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SISMA EMILIA: Interventi provvisionali urgenti, stanziati 45 milioni di euro

SISMA EMILIA: Interventi provvisionali urgenti, stanziati 45 milioni di euro

Le opere riguardano in particolare edifici pubblici, strutture e servizi sanitari, smaltimento di macerie nelle aree colpite

Quasi 45 milioni di euro per interventi provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza: è la cifra determinata dall’Ordinanza n.9 del 12 febbraio 2013, del Commissario delegato per la Ricostruzione Vasco Errani.

L’Ordinanza definisce in totale circa 180 piccoli e grandi interventi (per la spesa sono stimati esattamente 44.901.227 euro), tra cui spiccano per entità le riparazioni dell’Ospedale Maggiore e del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, il Polo sanitario di Crevalcore e il servizio dialisi di San Giovanni in Persiceto, l’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, la Rsa di San Felice sul Panaro, l’Ospedale e il Duomo di Carpi, lo smaltimento macerie in numerosi comuni. L'ordinanza è consultabile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella sezione “Atti per la ricostruzione”.

Il provvedimento elenca ciascuno degli interventi e la relativa previsione di spesa le cui risorse provengono dal Fondo per la ricostruzione (l’art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012).


L'ORDINANZA

[Fonte: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/ordinanza-n.9-del-12-febbraio-2013]

IL PRESIDENTE

IN  QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n.9 del 12 Febbraio 2013

  

INTERVENTI PROVVISIONALI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MESSA IN 

SICUREZZA FINALIZZATI A MITIGARE LE CONSEGUENZE DEGLI EVENTI SISMICI 

DEL 20 E DEL 29  MAGGIO 2012, RICHIESTI DAI COMUNI, RECEPITI DALLE 

PERTINENTI PROVINCE E TRASMESSI AL COMMISSARIO DELEGATO, AI SENSI 

DELL’ORDINANZA COMMISSARIALE  N. 17 DEL 2 AGOSTO 2012.

RIMODULAZIONE  E MODIFICA  DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  DELLE

ORDINANZE N. 18 DEL 03 AGOSTO 2012, N. 55 DEL 10 OTTOBRE 2012 E N. 2 

DEL 15 GENNAIO 2013.

Il Presidente 

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, 

Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012,  pubblicata nella

G.U. n. 180 del  3 agosto 2012,  con  cui lo scrivente è stato nominato Commissario 

delegato per il superamento dello stato di emergenza, ovvero per la ricostruzione, 

l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi 

sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012,  con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 

luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha 

colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 

22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 

maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la 

fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e 

assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili 

con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012,  con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 

luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha 2

colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di  Reggio Emilia e 

Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 3 del 

2 giugno 2012,  adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 

maggio 2012,  con la quale, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione 

nonché della realizzazione degli interventi provvisionali urgenti, è stata istituita 

in loco, ovvero presso l’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione 

Comando e Controllo (DI.COMA.C), quale organismo di coordinamento delle 

componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione 

civile, a supporto delle attività del Capo del  Dipartimento della Protezione 

Civile;

- l’art. 1, comma 4, dell’OCDPC n. 3/2012, ai sensi del quale    la DI.COMA.C, 

relativamente al territorio della Regione Emilia Romagna,  è stata autorizzata 

ad  operare  per il tramite delle strutture della  Regione, costituenti  parte 

integrante della DI.COMA.C stessa;

EVIDENZIATO che con D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, in L. 

122/2012, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2013;

EVIDENZIATO che il  Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota 

prot. n. /TEREM/0049883 del 12 luglio 2012, ha segnalato ai Presidenti delle Regioni 

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che, non essendo state previste risorse 

finanziarie aggiuntive, rispetto a quelle di cui al citato art. 7 dell’OCDPC n. 3/2012,  la 

DI.COMA.C.  non potrà autorizzare nuove spese per gli interventi provvisionali 

urgenti pervenuti a partire dal 13 luglio 2012  e nel contempo propone che la 

valutazione e l’eventuale autorizzazione di spesa, sia ricompresa  nell’ambito della 

gestione commissariale;

EVIDENZIATO altresì, che il capo del Dipartimento della Protezione Civile con 

nota prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 “Indicazioni operative ed 

attuative delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC 

N.1/2012 e OCDPC N. 3/2012)”, precisa, per quanto qui rileva, che:

- gli interventi provvisionali urgenti, di cui all’art. 1, comma 5, dell’OCDPC n. 

