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Cessione del credito e sconto in fattura Superbonus e altri bonus: chi può ancora richiederle?

Se un intervento edilizio agevolato col Superbonus o con un'altra agevolazione fiscale è stato avviato prima del 17 febbraio, per quell'intervento si sarà già richiesto (e probabilmente ottenuto) il relativo permesso o sarà già stata presentata la CILA-S e si potrà ancora "optare" per la cessione del credito o lo sconto in fattura in alternativa alla fruizione diretta del bonus

Il decreto-legge 11/2023 (Stop Cessioni e Responsabilità solidale del cessionario) rappresenta lo spartiacque tra quello che, in materia di fruizione del Superbonus ma anche di tutti gli altri bonus edilizi, si poteva fare 'prima' del 17 febbraio 2023 - in realtà dal maggio 2020 in poi, perché il meccanismo fu introdotto in pieno lockdown Covid dal Decreto Rilancio, ad opera del Governo Conte - e quello che si potrà (o meglio non si potrà) fare dopo.

La domanda che risuona forte è: ma se i lavori sono già iniziati, posso cedere il credito o farmi scontare la fattura?

Vediamo di chiarire il concetto, soprattutto perché ci sono dei tipi di lavori per i quali magari non serve la CILA-S o un titolo abilitativo (se sono eseguiti in edilizia libera), per cui bisogna capire come dimostrare che essi sono iniziati prima del 17 febbraio.

Stop alle cessioni e agli sconti: vale per tutti i bonus

Ricordiamo, giusto per chiarezza, che il perimetro del DL 11/2023 riguarda tutti i bonus edilizi che conosciamo e che 'prima' potevano essere fruiti anche tramite le due opzioni alternative, cioè cessione del credito di imposta o sconto in fattura: Superbonus, Ecobonus e Sismabonus ordinari, Bonus Ristrutturazioni, Bonus Facciate, Bonus Barriere Architettoniche, Sismabonus Acquisti.

Gli unici bonus che sono 'fuori' dalle regole di cui sopra sono il Bonus Mobili e il Bonus Verde, semplicemente perché per questi due non si è mai potuto optare per cessione del credito o sconto in fattura: l'unica possibilità è - ed è sempre stata - quella della detrazione diretta in dichiarazioned ei redditi.

Cessione del credito e sconto in fattura: ok per lavori iniziati prima del 17/2, ma serve un documento

Arriviamo quindi alla data del 17 febbraio, entrata in vigore della 'disattivazione' dei commi 1 e 2 dell'art.121 del DL Rilancio.

Il decreto 'salva' quei lavori edilizi avviati prima di tale data: è abbastanza elementare comprendere che, se un intervento agevolato col Superbonus o con un'altra agevolazione fiscale è stato avviato prima del 17 febbraio, per quell'intervento si sarà già richiesto (e probabilmente ottenuto) il relativo permesso o sarà già stata presentata la CILA-S.

Quindi, per tutti questi lavori, anche se finiranno tra un anno (è un esempio), sarà ancora possibile farsi scontare la fattura o cedere il credito di imposta.

CILA-Superbonus e interventi agevolabili che chiedono un titolo abilitativo: non ci si può sbagliare

Sappiamo anche che per i lavori agevolabili col Superbonus esiste la CILA-S, mentre per altri tipi di interventi - ad esempio le ristrutturazioni edilizie - è necessario presentare SCIA o permesso di costruire a seconda dei casi.

In questi casi, dove cioè c'è un titolo abilitativo preciso per l'intervento che 'prende' il bonus, non si scappa: se il titolo è stato richiesto o la comunicazione presentata prima del 17 febbraio (quindi entro il 16/2/2023), allora si può stare 'sereni', le opzioni di cessione e sconto sono ancora esercitabili.

Se, invece, non sono stati presentati - ma ripetiamo, ciò dovrebbe succedere di norma solo per i lavori 'nuovi', perché altrimenti si rischia l'abuso edilizio -, allora resta solo la fruizione diretta del bonus cioè la detrazione IRPEF.

Per i dettagli sui lavori nelle unifamiliari o in condominio e relative differenze (perla CILA-S, o per la delibera assembleare di approvazione dei lavori) rimandiamo all'articolo generale sul decreto 11/2023.

Il caso limite: CILA-S presentata di recente, lavori ancora non iniziati

Un caso limite potrebbe essere questo: CILA-S presentata o permesso richiesto prima del 17 febbraio (mettiamo caso: il 14/2) e lavori ancora da iniziare, e quindi di fatture ancora non emesse e ovviamente non pagate.

La norma non parla di avvio 'fisico' dei lavori ma di richiesta del titolo abilitativo o di presentazione della CILA-S, quindi ci sentiamo di dire che anche in questo caso la scelta di una delle due opzioni sarà fattibile.

Edilizia libera: serve un'autocertificazione?

Ci sono però anche interventi edilizi che portano a bonus (Ecobonus, o Ristrutturazioni 50%), ad esempio il cambio della caldaia o la sostituzione degli infissi, che non necessitano della richiesta di un titolo abilitativo perché eseguibili in regime di edilizia libera (art.6 Testo Unico Edilizia).

Qui come ci si regola?

Semplice: se i lavori sono 'fisicamente' iniziati prima del 17 febbraio, allora si potrà anche optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. In caso contrario, solo fruizione diretta.

Ma come si dimostra l'avvenuto inizio prima di quella data?

Siccome il DL 11/2023 non fornisce specifiche in tal senso (sempre che non vengano inserite in fase di conversione in legge, che sappiamo deve perfezionarsi entro 60 giorni dal 17/2), sarà utile redarre un'autocertificazione, magari anche controfirmata dall'impresa che esegue i lavori (o dal direttore dei lavori), dove si evidenzia la data di inizio lavori, da presentare - in caso di richiesta o di controlli - al funzionario del Fisco.

Bonus Acquisti: ok con compravendita entro il 16 febbraio 2023

Ultimo caso, il Sismabonus Acquisti (art.16 comma 1-septies DL 63/2013) e gli altri bonus collegati all'acquisto di unità immobiliari ai sensi dell'art.16-bis, comma 3, del dpr 917/1986.

Qui la data limite si riferisce al regolare deposito del contratto preliminare o della stipula del contratto definitivo di compravendita dell'immobile.

Se è stato perfezionato entro il 16/2/2023, allora ok a cessione del credito o sconto in fattura, altrimenti no.

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