SISMA EMILIA: Interventi provvisionali urgenti, stanziati 45 milioni di euro
SISMA EMILIA: Interventi provvisionali urgenti, stanziati 45 milioni di euro
Le opere riguardano in particolare edifici pubblici, strutture e servizi sanitari, smaltimento di macerie nelle aree colpite
Quasi 45 milioni di euro per interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza: è la cifra determinata dall’Ordinanza n.9 del 12 febbraio 2013, del Commissario delegato per la Ricostruzione Vasco Errani.
L’Ordinanza definisce in totale circa 180 piccoli e grandi interventi (per la spesa sono stimati esattamente 44.901.227 euro), tra cui spiccano per entità le riparazioni dell’Ospedale Maggiore e del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, il Polo sanitario di Crevalcore e il servizio dialisi di San Giovanni in Persiceto, l’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, la Rsa di San Felice sul Panaro, l’Ospedale e il Duomo di Carpi, lo smaltimento macerie in numerosi comuni. L'ordinanza è consultabile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione “Atti per la ricostruzione”.
Il provvedimento elenca ciascuno degli interventi e la relativa previsione di spesa le cui risorse provengono dal Fondo per la ricostruzione (l’art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012).
L'ORDINANZA
[Fonte: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/ordinanza-n.9-del-12-febbraio-2013]
IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012
Ordinanza n.9 del 12 Febbraio 2013
INTERVENTI PROVVISIONALI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MESSA IN
SICUREZZA FINALIZZATI A MITIGARE LE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI SISMICI
DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012, RICHIESTI DAI COMUNI, RECEPITI DALLE
PERTINENTI PROVINCE E TRASMESSI AL COMMISSARIO DELEGATO, AI SENSI
DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE N. 17 DEL 2 AGOSTO 2012.
RIMODULAZIONE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DELLE
ORDINANZE N. 18 DEL 03 AGOSTO 2012, N. 55 DEL 10 OTTOBRE 2012 E N. 2
DEL 15 GENNAIO 2013.
Il Presidente
VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, pubblicata nella
G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, con cui lo scrivente è stato nominato Commissario
delegato per il superamento dello stato di emergenza, ovvero per la ricostruzione,
l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012;
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21
luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha
colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del
22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22
maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la
fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e
assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili
con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29
luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha 2
colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e
Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del
2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30
maggio 2012, con la quale, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione
nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, è stata istituita
in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione
Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle
componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile;
- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale la DI.COMA.C,
relativamente al territorio della Regione Emilia Romagna, è stata autorizzata
ad operare per il tramite delle strutture della Regione, costituenti parte
integrante della DI.COMA.C stessa;
EVIDENZIATO che con D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, in L.
122/2012, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
EVIDENZIATO che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota
prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio 2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni
Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse
finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012, la
DI.COMA.C. non potrà autorizzare nuove spese per gli interventi provvisionali
urgenti pervenuti a partire dal 13 luglio 2012 e nel contempo propone che la
valutazione e l’eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa nell’ambito della
gestione commissariale;
EVIDENZIATO altresì, che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con
nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 “Indicazioni operative ed
attuative delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC
N.1/2012 e OCDPC N. 3/2012)”, precisa, per quanto qui rileva, che:
- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n.
1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC n. 3/2012, riguardano strutture e
infrastrutture pericolanti e sono finalizzati: alla salvaguardia della pubblica
incolumità; all’immediato rientro della popolazione colpita nella propria
abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture;
a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso ed assistenza
alla popolazione;
EVIDENZIATO che con Ordinanza n. 27 del 23 agosto 2012 sono stati integrati i
precedenti criteri di ammissibilità per gli interventi provvisionali indifferibili ed
urgenti di messa in sicurezza, con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:
- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali
compromessa dagli eventi sismici in parola;
- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di un bene pubblico o
di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;3
- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene, tenuto conto anche
della funzione sociale del bene stesso;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.