1/2012 e all’art. 1, comma 9, dell’OCDPC n. 3/2012, riguardano strutture e 

infrastrutture pericolanti e sono finalizzati: alla salvaguardia della pubblica 

incolumità; all’immediato rientro della popolazione colpita nella propria 

abitazione, non fruibile per rischio indotto da dette strutture e infrastrutture; 

a rimuovere le cause che pregiudicano le operazioni di soccorso ed assistenza 

alla popolazione;

EVIDENZIATO che con Ordinanza n. 27 del 23 agosto 2012 sono stati integrati i

precedenti criteri di  ammissibilità per gli  interventi provvisionali indifferibili ed 

urgenti di messa in sicurezza, con i seguenti ulteriori criteri comprendenti:

- il ripristino urgente della funzionalità dei servizi pubblici essenziali 

compromessa dagli eventi sismici in parola;

- interventi atti ad evitare la compromissione irreversibile di un bene pubblico o 

di fruizione pubblica, tenuto conto anche della funzione sociale del bene stesso;3

- interventi atti a salvaguardare il valore intrinseco del bene, tenuto conto anche 

della funzione sociale del bene stesso;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 

15 del 1° agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi 

sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, 

Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”;

RICHIAMATA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in 

anticipazione dell’ordinanza n. 15/2012 del Capo Dipartimento della Protezione 

Civile, l’Assessore alla sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa. Protezione 

civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni 

organizzative ed in particolare, per le opere provvisionali ed urgenti, ha stabilito che 

i Comuni formulano le richieste di autorizzazione alla spesa, utilizzando il modulo 

allegato n. 3 alla nota del CDPC prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come 

modificato dalla richiamata nota assessorile;

VISTA l’Ordinanza Commissariale  n. 17 del 2 agosto 2012: ”Disposizioni in 

merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del 

Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla 

DICOMAC “ nella quale si dispone che:

- l’Agenzia Regionale di Protezione Civile assicura, con decorrenza dal 3 agosto 

2012, a  supporto dell’azione commissariale, in stretto raccordo ed avvalendosi 

del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della 

Direzione di Comando e controllo istituita ai sensi dell’OCDPC n. 3/2012 ed, in 

particolare le funzioni di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo 

dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità 

e sociale, Autorizzazioni di spesa;

- per le opere provvisionali ed urgenti  stabilisce,  confermando  quanto già 

disposto dalla richiamata nota assessorile prot.  PC/2012/EMG0368 del 

28/7/2012, che l’organismo di coordinamento istituito da  ciascuna Provincia 

interessata, effettuata l’istruttoria delle richieste di autorizzazione alla spesa 

pervenute dai Comuni interessati, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di 

protezione civile che provvede a completare l’attività istruttoria per i 

conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario delegato;

EVIDENZIATO che la compilazione del modulo allegato n. 3 alla nota del CDPC 

prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012, come modificato dalla nota 

assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28/7/2012, richiede l’esplicita 

individuazione dell’evento sismico di riferimento tra quello del 20 e del 29 maggio 

2012,  a conferma del nesso di causalità tra gli interventi provvisionali e gli eventi 

sismici;

VISTE:

- la Ordinanza Commissariale n. 18 del 3 agosto 2012: ”Interventi provvisionali 

indifferibili ed urgenti valutati autorizzabili dalla Direzione Comando Controllo 

(DI.COMA.C.), quale organismo preposto dal Dipartimento nazionale della 

protezione civile, ai sensi delle ordinanze n. 1 e n. 3 rispettivamente del 22 

maggio 2012 e del 22 giugno 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 4

87 interventi per complessivi  €  1.693.547,16 (così come modificato dalla 

Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012);

