Sconto in fattura per spese di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici: ok anche con contabilizzazione diversa
La cessione del bonus edilizio con sconto in fattura è ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta, anche se erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.
La cessione del Bonus Ristrutturazioni 50% per le spese sostenute per la fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, sotto forma di sconto in fattura, è ammissibile, con riguardo a tutta la spesa sostenuta, anche se erroneamente rappresentato nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 238/2023 dello scorso 3 marzo 2023, dove si evidenzia che quel che conta - aldilà dell'errore nella fatturazione - è la sussistenza degli altri presupposti previsti dalle disposizioni di riferimento, he consentano cioè di dimostrare che:
- l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente;
- il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
- gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili attraverso l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.
L'errore nella fatturazione dello sconto in fattura
L'impresa di installazione di impianti fotovoltaici e climatizzazione chiede lumi sulla situazione dopo aver emesso una fattura in acconto, da corrispondersi per l'intero valore, e una a saldo con applicazione dello sconto del 50% calcolato sull'intero corrispettivo pattuito.
Il cliente inviava il modello di comunicazione per l'opzione di sconto in fattura alle Entrate.
Si chiede se, stante l'errore a monte, sia comunque possibile perfezionare l'operazione di trasferimento della detrazione.
Sconto in fattura: cos'è
Si tratta di un contributo anticipato dai fornitori, corrispondente alla detrazione spettante al committente e costituisce, per quest'ultimo, una sostanziale modalità di pagamento dell'importo dovuto.
Le regole per praticare lo sconto in fattura
Il Fisco, dopo aver riepilogato le regole base per poter esercitare l'opzione, evidenzia che, dalle disposizioni sul meccanismo dell'opzione richiamate, si evince che:
- la detrazione va commisurata alla spesa ''sostenuta'' come documentata con fattura;
- lo sconto non può essere superiore alla detrazione e va indicato in ciascuna fattura emessa dal fornitore. Tale indicazione consente di individuare anche il credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedibile.
Ok allo sconto: cosa va indicato nella fattura a saldo
In definitiva, posto che il committente non abbia fruito della detrazione in dichiarazione, né l'abbia ceduta a terzi, la cessione della stessa detrazione, sotto forma di sconto, è ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta, anche se erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.
In questo quadro, per consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante nonché l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.
LA RISPOSTA 238/2023 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.
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