15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi
sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”;
RICHIAMATA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in
anticipazione dell’ordinanza n. 15/2012 del Capo Dipartimento della Protezione
Civile, l’Assessore alla sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione
civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni
organizzative ed in particolare, per le opere provvisionali ed urgenti, ha stabilito che
i Comuni formulano le richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo
allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come
modificato dalla richiamata nota assessorile;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012: ”Disposizioni in
merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del
Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla
DICOMAC “ nella quale si dispone che:
- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile assicura, con decorrenza dal 3 agosto
2012, a supporto dell’azione commissariale, in stretto raccordo ed avvalendosi
del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della
Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in
particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo
dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità
e sociale, Autorizzazioni di spesa;
- per le opere provvisionali ed urgenti stabilisce, confermando quanto già
disposto dalla richiamata nota assessorile prot. PC/2012/EMG0368 del
28/7/2012, che l’organismo di coordinamento istituito da ciascuna Provincia
interessata, effettuata l’istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa
pervenute dai Comuni interessati, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di
protezione civile che provvede a completare l’attività istruttoria per i
conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario delegato;
EVIDENZIATO che la compilazione del modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC
prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012, come modificato dalla nota
assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, richiede l’esplicita
individuazione dell’evento sismico di riferimento tra quello del 20 e del 29 maggio
2012, a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisionali e gli eventi
sismici;
VISTE:
- la Ordinanza Commissariale n. 18 del 3 agosto 2012: ”Interventi provvisionali
indifferibili ed urgenti valutati autorizzabili dalla Direzione Comando Controllo
(DI.COMA.C.), quale organismo preposto dal Dipartimento nazionale della
protezione civile, ai sensi delle ordinanze n. 1 e n. 3 rispettivamente del 22
maggio 2012 e del 22 giugno 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 4
87 interventi per complessivi € 1.693.547,16 (così come modificato dalla
Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012);
- la Ordinanza Commissariale n. 20 del 7 agosto 2012 ”Interventi provvisionali
urgenti delle opere idrauliche di bonifica e di difesa suolo finalizzati alla
salvaguardia della pubblica incolumità” nella quale si autorizza la realizzazione
di n. 49 interventi per complessivi € 8.727.900,00 (così come risultanti dal
combinato disposto con la Ordinanza Commissariale n. 47 del 25 settembre
2012);
- la Ordinanza Commissariale n. 27 del 23 agosto 2012: ”Interventi provvisionali
indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le
conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai
comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato,
ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012“ nella quale si
autorizza la realizzazione di n. 175 interventi per complessivi € 4.121.179,03;
- la Ordinanza Commissariale n. 37 del 10 settembre 2012 ”Interventi
provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare
le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai
comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato,
ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012“ nella quale si
autorizza la realizzazione di n. 124 interventi per complessivi € 4.864.045,09
(così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 55 del 10 ottobre 2012,
n. 71 del 13 novembre 2012 e n. 90 del 14 dicembre 2012);
- la Ordinanza Commissariale n. 47 del 25 settembre 2012 ”Interventi
provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica e di difesa suolo
finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ordinanza n. 20 del 7
agosto 2012 – Rimodulazione del programma degli interventi ed integrazioni e
parziali modifiche alle disposizioni attuative” nella quale si integrano e
rimodulano una parte degli interventi previsti nella sopracitata Ordinanza
Commissariale n. 20 del 7 agosto 2012;
- la Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012 ”Interventi provvisionali
indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le
conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai
comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato,
ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione
del programma degli interventi ordinanza n.18 del 3 agosto 2012 e n.37 del 10
settembre 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 124 interventi
per complessivi € 3.068.091,53;
- la Ordinanza Commissariale n. 71 del 13 novembre 2012 ”Interventi
provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare
le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai
comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato,
ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione
del programma degli interventi ordinanza n. 37 del 10 settembre 2012 e
modifica degli interventi ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012“ nella quale si
autorizza la realizzazione di n. 82 interventi per complessivi € 7.649.311,36; ( 5
così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre
2012)
- la Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre 2012 ”Interventi
provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare
le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai
comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato,
ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione
del programma degli interventi ordinanza n. 37 del 10 settembre 2012 e
modifica degli interventi ordinanza n. 71 del 13 novembre 2012“ nella quale si
autorizza la realizzazione di n. 83 interventi per complessivi € 14.186.236,61
(così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 2 del 15 gennaio 2013
e n. 3 del 23 gennaio 2013);
- la Ordinanza Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2013 ”Interventi provvisionali
indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le
conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, richiesti dai
comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato,
ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione
del programma degli interventi dell’ordinanza n. 90 del 14 dicembre 2012“
nella quale si autorizza la realizzazione di n. 83 interventi per complessivi €
31.606.626,22 (così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 3 del 23
gennaio 2013);
VISTA INOLTRE:
- la Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 ”Disposizioni relative
alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per
gli interventi provvisionali e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze
commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012, 55/2012 e
71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi
previste, come integrate e modificate dalla presente ordinanza”;
RICHIAMATO in particolare, il penultimo paragrafo del punto 8 “Modalità di
erogazione agli enti attuatori delle somme spettanti e di rendicontazione della spesa”
della Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 che recita: “E’ onere del
soggetto attuatore dichiarare, tra l’altro, in sede di dichiarazione sostitutiva tramite
l’applicazione web “Tempo reale”, che le spese documentate non sono coperte da altre
fonti di finanziamento pubblico e privato. E’ onere, altresì, del soggetto attuatore
dichiarare se il bene danneggiato è coperto da polizza assicurativa. In caso di
copertura assicurativa, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato
con provvedimento commissariale, è liquidata al netto dell’indennizzo assicurativo ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L.