- la Ordinanza Commissariale n. 20 del 7 agosto 2012 ”Interventi provvisionali 

urgenti delle opere idrauliche di bonifica e di difesa suolo finalizzati alla 

salvaguardia della pubblica incolumità” nella quale si autorizza la realizzazione 

di n. 49 interventi per complessivi € 8.727.900,00 (così come  risultanti dal 

combinato disposto con la  Ordinanza Commissariale  n. 47 del 25 settembre 

2012);

- la Ordinanza Commissariale n. 27 del 23 agosto 2012: ”Interventi provvisionali 

indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le 

conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29  maggio 2012, richiesti dai 

comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, 

ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012“  nella quale si 

autorizza la realizzazione di n. 175 interventi per complessivi € 4.121.179,03;

- la  Ordinanza Commissariale  n. 37 del 10 settembre 2012 ”Interventi 

provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare 

le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29  maggio 2012, richiesti dai 

comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, 

ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012“ nella quale si 

autorizza la realizzazione di n. 124 interventi per complessivi € 4.864.045,09

(così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 55 del 10 ottobre 2012, 

n. 71 del 13 novembre 2012 e n.  90 del 14 dicembre 2012);

- la  Ordinanza Commissariale  n. 47 del 25 settembre 2012 ”Interventi 

provvisionali urgenti delle opere idrauliche di bonifica e di difesa suolo 

finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità. Ordinanza n. 20 del 7 

agosto 2012 – Rimodulazione del programma degli interventi ed integrazioni e 

parziali modifiche alle disposizioni attuative” nella quale si integrano e 

rimodulano una parte degli interventi previsti nella sopracitata  Ordinanza 

Commissariale n. 20  del 7 agosto 2012;

- la Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012 ”Interventi provvisionali 

indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza  finalizzati a mitigare le 

conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29  maggio 2012, richiesti dai 

comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, 

ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione 

del programma degli interventi ordinanza n.18 del 3 agosto 2012 e n.37 del 10 

settembre 2012“ nella quale si autorizza la realizzazione di n. 124 interventi 

per complessivi € 3.068.091,53;

- la Ordinanza Commissariale n. 71 del 13 novembre 2012 ”Interventi 

provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare 

le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29  maggio 2012, richiesti dai 

comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, 

ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione 

del programma degli interventi ordinanza n. 37 del 10 settembre 2012 e 

modifica degli interventi ordinanza n. 20 del 7 agosto 2012“ nella quale si 

autorizza la realizzazione di n. 82 interventi per complessivi € 7.649.311,36; ( 5

così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 90 del 14 dicembre 

2012)

- la Ordinanza Commissariale n. 90  del 14 dicembre 2012 ”Interventi 

provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare 

le conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29  maggio 2012, richiesti dai 

comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, 

ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione 

del programma degli interventi ordinanza n. 37 del 10 settembre 2012 e 

modifica degli interventi ordinanza n. 71 del 13 novembre 2012“ nella quale si 

autorizza la realizzazione di n. 83 interventi per complessivi € 14.186.236,61

(così come modificato dalle Ordinanze Commissariali n. 2 del 15 gennaio 2013

e n. 3 del 23 gennaio 2013);

- la Ordinanza Commissariale n. 2  del 15 gennaio 2013 ”Interventi provvisionali 

indifferibili ed urgenti di  messa in sicurezza finalizzati a mitigare le 

conseguenze degli eventi sismici del 20 e del 29  maggio 2012, richiesti dai 

comuni, recepiti dalle pertinenti Province e trasmessi al Commissario Delegato, 

ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 2 agosto 2012. Rimodulazione 

del programma degli interventi  dell’ordinanza n.  90 del 14 dicembre 2012“ 

nella quale si autorizza la realizzazione di n. 83 interventi per complessivi  € 

31.606.626,22 (così come modificato dalla Ordinanza Commissariale n. 3 del 23 

gennaio 2013);

VISTA INOLTRE:

- la Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 ”Disposizioni relative

alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle somme spettanti per 

gli interventi provvisionali  e di messa in sicurezza urgenti di cui alle ordinanze 

commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 37/2012, 47/2012, 55/2012 e 

