Sospensione dei lavori e ordinanza di demolizione: rapporti, tempistiche, conseguenze
Il termine di 45 giorni previsto dall'art. 27 del Testo Unico Edilizia per l'adozione dei provvedimenti definitivi conseguenti alla sospensione dei lavori ha natura ordinatoria e non perentoria. L'ordinanza di demolizione può essere legittimamente emessa anche successivamente, stante il carattere permanente dell'illecito edilizio e l'imprescrittibilità del potere-dovere sanzionatorio dell'amministrazione.
In caso di ordinanza di sospensione dei lavori, siamo di fronte a un limite, quello dei 45 giorni, che non è perentorio e rappresenta solo il limite di efficacia dell'ordine di sospensione, mentre l'ordinanza di demolizione può essere emessa anche dopo, stante il carattere permanente dell'illecito edilizio.
Lo ha sottolineato il Tar Lazio nella sentenza 13535/2025, chiarendo definitivamente il rapporto temporale tra l'intimazione di sospensione dei lavori e l'ordinanza di demolizione per abusi edilizi.
La sentenza stabilisce che il termine di 45 giorni dall'art. 27 del DPR 380/2001 rappresenta solo il limite di efficacia dell'ordine di sospensione, non un termine perentorio per l'amministrazione.
L'ordinanza di demolizione può essere emessa anche dopo tale termine, dato il carattere permanente dell'illecito edilizio e l'imprescrittibilità del potere-dovere sanzionatorio.
Il caso: ordine di sospensione 'scaduto' e ordinanza di demolizione successiva
La ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di demolizione sostenendo che Roma Capitale non avesse rispettato la procedura prevista dall'art. 27 del DPR 380/2001, in particolare lamentando l'assenza della comunicazione di sospensione dei lavori che "ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da adottarsi e notificarsi entro 45 giorni dall'ordine di sospensione lavori", ritenendo tale termine perentorio.
Il TAR ha respinto questa tesi, chiarendo che Roma Capitale aveva regolarmente emesso la determinazione di sospensione il 5 dicembre 2022, debitamente notificata alla ricorrente il 19 dicembre 2022, seguita dall'ordinanza di demolizione del 26 gennaio 2023.
La natura del termine di 45 giorni
La Corte ha precisato che il termine di 45 giorni non è perentorio per l'amministrazione ma rappresenta esclusivamente il limite di efficacia dell'ordine di sospensione dei lavori.
La giurisprudenza consolidata stabilisce che:
- il termine identifica solo la durata dell'efficacia dell'ordine di sospensione;
- non costituisce un termine entro cui l'amministrazione deve necessariamente emettere l'ordinanza di demolizione;
- l'ordinanza demolitoria non è condizionata dall'eventuale perdita di efficacia del provvedimento di sospensione.
Il carattere permanente dell'illecito edilizio
Il principio cardine della sentenza è il carattere permanente dell'illecito edilizio, che comporta l'imprescrittibilità del potere-dovere dell'amministrazione di intervenire. Come chiarito dal TAR:
"L'effetto dell'intimazione di sospensione dei lavori ha una durata temporale limitata, venendo meno alla scadenza del quarantacinquesimo giorno dalla comunicazione dell'ordinanza. Ne consegue che, alla scadenza del quarantacinquesimo giorno, senza che sia stato adottato il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, l'ordinanza di sospensione dei lavori perde comunque efficacia".
La possibilità di proseguire oltre i 45 giorni
La sentenza chiarisce che l'amministrazione può legittimamente portare a conclusione il procedimento anche dopo lo spirare del termine di 45 giorni. Questo principio si basa su considerazioni di carattere sistematico:
- il decorso del termine non comporta decadenza del potere sanzionatorio;
- una tale decadenza non è prevista espressamente dalla legge;
- sarebbe illogico trattare la repressione degli abusi in modo diverso solo per la circostanza casuale dell'adozione o meno dell'ordinanza di sospensione.
La natura vincolata del procedimento
Il TAR ha ribadito che gli atti repressivi degli abusi edilizi hanno natura urgente e vincolata. Per questo motivo:
- non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento;
- non sono necessari apporti partecipativi dei soggetti destinatari;
- il procedimento ha carattere doveroso per l'amministrazione.
La Corte ha specificato che "per gli atti repressivi degli abusi edilizi che hanno natura urgente e vincolata - proprio in considerazione dell'avvenuta realizzazione di una trasformazione del territorio senza alcun titolo abilitativo - non sono richiesti apporti partecipativi dei soggetti destinatari".
Effetto pratico della scadenza e orientamenti consolidati
Dopo 45 giorni dalla sospensione, l'effetto inibitorio viene meno ma:
- l'amministrazione mantiene il potere di proseguire il procedimento;
- l'ordinanza di demolizione rimane legittima anche se emessa successivamente;
- la natura ordinatoria del termine consente la prosecuzione delle attività procedimentali.
La sentenza conferma, in definitiva, alcuni orientamenti consolidati:
- il termine di 45 giorni ha natura ordinatoria, non perentoria;
- l'illecito edilizio ha carattere permanente;
- il potere sanzionatorio è imprescrittibile;
- la demolizione può essere ordinata indipendentemente dal rispetto del termine.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.
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