n.122/2012”;
DATO ATTO che per gli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui
all’allegato 1 delle ordinanze n. 90/2012, 2/2013, della presente ordinanza e di tutte
le ordinanze menzionate nella ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012,
per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui all’art. 3 del D.L. n.
74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2012, gli enti attuatori sono 6
tenuti ad adottare appositi interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le
eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche;
PRESO ATTO che diversi edifici delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle
Aziende Ospedaliere sono stati gravemente danneggiati e pertanto si è reso
necessario sia il trasferimento dei reparti non più idonei alla prestazione sanitaria
(anche previo adeguamento funzionale delle strutture di nuova destinazione), sia la
realizzazione di interventi finalizzati al ripristino ed alla messa in sicurezza dei
reparti e delle attrezzature danneggiati, allo scopo di garantire la primaria assistenza
sanitaria agli utenti; i progetti e la relativa documentazione tecnica, predisposta dalle
stesse aziende sono conservati agli atti della scrivente Agenzia;
VISTA la Relazione sulle attività di demolizione, rimozione, trasporto
all’impianto di prima destinazione, selezione e trattamento dei materiali, trasporto
alla destinazione finale delle macerie e dei connessi materiali derivanti dalla
gestione. Stima dei costi complessivi delle attività sopra elencate in applicazione al
D.L. n. 74 del 2012 convertito con L. n. 122 del 2012, OCD n. 34 del 3-9-2012, OCD n.
79 del 21-11-2012; della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa
PG.2013.34936 del 07/02/2013, acquisita con protocollo PC.2013.1996 del
08/02/2013;
DATO ATTO degli esiti dell’istruttoria, condotta dall’Agenzia regionale di
Protezione Civile a supporto dell’azione commissariale, con riferimento sia alle
richieste di autorizzazione della spesa per gli interventi indifferibili e urgenti di
messa in sicurezza trasmesse dai Comuni, per il tramite dei pertinenti uffici
provinciali, al Commissario delegato ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del
2 agosto 2012, avendo a riferimento sia i criteri di cui alla nota del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012
sia gli ulteriori criteri di ammissibilità di cui alla Ordinanza Commissariale n.
27/2012;
RITENUTO:
- di modificare il titolo dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 18 del
03 agosto 2012 identificato dal CODICE ID 645, indicato per mero errore
materiale con il titolo “Demolizione fabbricato di Via S.S 468 Motta 64 angolo
Via Volpi a seguito ordinanza 25737 del 19/07/2012 per elevato pericolo di
crollo su pubblica via.” in vece di “Demolizione fabbricato di Via Strada Statale
468 Motta n. 32, angolo via Canalvecchio a seguito dell'ordinanza n. 25.737 del
19/07/2012 per elevato pericolo di crollo su pubblica via.”;
- di rettificare l’importo dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 55 del
10 ottobre 2012 identificato dal CODICE ID 1553, approvato per mero errore
materiale per l’importo di “€ 27.020,00” IVA esclusa, in vece dell’importo
comprensivo di IVA per complessivi “€ 32.624,20” come da precisazione
contenuta in nota PG717 del 04/01/2013 del CCP di Ferrara, acquisita con
protocollo PC.2013.162 del 04/01/2013;
- di modificare l’Ente Attuatore dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n.
2 del 15 gennaio 2013 identificato dal CODICE ID 1796, assegnato per mero
errore materiale alla “Nonangita Srl” in vece del “Comune di Nonantola” (MO) 7
come da precisazione contenuta in nota 967 del 21/01/2013 del Comune,
acquisita con protocollo PC.2013.997 del 21/01/2013;
così come indicato nell’allegato 1 della presente ordinanza, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale
DATO ATTO che a seguito delle rimodulazioni sopra citate, gli oneri finanziari
stimati per gli interventi provvisionali urgenti autorizzati con la propria ordinanza n.