71/2012. Ricognizione degli interventi e delle disposizioni procedurali ivi 

previste, come integrate e modificate dalla presente ordinanza”;

RICHIAMATO  in particolare, il penultimo paragrafo del punto 8 “Modalità di 

erogazione agli enti attuatori delle somme spettanti e di rendicontazione della spesa”

della Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 che recita: “E’ onere del 

soggetto attuatore dichiarare, tra l’altro, in sede di dichiarazione sostitutiva tramite 

l’applicazione web “Tempo reale”, che le spese documentate non sono coperte da altre 

fonti di finanziamento pubblico e privato.  E’ onere, altresì, del soggetto attuatore 

dichiarare se il bene danneggiato è coperto da polizza assicurativa. In caso di 

copertura assicurativa, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato 

con provvedimento commissariale, è liquidata al netto dell’indennizzo assicurativo ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 

n.122/2012”;

DATO ATTO che per gli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui 

all’allegato 1 delle ordinanze n. 90/2012, 2/2013, della presente ordinanza e di tutte

le ordinanze menzionate nella ordinanza commissariale n. 82 del 23 novembre 2012, 

per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza di cui all’art. 3 del D.L. n. 

74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n.122/2012, gli enti attuatori sono 6

tenuti ad adottare appositi  interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le 

eventuali carenze strutturali riscontrate dalle citate verifiche;

PRESO ATTO  che  diversi edifici delle Aziende Unità Sanitarie Locali e  delle 

Aziende Ospedaliere  sono stati gravemente danneggiati e pertanto si  è reso 

necessario sia il trasferimento dei reparti  non più idonei alla prestazione sanitaria 

(anche previo adeguamento funzionale delle strutture di nuova destinazione), sia la 

realizzazione di interventi finalizzati al ripristino ed alla messa in sicurezza dei 

reparti e delle attrezzature danneggiati, allo scopo di garantire la primaria assistenza 

sanitaria agli utenti; i progetti e la relativa documentazione tecnica, predisposta dalle 

stesse aziende sono conservati agli atti della scrivente Agenzia;

VISTA la Relazione sulle attività di demolizione, rimozione, trasporto 

all’impianto di prima destinazione, selezione e trattamento dei materiali, trasporto 

alla destinazione finale delle macerie e dei connessi materiali derivanti dalla 

gestione. Stima dei costi complessivi delle attività sopra elencate in applicazione al 

D.L. n. 74 del 2012 convertito con L. n. 122 del 2012, OCD n. 34 del 3-9-2012, OCD n. 

79 del 21-11-2012; della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa 

PG.2013.34936  del 07/02/2013,  acquisita con protocollo PC.2013.1996 del 

08/02/2013;

DATO ATTO degli esiti dell’istruttoria, condotta dall’Agenzia regionale di

Protezione Civile a supporto dell’azione commissariale,  con riferimento sia alle 

richieste di autorizzazione della spesa per gli  interventi indifferibili e urgenti  di 

messa in sicurezza  trasmesse dai Comuni, per il tramite dei pertinenti uffici 

provinciali, al Commissario delegato ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 17 del 

2 agosto 2012, avendo a riferimento sia  i criteri  di cui alla nota del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile prot. n. /TEREM/0039784 del 12 giugno 2012

sia gli ulteriori criteri di ammissibilità di cui alla  Ordinanza Commissariale  n. 

27/2012;

RITENUTO:

- di modificare il titolo dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 18 del 

03 agosto 2012 identificato dal CODICE ID 645, indicato per mero errore 

materiale con il titolo “Demolizione fabbricato di Via S.S 468 Motta 64 angolo 

Via Volpi a seguito ordinanza 25737 del 19/07/2012 per elevato pericolo di 

crollo su pubblica via.” in vece di “Demolizione fabbricato di Via Strada Statale 

468 Motta n. 32, angolo via Canalvecchio a seguito dell'ordinanza n.  25.737 del

19/07/2012 per elevato pericolo di crollo su pubblica via.”;

- di rettificare l’importo dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 55 del 

