è ammessa solo se l’intervento rientra in specifiche categorie di recupero edilizio o di riqualificazione energetica; negli altri casi si applica l’IVA ordinaria al 22%. Il discrimine non è il bene in sé, ma il contesto edilizio e contrattuale in cui l’installazione avviene.
L’articolo chiarisce quando l’acquisto e l’installazione di schermature solari e zanzariere possono beneficiare dell’IVA agevolata al 10% e quando, invece, si applica l’aliquota ordinaria del 22%. A partire dai chiarimenti del MEF e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, viene evidenziato che il discrimine non è il prodotto in sé, ma il contesto edilizio e contrattuale dell’intervento. L’IVA ridotta è ammessa solo se la posa avviene nell’ambito di lavori di recupero edilizio o riqualificazione energetica qualificati; in caso contrario resta dovuta l’aliquota piena.
Iva al 10% per zanzariere e schermature solari: è possibile?
E' possibile beneficiare dell'Iva agevolata al 10% per l'acquisto e la possa in opera di schermature solari e zanzariere? Quando non si scappa dall'aliquota piena al 22%? Il chiarimento fornito da una risposta del MEF a interrogazione parlamentare è molto attuale, visto che con l'avvento dell'estate questi 'beni' sono gettonatissimi.
Inquadramento generale dell’intervento
Il MEF ricostruisce il quadro normativo distinguendo nettamente tra agevolazioni fiscali sulle detrazioni (ecobonus o recupero edilizio) e aliquota IVA applicabile.
Schermature solari e sistemi oscuranti possono essere agevolabili ai fini delle detrazioni se rispettano i requisiti tecnici di risparmio energetico, anche in assenza di opere edilizie in senso stretto, come chiarito dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, la spettanza della detrazione non comporta automaticamente l’applicazione dell’IVA ridotta.
Le indicazioni dell'Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 2018, ha precisato che tali dispositivi, quando non risultano incorporati in modo strutturale nel serramento, sono dotati di una propria autonomia funzionale.
Non si configurano, quindi, come meri elementi accessori della finestra, ma come sistemi in grado di svolgere in modo indipendente funzioni di schermatura, protezione e controllo dell’illuminazione naturale.
Di conseguenza, il relativo costo può essere incluso nell’ambito della prestazione soggetta ad agevolazione, a condizione che l’intervento rispetti i requisiti previsti dalla disciplina IVA in materia edilizia.
Questo orientamento è stato poi ampliato con la consulenza giuridica n. 10 del 2020, che ha ricompreso nello stesso regime anche i frangisole e le tende oscuranti esterne a rullo.
Il ruolo delle "prestazioni di servizi"
Il MEF ribadisce che l’IVA al 10% riguarda principalmente le prestazioni aventi a oggetto l’intervento edilizio complessivo. Ciò significa che l’installazione deve essere resa nell’ambito di un contratto di appalto o di opera relativo a un intervento agevolato.
Se le schermature costituiscono beni “significativi”, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera e delle altre prestazioni, mentre l’eccedenza resta soggetta al 22%.
Quando si applica l’IVA ordinaria al 22%
L’IVA ordinaria del 22% resta dovuta quando l’acquisto delle schermature solari o delle zanzariere non è collegato a un intervento di recupero edilizio qualificato.
Ciò avviene, ad esempio, in caso di semplice fornitura con posa in opera non riconducibile a manutenzione agevolata o a ristrutturazione, oppure quando l’intervento non soddisfa i presupposti normativi richiesti. In questi casi, anche se l’opera può astrattamente produrre benefici energetici, l’aliquota ridotta non è applicabile.
In conclusione, per schermature solari e zanzariere non esiste un’IVA “agevolata per definizione”. Il 10% spetta solo se l’installazione rientra in un intervento edilizio agevolato e correttamente qualificato; in assenza di tali presupposti, si applica il 22%.
FAQ TECNICHE: IVA agevolata per schermature solari e zanzariere
È sempre possibile applicare l’IVA al 10% su schermature solari e zanzariere?
No. L’aliquota ridotta non dipende dal bene acquistato, ma dal tipo di intervento edilizio cui l’installazione è collegata. In assenza di un intervento agevolato correttamente qualificato, si applica l’IVA ordinaria al 22%.
Il diritto alla detrazione fiscale comporta automaticamente l’IVA agevolata?
No. La possibilità di accedere a ecobonus o bonus ristrutturazioni non implica automaticamente l’IVA al 10%. Le due agevolazioni seguono regole diverse e devono essere verificate separatamente.
Quando le schermature sono considerate prestazioni agevolabili ai fini IVA?
Quando l’installazione rientra in un contratto di appalto o d’opera relativo a un intervento edilizio agevolato (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero). In questo caso l’IVA ridotta si applica alla prestazione complessiva.
Che ruolo hanno i “beni significativi” nel calcolo dell’IVA?
Se schermature o zanzariere rientrano tra i beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera e delle altre prestazioni. La parte eccedente resta soggetta al 22%.
Quando è inevitabile applicare l’IVA al 22%?
L’aliquota ordinaria si applica in caso di semplice fornitura con posa in opera non riconducibile a interventi edilizi agevolati, o quando mancano i presupposti normativi richiesti. Anche se l’intervento produce benefici energetici, senza corretta qualificazione edilizia l’IVA ridotta non spetta.
LA RISPOSTA DEL MEF E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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