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Sostituzione del tetto di copertura: quando serve il permesso di costruire?

La sostituzione del tetto di copertura con un’altra modalità costruttiva necessita di permesso di costruire quando, implicando aumento della volumetria dell’immobile, non può essere considerata alla stregua di un intervento di manutenzione straordinaria

Per sostituire il tetto di copertura con un'altra modalità che porti ad un aumento di volume serve il permesso di costruire, in quanto non è possibile giustificare l'incremento di volumetria ricorrendo al concetto di volume tecnico.

Lo spiega il Consiglio di Stato nella sentenza 3263/2023 dello scorso 29 marzo, relativa al ricordo di un privato contro l'ordinanza di demolizione ingiunta dal comune - e confermata dal TAR competente - per il 'tetto sostitutivo'.

Il nuovo tetto di copertura

Partiamo dal principio.

In un vecchio edificio, era stato sostituito il tetto, adeguandolo alla normativa sul contenimento energetico e a quella antisismica.

La copertura del fabbricato era stata sostituita con una struttura portante in ferro e traversi in profilati scatolari metallici, che sostenevano il manto di copertura con pannelli coibentati, di tipo prefabbricato.

La nuova struttura portante, dovendo poggiare su un cordolo in calcestruzzo perimetrale, era stata posizionata nella parte inferiore della falda, ad altezza leggermente superiore, rispetto alla preesistente e la copertura era stata, poi, eseguita con un’unica falda inclinata, per conseguire la pendenza, necessaria allo smaltimento delle acque meteoriche, per cui il nuovo locale sottotetto aveva una cubatura maggiore, rispetto alla preesistente, ma il cui incremento era, tuttavia, contenuto entro il 20% di quella complessiva preesistente ed aveva un’altezza media di mt. 2,40 circa.

L'ingiunzione a demolire

Il comune ingiungeva di demolire, ai sensi dell’art. 31 del dpr 380/01, le seguenti opere, ritenute abusive, così descritte: - un sopralzo ad uso civile abitazione di edificio delle dimensioni di m 10,00 x 9,00 (e) della superficie di circa mq. 90,00, eseguito sul filo della muratura esistente, con struttura in muratura portante e copertura a due falde con orditura in ferro e manto di pannelli di lamiera coibentati, il sopralzo ha altezza media interna di m 2,40. Internamente ha tramezzature a creare cinque vani completi di infissi pavimentazioni e impianti tecnologici, privi di intonaco”, emessa tra l'altro sul presupposto che le opere contestate fossero autonomamente utilizzabili e non costituissero pertinenza della costruzione principale, per caratteristiche e dimensioni, costituendo invece una nuova autonoma costruzione, destinata a civile abitazione.

Sostituzione del tetto di copertura e volume tecnico

Il Consiglio di Stato conferma tutto l'impianto precedente, evidenziando in primis che la sostituzione del tetto di copertura con un’altra modalità costruttiva necessita di permesso di costruire quando, implicando aumento della volumetria dell’immobile, non può essere considerata alla stregua di un intervento di manutenzione straordinaria, né è possibile giustificare l’incremento di volumetria, realizzato nel caso di specie per effetto della nuova realizzazione della copertura, ricorrendo al concetto di volume tecnico.

La nozione di “volume tecnico” non computabile nella volumetria ricorre quando non sussistano modalità alternative di costruzione non implicanti aumenti di volumetria o comunque incrementi volumetrici del tutto contenuti.

In altri termini, il richiamo al concetto di volume tecnico non può giustificare qualsiasi incremento di volumetria, rispetto a quella originariamente assentita, connesso all’adozione di diverse modalità di realizzazione della copertura dell’immobile rispetto a quella del progetto originario; la realizzazione del cordolo perimetrale sovrastante le murature portanti del fabbricato, con modifiche delle altezze, costituisce modalità di realizzazione diversa da quanto progettato, rispondente ad una delle possibili scelte costruttive e in quanto tale non riconducibile, per quanto detto, alla nozione di volume tecnico.

Pertinenza? Serve il nesso funzionale e deve essere di dimensioni ridotte

La natura pertinenziale del bene può essere affermata "solo se vi è un oggettivo nesso funzionale tra la cosa principale e la cosa accessoria, che non può avere altra destinazione se non quella di un uso pertinenziale durevole".

L’opera pertinenziale tra l'altro deve essere di dimensioni ridotte rispetto all’opera principale e non deve comportare un carico urbanistico.

Non si deve creare cioè nuovo volume, ma esclusivamente un modesto volume tecnico.

Non è questo il caso, visto che siamo di fronte ad un “sopralzo ad uso civile abitazione”, della superficie di circa 90 metri quadrati, con infissi in alluminio all’esterno, che corrispondono alla posa in opera degli infissi all’interno, in vista della creazione di ben cinque vani, divisi da tramezzi, dotati di pavimentazione ed impianti tecnologici.


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