10 ottobre 2012 identificato dal CODICE ID 1553, approvato per mero errore 

materiale    per l’importo di “€ 27.020,00” IVA esclusa,  in vece dell’importo 

comprensivo di IVA per complessivi  “€ 32.624,20” come da precisazione 

contenuta in nota  PG717 del  04/01/2013 del CCP di Ferrara, acquisita con 

protocollo PC.2013.162 del 04/01/2013;

- di modificare l’Ente Attuatore dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 

2 del 15 gennaio 2013 identificato dal CODICE ID 1796, assegnato per mero 

errore materiale alla “Nonangita Srl” in vece del “Comune di Nonantola” (MO) 7

come da precisazione contenuta in nota 967 del 21/01/2013 del Comune, 

acquisita con protocollo PC.2013.997 del 21/01/2013;

così come indicato nell’allegato 1 della presente ordinanza, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale

DATO ATTO che a seguito delle rimodulazioni sopra citate, gli oneri finanziari 

stimati per gli interventi provvisionali urgenti autorizzati con la propria ordinanza n. 

55/2012 ammontano a  124 interventi per un importo complessivo pari  ad € 

3.073.695,73 in vece di € 3.068.091,53;

            DATO ATTO, altresì, che:

- gli interventi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente 

ordinanza, come descritti nelle rispettive schede di dettaglio conservate agli 

atti dell’Agenzia regionale di  Protezione  Civile, rispondono alle finalità e 

criteri indicati in precedenza e che è necessario provvedere urgentemente alla 

loro esecuzione;

- gli interventi e le spese previste sono stati ritenuti autorizzabili dalla Agenzia 

regionale di Protezione Civile, di cui al punto precedente a seguito della 

relativa istruttoria;

- gli interventi relativi ai beni culturali tutelati ai sensi dell’art. 12 del Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs n.  42/2004, sono stati validati d’intesa 

con la Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici dell’EmiliaRomagna;

- gli interventi relativi all’attività di demolizione, rimozione, trasporto 

all’impianto di prima destinazione, selezione e trattamento dei materiali, 

trasporto alla destinazione finale delle macerie e dei connessi materiali 

derivanti dalle lavorazioni, saranno attuati ai sensi del D.L. n. 74 del 2012 

convertito con L. n. 122 del 2012,  della circolare n. 2 del 16-06-2012, del OCD 

n. 34 del 3-9-2012 e del OCD n. 79 del 21-11-2012;

- gli atti di liquidazione relativi alle attività di demolizione, rimozione, trasporto 

all’impianto di prima destinazione, selezione e trattamento dei materiali, 

trasporto alla destinazione finale delle macerie in applicazione al D.L. n. 74 del 

2012 convertito con L. n. 122 del 2012, OCD n. 34 del 3-9-2012, OCD n. 79 del 

21-11-2012, previsti nella presente ordinanza, saranno adottati dalla 

direzione generale Ambiente e difesa del suolo e della costa e che tutti i 

documenti relativi agli aspetti, gestionali, tecnici e di fatturazione saranno 

archiviati presso la Struttura di Regolazione Economica, Valutazione e 

Monitoraggio Servizi Pubblici Ambientali della stessa Direzione Generale.

VISTE:

- la circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 “Prime indicazioni per la gestione delle 

macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74”;

- l’ordinanza n. 34 del 3 Settembre 2012 “Determinazione delle modalità di 

monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla 

gestione delle attività ed alla copertura della spesa”;8

- l’ordinanza n. 79 del del 21 Novembre 2012 “Individuazione delle possibili 

destinazioni della prima quota di macerie raccolte, determinazione del costo 

di gestione delle macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di 

monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle macerie;

DATO ATTO che la spesa di 7.500.000 Euro finanziata dall’ordinanza n. 34 del 

3 settembre 2012 e destinata a sostenere per l’affidamento dell’attività di rimozione 

e di gestione delle macerie ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la 

gestione delle situazioni ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 

del D.L. n. 74/2012 dall’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012;