55/2012 ammontano a 124 interventi per un importo complessivo pari ad €
3.073.695,73 in vece di € 3.068.091,53;
DATO ATTO, altresì, che:
- gli interventi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
ordinanza, come descritti nelle rispettive schede di dettaglio conservate agli
atti dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, rispondono alle finalità e
criteri indicati in precedenza e che è necessario provvedere urgentemente alla
loro esecuzione;
- gli interventi e le spese previste sono stati ritenuti autorizzabili dalla Agenzia
regionale di Protezione Civile, di cui al punto precedente a seguito della
relativa istruttoria;
- gli interventi relativi ai beni culturali tutelati ai sensi dell’art. 12 del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs n. 42/2004, sono stati validati d’intesa
con la Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici dell’EmiliaRomagna;
- gli interventi relativi all’attività di demolizione, rimozione, trasporto
all’impianto di prima destinazione, selezione e trattamento dei materiali,
trasporto alla destinazione finale delle macerie e dei connessi materiali
derivanti dalle lavorazioni, saranno attuati ai sensi del D.L. n. 74 del 2012
convertito con L. n. 122 del 2012, della circolare n. 2 del 16-06-2012, del OCD
n. 34 del 3-9-2012 e del OCD n. 79 del 21-11-2012;
- gli atti di liquidazione relativi alle attività di demolizione, rimozione, trasporto
all’impianto di prima destinazione, selezione e trattamento dei materiali,
trasporto alla destinazione finale delle macerie in applicazione al D.L. n. 74 del
2012 convertito con L. n. 122 del 2012, OCD n. 34 del 3-9-2012, OCD n. 79 del
21-11-2012, previsti nella presente ordinanza, saranno adottati dalla
direzione generale Ambiente e difesa del suolo e della costa e che tutti i
documenti relativi agli aspetti, gestionali, tecnici e di fatturazione saranno
archiviati presso la Struttura di Regolazione Economica, Valutazione e
Monitoraggio Servizi Pubblici Ambientali della stessa Direzione Generale.
VISTE:
- la circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 “Prime indicazioni per la gestione delle
macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74”;
- l’ordinanza n. 34 del 3 Settembre 2012 “Determinazione delle modalità di
monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla
gestione delle attività ed alla copertura della spesa”;8
- l’ordinanza n. 79 del del 21 Novembre 2012 “Individuazione delle possibili
destinazioni della prima quota di macerie raccolte, determinazione del costo
di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di
monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie;
DATO ATTO che la spesa di 7.500.000 Euro finanziata dall’ordinanza n. 34 del
3 settembre 2012 e destinata a sostenere per l’affidamento dell’attività di rimozione
e di gestione delle macerie ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la
gestione delle situazioni ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2
del D.L. n. 74/2012 dall’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012;
VALUTATO il crescente numero di situazioni riconducibili all’ambito di
applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 e il numero potenzialmente
rilevante di situazioni analoghe non ancora individuate;
RITENUTO OPPORTUNO:
- di confermare la spesa di 7.500.000 Euro stanziata dall’ordinanza n. 34 del 3
settembre 2012;
- di destinare in modo integrale detto importo alla gestione delle situazioni
ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012
di cui all’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012;
VERIFICATO che il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di
spesa per gli interventi elencati nell’allegato 1 ammonta ad € 44.901.227,86;
RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria degli interventi
provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza di cui al predetto allegato 1,
a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2,
comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012;
VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono
efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di
legittimità da parte della Corte dei Conti, e possono essere dichiarati
provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
RITENUTO, pertanto, necessario dichiarare il presente provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000,
considerate le finalità cui rispondono gli interventi di cui all’allegato 1 che
impongono di procedere in via d’urgenza;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di
protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione
civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;9
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e
volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.
100;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo , il 20 e
il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto
2012;
DISPONE
1. di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse gli interventi
provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza e la conseguente
spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di cui all’allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto, e di incaricare quali enti attuatori
per la loro realizzazione i soggetti indicati a fianco di ciascun intervento;
2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi € 44.901.227,86 nei
limiti e secondo i criteri previsti nei punti successivi, a valere sulle risorse
provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n.
