Sicurezza in cantiere: l’adozione di misure tempestive può implicare la riduzione della pena per reati di modesta tenuità
La sicurezza nei luoghi di lavoro è tutelata dal DLGS 81/2008, che stabilisce obblighi precisi per datori di lavoro e dirigenti. L’art. 131-bis c.p. consente di escludere la punibilità per fatti di lieve entità, valutando anche le misure di sicurezza adottate dopo l’evento. La Cassazione, con la sentenza n. 30030/2025, chiarisce che l’adozione successiva delle misure non garantisce automaticamente la non punibilità: il giudice deve valutare caso per caso, considerando la gravità del rischio e il comportamento concreto dell’imputato.
Sicurezza sul lavoro: art. 131-bis c.p. e DLGS n. 81/08
La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta una priorità assoluta per la tutela della salute dei lavoratori, infatti il DLGS 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) ha codificato un complesso sistema di obblighi e responsabilità a carico dei datori di lavoro, con l’obiettivo di prevenire infortuni.
In particolare gli artt. 108 e 159, comma 2, lett. b), del DLGS n. 81/2008 predispongono una serie di obbligazioni e sanzioni, quali:
- art. 108 chiarisce che “Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.”;
- art. 159, comma 2, lett. b) sottolinea che “(…) Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
(…) d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.”
Tuttavia, la vastità e la complessità delle norme sulla sicurezza sul lavoro fanno sorgere spesso il problema di una risposta penale proporzionata. Questo accade soprattutto quando la violazione è di modesta entità, il pericolo per i lavoratori è stato limitato e non si sono verificate conseguenze dannose rilevanti. In tali situazioni si colloca l’art. 131-bis del codice penale, che consente di escludere la punibilità nei casi in cui il fatto, pur penalmente rilevante, sia ritenuto di particolare tenuità.
La non punibilità non elimina il reato e non equivale a un’assoluzione piuttosto si basa su una valutazione complessiva del caso, che considera le modalità della condotta, la limitata entità del danno o del pericolo e il grado di colpa, tenendo conto anche del comportamento successivo al fatto.
A questo punto occorre considerare come l’adozione tardiva delle misure di sicurezza ponga delicati problemi interpretativi, soprattutto in relazione ai reati previsti. In queste casistiche interviene la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30030/2025 con importanti chiarimenti in ordine ai criteri di applicazione inerenti alla particolare tenuità del fatto in caso di reati in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 131-bis c.p.: la Cassazione definisce limiti e automatismi
Il fatto:
il Tribunale dell’Aquila condannava il legale rappresentante di un’impresa edile per la violazione degli artt. 108 e 159, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 81/2008.
All’imputato, in qualità di datore di lavoro, era stato contestato di non aver assicurato un’idonea viabilità all’interno dell’area di cantiere, ove erano presenti cavi elettrici con conseguente rischio di inciampo, nonché di aver omesso l’installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza nell’area esterna.
Di contro, l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione, articolando varie motivazioni giustificative.
Nello specifico la Corte di Cassazione ha accolto una delle motivazioni, ossia quella relativa alla mancata valutazione della particolare tenuità del fatto. In particolare i giudici evidenziano che "<<Merita rilevare che l'attuale formulazione dell'art. 131-bis, cod. pen., permette di tenere conto, ai fini dell'applicazione della disposizione, "anche della condotta susseguente al reato". Tale aspetto è importante per tracciare il confine con l'oblazione speciale di cui all'art. 301 del d.lgs, n.81, del 2008, secondo cui il reato si estingue con il pagamento della sanzione, successivo all'adozione delle misure di sicurezza. (…) Ciò, comunque, non significa che l'adozione delle misure di sicurezza sia comunque sufficiente, dovendo il giudice del merito comunque valutare il valore dell'adempimento, e potendo essere apprezzati indici di segno negativo o cause ostative. Altrimenti, se si consentisse un'applicazione automatica della disposizione si finirebbe per abrogare, nella sostanza, il meccanismo estintivo previsto dalla legislazione speciale. (…) In tema di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell'adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell'applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull'episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo genererebbe l'abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all'art. 301 d.lgs, n. 81, del 2008".”
L’articolo 131-bis codice penale permette di considerare anche la condotta successiva al reato ai fini della causa di non punibilità per tenuità del fatto. Tuttavia bisogna precisare che questo non va confuso con l’oblazione speciale dell’art. 301 del d.lgs. 81/2008, che estingue il reato con il pagamento della sanzione dopo l’adozione delle misure di sicurezza.
L’adozione di tali misure non è comunque sufficiente per applicare automaticamente l'art. 131-bis, perché il giudice deve valutare caso per caso il valore dell’adempimento. In sostanza, il giudice deve considerare, di fatto, il comportamento successivo ma come elemento rilevante senza che sia trasformato in un automatismo che giustifichi l'illecito.
La Corte annulla la sentenza del Tribunale dell’Aquila limitatamente alla mancata valutazione dell’applicabilità dell’art. 131-bis del codice penale per la possibilità di considerare l’adozione successiva delle misure di sicurezza quale indice di tenuità del fatto.
Quindi in conclusione...
Non basta la semplice posizione ricoperta per attribuire automaticamente la colpa bisogna analizzare il comportamento concreto, infatti l’adozione tempestiva delle misure di sicurezza può attenuare la responsabilità, pur non estinguendo automaticamente il reato come nel caso dell’oblazione speciale.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: DLGS 81/2008, art. 131-bis c.p., particolare tenuità del fatto, misure sicurezza, obblighi sicurezza, responsabilità penale, reati sul lavoro, art. 301 del DLGS 81/08, sicurezza cantieri, condotta successiva al reato.
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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
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