Superbonus 110% zone terremotate: si prende indipendentemente dal contributo di costruzione
E' possibile beneficiare del Superbonus con aliquota del 110%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’assegnazione dei contributi previsti per la ricostruzione post-sisma e dalla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente riscossi.
Torna sull'unico Superbonus ormai rimasto, quello per i lavori effettuati nelle zone terremotate, l'Agenzia delle Entrate, che nella risoluzione 66/2025 del 13 novembre fornisce importanti chiarimenti sia sul contributo di costruzione 'scollegato' dal Superbonus, che sulla possibilità da parte del coniuge convivente di beneficiare del bonus.
Di fatto, il Fisco chiarisce che:
- il coniuge convivente può beneficiare del Superbonus per immobili danneggiati dal sisma, anche se la CILA-S è intestata all’altro proprietario;
- l'agevolazione del 110% nei territori colpiti non è subordinata alla richiesta o alla rinuncia ai contributi per la ricostruzione, salvo il diverso caso del raddoppio dei massimali.
Ma vediamo tutto nei dettagli.
Il caso: immobile inagibile e coniuge convivente che sostiene le spese
Si chiedono chiarimenti su un immobile abitativo danneggiato dal terremoto del giugno 2013, dichiarato inagibile con scheda AeDES (esito C) e ordinanza comunale.
La proprietaria/usufruttuaria non ha mai potuto chiedere contributi per la ricostruzione; è stato comunque inviato un atto di rinuncia “in favore del Superbonus”.
A sostenere le spese è il coniuge convivente, che non è titolare esclusivo dell'immobile ma convive con l'usufruttuaria.
La CILA-S è intestata alla comproprietaria e non all'istante.
Il dubbio riguarda quindi sia la spettanza del Superbonus al familiare convivente sia il rapporto tra incentivo fiscale e contributi pubblici.
I proprietari, in ogni caso, hanno intenzione di riparare i danni provocati dal terremoto, migliorando la classe sismica dell’abitazione, ed effettuare lavori finalizzati anche alla messa in sicurezza statica e antisismica dell’edificio.
Sono quindi interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione del 110% prevista dai commi 8ter e 4quater dell'articolo 119 del DL 34/2020 (Superbonus).
Si chiede, nello specifico, se, nel rispetto delle condizioni, può usufruire della detrazione maggiorata in base al comma 8-ter richiamato, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Le condizioni di base per il Superbonus nelle zone terremotate
Le Entrate partono da lontano, evidenziando che, a determinate condizioni, il maxi sconto d’imposta continua a essere applicato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, per gli interventi di ristrutturazione degli immobili danneggiati da eventi sismici secondo le indicazione del comma 8-ter dello stesso articolo che, a sua volta, fa riferimento ai precedenti commi 1ter, 4ter e 4quater, che disciplinano il calcolo della detrazione per interventi di efficientamento energetico e di quella per interventi antisismici.
Le condizioni di base per il Superbonus zone terremotate sono:
- che l'immobile sia di natura residenziale;
- che il danno sia stato causato da un evento sismico, come certificato da una scheda tecnica (AeDES) con esito B, C o E;
- che l'immobile si trovi in un Comune in stato d'emergenza dichiarato.
Non è necessario che sia una "prima casa".
Perché il coniuge convivente può usufruire del Superbonus
Per quel che riguarda il coniuge convivente, si evidenzia che quando un familiare sostiene le spese su un immobile di proprietà dell’altro, la detrazione spetta a chi effettivamente paga, purché vi sia convivenza e siano rispettati gli altri requisiti.
Tale principio, esteso "in via generale e laddove compatibile" anche al Superbonus, vale anche se la CILAS non è intestata al familiare, ma al proprietario/usufruttuario.
Nel caso di specie, dunque, il coniuge convivente può ottenere la detrazione del 110% fino al 31 dicembre 2025 come soggetto che sostiene le spese per lavori su un immobile della famiglia, legittimato dalla convivenza e dal collegamento affettivo con il bene.
Perché il Superbonus non dipende dai contributi per la ricostruzione
Il Fisco ribadisce che i commi 1-ter, 4-quater e 8-ter dell’art. 119 del DL Rilancio non richiedono la previa richiesta né la rinuncia ai contributi commissariali.
Il Superbonus, infatti, spetta sulla spesa rimasta a carico del contribuente: se esiste un contributo pubblico, questo va sottratto dalla base detraibile; se non esiste o non è richiesto, non vi è alcun ostacolo all'uso del Superbonus.
Ma la richiesta o la rinuncia al contributo di costruzione non è una condizone 'sine-qua-non' per poter usfruire della maxi agevolazione del 110% nei Comuni terremotati che, infatti, si applica indipendentemente dall'effettiva esistenza del contributo per la ricostruzione.
L'unico caso in cui la rinuncia al contributo è necessaria riguarda il comma 4-ter, che consente il raddoppio dei massimali di spesa come misura alternativa al contributo pubblico.
Nel caso analizzato non si applica il raddoppio dei limiti, ma solo il Superbonus ordinario "sisma 110%": quindi non serve aver chiesto né aver rinunciato al contributo, né che esso sia stato riconosciuto.
Il Superbonus al 110% per gli edifici danneggiati dal sisma è stato prorogato anche per il 2026
Ricordiamo che in virtù di quanto disposto dal Decreto Omnibus (95/2025, conv. in legge 118/2025), sarà possibile usufruire del Superbonus al 110%, per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e antisismici, per tutto il 2026, con un plafond di 100 milioni di euro e la possibilità di optare anche per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Il Superbonus si potrà chiedere sull'importo eccedente il contributo di costruzione.
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