74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;
3. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto all’importo della
spesa stimata e prevista in corrispondenza di ciascun intervento di cui
all’allegato 1, parte interante e sostanziale del presente atto, saranno a carico
degli enti attuatori;
4. di confermare la spesa di € 7.500.000 stanziata dall’ordinanza n. 34 del 3
settembre 2012, destinandola in modo integrale alla gestione delle situazioni
ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012
di cui all’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012;
5. di stabilire che agli interventi finanziati con le ordinanze 90/2012, 2/2013 e
con la presente ordinanza, si applicano le procedure indicate nella propria
ordinanza n. 82 del 23 novembre 2012;
6. di stabilire che agli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui
all’allegato 1 delle ordinanze 90/2012, 2/2013, con la presente ordinanza e di
tutte le ordinanze menzionate nella ordinanza commissariale n. 82 del 23
novembre 2012, per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza
di cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L.
n.122/2012, gli enti attuatori devono provvedere alla esecuzione di appositi
interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le eventuali carenze
strutturali riscontrate dalle citate verifiche di sicurezza;10
7. di modificare il titolo dell’intervento dell’ordinanza commissariale n. 18 del
03 agosto 2012 identificato dal CODICE ID 645, indicato per mero errore
materiale con il titolo “Demolizione fabbricato di Via S.S 468 Motta 64 angolo
Via Volpi a seguito ordinanza 25737 del 19/07/2012 per elevato pericolo di
crollo su pubblica via.” in vece di “Demolizione fabbricato di Via Strada Statale
468 Motta n. 32, angolo via Canalvecchio a seguito dell'ordinanza n. 25.737 del
19/07/2012 per elevato pericolo di crollo su pubblica via.”
8. di modificare l’Ente Attuatore dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n.
2 del 15 gennaio 2013 identificato dal CODICE ID 1796, assegnato per difetto
di comunicazione alla “Nonangita Srl” in vece del “Comune di Nonantola”
(MO) come da precisazione contenuta in nota 967 del 21/01/2013 del
Comune, acquisita con protocollo PC.2013.997 del 21/01/2013;
9. di rettificare l’importo dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 55 del
10 ottobre 2012 identificato dal CODICE ID 1553, approvato per difetto di
comunicazione per l’importo di “€ 27.020,00” in vece dell’importo
comprensivo di IVA per complessivi “€ 32.624,20” come da precisazione
contenuta in nota PG717 del 04/01/2013 del CCP di Ferrara, acquisita con
protocollo PC.2013.162 del 04/01/2013;
10. di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 8 gli oneri complessivi
finanziati con l’Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012 in €
3.073.695,73 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione
di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 122/2012, confermandola in ogni altra sua parte;
11. di stabilire che, per la stima degli oneri finanziari e per il riconoscimento delle
Spese Tecniche, gli enti attuatori debbano fare riferimento rispettivamente al
Punto “3.Prezziari regionali” ed al Punto “4.Spese generali e tecniche”
dell’Allegato 1 alla Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012
”Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle
somme spettanti per gli interventi provvisionali e di messa in sicurezza
urgenti di cui alle ordinanze commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012,
37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle
disposizioni procedurali ivi previste, come integrate e modificate dalla
presente ordinanza”;
12. di dare atto che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli
interventi gli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura delle
amministrazioni pubbliche competenti e di altri soggetti nei casi previsti dalle
vigenti normative di settore, anche avvalendosi delle procedure di
semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122/2012;
13. di stabilire che gli Enti attuatori, prima di dare corso a interventi sui beni
tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004, abbiano
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto, rilasciata dalla
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna; 11
14. per gli interventi di demolizione totale o parziale di manufatti pericolanti che
minacciano la pubblica incolumità, si raccomanda ai Comuni interessati di
coinvolgere, informandola adeguatamente, la proprietà prima di procedere
all’emissione del relativo ordine;
15. di stabilire che gli enti pubblici nella veste di stazione appaltante, per la
realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e in tutte le
ordinanze richiamate in premessa, adeguino le proprie azioni a quanto
previsto dal codice antimafia D. Lgs 159/2011 e successive modifiche
integrazioni, nonché alle Linee Guida antimafia di cui all’articolo 5 -bis,
comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia
e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.” (Deliberazione del 15 ottobre 2012), del
Ministero dell’Interno Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle
grandi opere del 09/11/2012 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale della
repubblica italiana Serie generale n. 262 del 09-11-2012);
16. di stabilire che per la gestione delle macerie e dei rifiuti gli enti attuatori si
atterranno a quanto previsto nella circolare commissariale n. 2, prot. n.
PCR.2012.2 del 16 giugno 2012, recante “Prime indicazioni per la gestione
delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74”;
17. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L.
24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio alla Corte dei Conti per il controllo
preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;
18. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia Romagna (BURERT).
Bologna, 12 Febbraio 2013
Vasco Errani