VALUTATO il crescente numero di situazioni riconducibili all’ambito di 

applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 e il numero potenzialmente 

rilevante di situazioni analoghe non ancora individuate;

RITENUTO OPPORTUNO:

- di confermare la spesa di 7.500.000 Euro stanziata dall’ordinanza n. 34 del 3 

settembre 2012;

- di  destinare in modo integrale detto importo alla gestione delle situazioni 

ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 

di cui all’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012;

VERIFICATO  che  il fabbisogno complessivo risultante dalle previsioni di 

spesa per gli interventi elencati nell’allegato 1 ammonta ad € 44.901.227,86;

             RITENUTO, pertanto, di assicurare la copertura finanziaria degli interventi 

provvisionali indifferibili e urgenti di messa in sicurezza di cui al predetto allegato 1,

a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, 

comma 1, del D.L.  n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012;

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive 

modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono 

efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di 

legittimità da parte della Corte dei Conti,  e possono essere dichiarati 

provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

RITENUTO, pertanto, necessario dichiarare il presente provvedimento 

provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, 

considerate le finalità cui rispondono gli interventi di cui all’allegato 1 che 

impongono di procedere in via d’urgenza;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di 

protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il 

coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione 

civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;9

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e 

volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della 

protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,  n. 

100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle 

province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,  Reggio Emilia e Rovigo , il 20 e 

il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 

2012;

DISPONE

1. di autorizzare per le ragioni indicate nelle premesse gli interventi 

provvisionali  indifferibili e  urgenti  di messa in sicurezza  e la conseguente 

spesa per ciascuno prevista, descritti nell’elenco di cui all’allegato  1 parte 

integrante e sostanziale del presente atto, e di incaricare quali enti attuatori 

per la loro realizzazione i soggetti indicati a fianco di ciascun intervento;

2. di finanziare i conseguenti oneri stimati in complessivi € 44.901.227,86 nei

limiti e secondo i criteri previsti nei punti successivi, a valere sulle risorse 

provenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 

74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012;

3. di stabilire che eventuali oneri finanziari aggiuntivi rispetto all’importo della 

spesa stimata e prevista in corrispondenza di ciascun intervento di cui 

all’allegato 1, parte interante e sostanziale del presente atto, saranno a carico 

degli enti attuatori;

4. di confermare la spesa di  €  7.500.000 stanziata dall’ordinanza n. 34 del 3 

settembre 2012, destinandola in modo integrale alla gestione delle situazioni 

ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 

di cui all’ordinanza n. 79 del 21 novembre 2012;

5. di stabilire che agli interventi finanziati con le ordinanze 90/2012, 2/2013 e 

con  la presente ordinanza, si applicano le procedure indicate nella propria 

ordinanza n. 82 del 23 novembre 2012;

6. di stabilire che  agli interventi provvisionali di messa in sicurezza di cui 

all’allegato 1 delle ordinanze 90/2012, 2/2013, con la presente ordinanza e di 

tutte  le ordinanze  menzionate nella ordinanza commissariale n. 82  del 23 

novembre 2012, per i quali ricorrono gli obblighi delle verifiche di sicurezza 

di cui all’art. 3  del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 

n.122/2012, gli enti attuatori devono provvedere alla esecuzione di appositi 

interventi finalizzati a risolvere adeguatamente le eventuali carenze 

strutturali riscontrate dalle citate verifiche di sicurezza;10

7. di modificare il titolo dell’intervento dell’ordinanza commissariale n. 18 del 

03 agosto 2012 identificato dal CODICE ID 645, indicato per mero errore 

materiale con il titolo “Demolizione fabbricato di Via S.S 468 Motta 64 angolo 

Via Volpi a seguito ordinanza 25737 del 19/07/2012 per elevato pericolo di 

crollo su pubblica via.” in vece di “Demolizione fabbricato di Via Strada Statale 

468 Motta n. 32, angolo via Canalvecchio a seguito dell'ordinanza n.  25.737 del 

19/07/2012 per elevato pericolo di crollo su pubblica via.”

