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Società di ingegneria e architettura: in vigore il nuovo Regolamento Inarcassa 2026

Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo Regolamento Generale delle società di ingegneria e architettura. Il testo definisce tipologie societarie, obbligo di registrazione, criteri di determinazione del volume d’affari professionale e regole contributive, introducendo un quadro normativo unitario e vincolante.

Dal 1° gennaio 2026 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento Generale Società (RGS) adottato da Inarcassa, che disciplina in modo organico l’esercizio dell’attività professionale di ingegneria e architettura svolta in forma societaria, sia nel settore pubblico sia in quello privato.

Il nuovo Regolamento rappresenta un passaggio di rilievo per il sistema delle professioni tecniche, poiché riordina in un testo unico le regole applicabili alle società di ingegneria, alle società di professionisti e alle società tra professionisti, chiarendo in modo puntuale ambito di applicazione, obblighi dichiarativi e contributivi, criteri di determinazione del volume d’affari professionale e poteri di vigilanza. 

Cos’è il Regolamento Generale Società (RGS) di Inarcassa

Il Regolamento Generale Società è il testo normativo Inarcassa che disciplina l’esercizio delle attività di ingegneria e architettura svolte in forma societaria. Definisce tipologie di società ammesse, obblighi di registrazione, modalità di dichiarazione del volume d’affari professionale e criteri di applicazione del contributo integrativo. (Scarica il Regolamento in fondo all'articolo)

Cosa si intende per società di ingegneria e architettura

Il Regolamento dedica il Capo I alla definizione delle diverse tipologie societarie ammesse allo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria.

Società di ingegneria

Sono società di capitali o cooperative che:

  • prevedono nell’oggetto sociale attività quali studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, consulenze tecniche, valutazioni di congruità e studi di impatto;
  • possono avere una compagine societaria composta anche da soci non professionisti o da professionisti diversi da ingegneri e architetti;
  • includono anche le società che operano come contraenti generali, qualora la produzione media triennale di opere “chiavi in mano” di ingegneria e architettura sia almeno pari al 30% del totale.

Società di professionisti

Sono società costituite esclusivamente da professionisti iscritti agli Albi, nelle forme delle società di persone o cooperative, che svolgono servizi di ingegneria e architettura per committenti pubblici e privati.

Società tra professionisti (STP)

Sono le società costituite ai sensi della normativa speciale sulle STP, che:

  • esercitano una o più attività professionali ordinistiche;
  • includono nella compagine soci ingegneri e/o architetti, anche non iscritti a Inarcassa;
  • riportano espressamente nella denominazione la qualifica di “Società tra Professionisti”. 

 

Obbligo di registrazione a Inarcassa, a prescindere dall’effettivo esercizio

Uno degli elementi di maggiore impatto introdotti dal nuovo RGS riguarda l’obbligo di registrazione negli archivi di Inarcassa.

Il Regolamento stabilisce che:

le società di ingegneria, le società di professionisti e le società tra professionisti devono registrarsi a Inarcassa a prescindere dall’effettivo esercizio delle attività professionali, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento.

La registrazione:

  • è finalizzata all’adempimento degli obblighi previdenziali e contributivi;
  • deve avvenire entro il termine di presentazione della prima comunicazione annuale;
  • può essere effettuata d’ufficio da Inarcassa in caso di mancata domanda da parte della società.

Questo passaggio segna un cambiamento rilevante rispetto al passato, introducendo un criterio oggettivo e strutturale, legato alla natura societaria e non alla concreta operatività.

 

Comunicazione annuale e obblighi dichiarativi

Entro il 31 ottobre di ogni anno, le società rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento sono tenute a trasmettere a Inarcassa una comunicazione annuale contenente, tra l’altro:

  • il volume d’affari complessivo ai fini IVA;
  • la quota di volume d’affari derivante da attività professionali di ingegneria e architettura;
  • i dati relativi alla compagine societaria, ai soci professionisti e alle rispettive quote di partecipazione.

ATTENZIONE
La comunicazione è obbligatoria anche in assenza di fatturato o in presenza di dichiarazioni fiscali negative.

 

Volume d’affari professionale imponibile ai fini del contributo integrativo

Un altro aspetto centrale del Regolamento riguarda la qualificazione del volume d’affari professionale imponibile ai fini del contributo integrativo.

Il RGS chiarisce che il volume d’affari rilevante:

  • è correlato alla quota di attività professionale effettivamente svolta da ingegneri e/o architetti iscritti ad Albo;
  • comprende le prestazioni rese in qualità di soci, dipendenti o collaboratori esterni della società;
  • deve essere determinato in modo proporzionale alla partecipazione e al contributo professionale fornito.

Per le società di ingegneria che operano come contraenti generali, il Regolamento introduce inoltre un criterio parametrico forfettario, basato su scaglioni del volume d’affari complessivo, salvo prova analitica del dato effettivo.

Come si determina il volume d’affari professionale imponibile

Il volume d’affari professionale imponibile ai fini del contributo integrativo è correlato alla quota di attività svolta da ingegneri e architetti iscritti ad Albo che operano come soci, dipendenti o collaboratori esterni della società. Per i contraenti generali sono previsti criteri parametrici forfettari basati sul volume d’affari complessivo.

 

Contributo integrativo e responsabilità contributiva

Il Regolamento conferma l’applicazione del contributo integrativo Inarcassa, da calcolarsi:

  • su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari professionale ai fini IVA;
  • indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte del committente.

Nel caso delle società di professionisti e delle STP, l’obbligo contributivo è ripartito tra i soci ingegneri e architetti in proporzione alle rispettive quote, con esclusione delle partecipazioni dei soci non professionisti.

  

Vigilanza, controlli e sanzioni

Il Regolamento attribuisce a Inarcassa specifici poteri di vigilanza, inclusa la possibilità di:

  • acquisire dati dalle amministrazioni fiscali;
  • richiedere documentazione alle società;
  • effettuare verifiche sulla correttezza delle dichiarazioni e dei versamenti.

Sono previste sanzioni amministrative in caso di omessa o tardiva comunicazione, infedele dichiarazione o ritardato pagamento dei contributi, con meccanismi di ravvedimento operoso e accertamento con adesione.

   

Un nuovo quadro di riferimento per le società tecniche

Il Regolamento Generale Società Inarcassa, in vigore dal 2026, introduce un quadro normativo unitario per le società di ingegneria e architettura. Il testo definisce le tipologie societarie ammesse, impone l’obbligo di registrazione anche in assenza di attività, chiarisce la determinazione del volume d’affari professionale e rafforza gli obblighi contributivi e di vigilanza. Un passaggio chiave per la trasparenza e la sostenibilità previdenziale del settore tecnico.

SCARICA IL REGOLAMENTO IN FONDO ALL'ARTICOLO


FAQ

Le società inattive devono registrarsi a Inarcassa?

Sì. Il Regolamento Inarcassa prevede l’obbligo di registrazione per le società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti in possesso dei requisiti, anche se non svolgono ancora attività professionale.

Come si calcola il volume d’affari professionale ai fini Inarcassa?

Il volume d’affari professionale è determinato in base alle prestazioni svolte da ingegneri e architetti iscritti ad Albo, in qualità di soci, dipendenti o collaboratori, in proporzione alla quota di attività professionale effettivamente eseguita.

Il contributo integrativo è dovuto anche se il cliente non paga?

Sì. Il contributo integrativo è dovuto indipendentemente dall’effettivo incasso del corrispettivo ed è ripetibile nei confronti del committente. 

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