8. di modificare l’Ente Attuatore dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 

2 del 15 gennaio 2013 identificato dal CODICE ID 1796, assegnato per difetto 

di  comunicazione alla “Nonangita Srl” in vece del “Comune di Nonantola” 

(MO) come da precisazione contenuta in nota 967 del 21/01/2013 del 

Comune, acquisita con protocollo PC.2013.997 del 21/01/2013;

9. di rettificare l’importo dell’intervento dell’Ordinanza Commissariale n. 55 del 

10 ottobre 2012  identificato dal CODICE ID  1553,  approvato per difetto di 

comunicazione  per l’importo di “€ 27.020,00” in vece dell’importo 

comprensivo di IVA per complessivi  “€ 32.624,20” come da precisazione 

contenuta in nota  PG717 del  04/01/2013 del CCP di Ferrara, acquisita con 

protocollo PC.2013.162 del 04/01/2013;

10. di rimodulare, a seguito della modifica di cui al punto 8 gli oneri complessivi 

finanziati con l’Ordinanza Commissariale n. 55 del 10 ottobre 2012 in  € 

3.073.695,73 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione 

di cui  all’art. 2, comma 1, del D.L. n. 74/2012,  convertito con modificazioni 

dalla legge n. 122/2012, confermandola in ogni altra sua parte;

11. di stabilire che, per la stima degli oneri finanziari e per il riconoscimento delle 

Spese Tecniche, gli enti attuatori debbano fare riferimento rispettivamente al 

Punto “3.Prezziari regionali”  ed al  Punto “4.Spese generali e tecniche” 

dell’Allegato 1 alla Ordinanza Commissariale n. 82 del 23 novembre 2012 

”Disposizioni relative alla rendicontazione della spesa ed alla erogazione delle 

somme spettanti per gli interventi provvisionali  e di messa in sicurezza 

urgenti di cui alle ordinanze commissariali n. 18/2012, 20/2012, 27/2012, 

37/2012, 47/2012, 55/2012 e 71/2012. Ricognizione degli interventi e delle 

disposizioni procedurali ivi previste, come integrate e modificate dalla 

presente ordinanza”;

12. di dare atto  che gli enti attuatori provvederanno ad acquisire su tutti gli 

interventi gli assensi comunque denominati da rilasciarsi a cura delle 

amministrazioni pubbliche competenti e di altri soggetti nei casi previsti dalle 

vigenti normative di settore, anche avvalendosi delle procedure di 

semplificazione amministrativa previste dal D.L. n. 74/2012, convertito  con 

modificazioni dalla legge n. 122/2012;

13. di stabilire che gli Enti attuatori, prima di dare corso a interventi sui beni 

tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004, abbiano 

l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del medesimo decreto, rilasciata dalla 

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna;   11

14. per gli interventi di demolizione totale o parziale di manufatti pericolanti che 

minacciano la pubblica incolumità, si raccomanda ai Comuni interessati di 

coinvolgere, informandola adeguatamente, la proprietà prima di procedere 

all’emissione del relativo ordine;

15. di stabilire che gli enti pubblici nella veste di stazione appaltante, per la 

realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e in tutte le 

ordinanze richiamate in premessa, adeguino le proprie azioni a quanto 

previsto dal codice antimafia D. Lgs 159/2011 e successive modifiche 

integrazioni, nonché alle Linee Guida antimafia di cui all’articolo 5  -bis, 

comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in 

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 

territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia

e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.” (Deliberazione del 15 ottobre 2012), del 

Ministero dell’Interno Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle 

grandi opere del 09/11/2012 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale della 

repubblica italiana Serie generale n. 262 del 09-11-2012);

16. di stabilire che per la gestione delle macerie e dei rifiuti gli enti attuatori si 

atterranno a quanto previsto nella  circolare commissariale n. 2,  prot. n. 

PCR.2012.2 del 16 giugno 2012, recante “Prime indicazioni per la gestione 

delle macerie in attuazione dell’art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74”;

17. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 

24/11/2000, n. 340 e di disporre l’invio alla Corte dei Conti per il controllo 

preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;

18. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Emilia Romagna (BURERT). 

Bologna, 12 Febbraio 2013

Vasco Errani