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Superbonus e Bonus Facciate: ok al credito di imposta in caso di errore formale del condominio

L'Agenzia delle Entrate chiarisce quando è possibile recuperare il credito d'imposta da bonus edilizi (Superbonus e altri) non accettato per vizi formali nelle comunicazioni.

L'errore formale/materiale del condominio, che ha commesso alcune inesattezze nella comunicazione dell'opzione, non inficia la fruizione del bonus edilizio (nello specifico Superbonus e Bonus Facciate).

E' sicuramente importante e interessante, ancorché riferita a bonus ormai estinti ma comunque di rilevanza per i casi 'risalenti nel tempo', la risposta n. 295/2025 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di crediti d’imposta da Bonus facciate e Superbonus non accettati a causa di errori materiali nelle comunicazioni trasmesse dal condominio.

Il chiarimento conferma che, in presenza di presupposti sostanziali corretti, l'errore formale non preclude in via definitiva la fruizione del beneficio fiscale.

 

Errore materiale nelle comunicazioni del condominio

Il Fisco specifica che c'è una netta differenza tra  vizi sostanziali ed errori meramente materiali o formali nelle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura.

Nel caso esaminato, l'errore commesso dal condominio nelle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2024 ha impedito l’accettazione dei crediti da parte dei cessionari, pur in presenza di interventi agevolabili e fatture regolarmente emesse.

Nello specifico, come già precisato dalle Entrate, l'inesattezza o la mancata indicazione di dati contenuti nella Comunicazione che non incidono sugli elementi sostanziali della detrazione spettante e, di conseguenza, sull’ammontare o sulla spettanza del credito trasferito, assume natura meramente formale. In tali casi, qualora le informazioni siano state riportate in modo errato o non siano state indicate, ma risultino comunque presenti tutti i requisiti e i presupposti previsti dalla normativa per il riconoscimento dell’agevolazione, l’opzione esercitata resta fiscalmente valida.

Il credito d’imposta può quindi essere utilizzato in compensazione ovvero ulteriormente ceduto, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto in fattura.

Resta fermo che, ai fini delle successive attività di controllo, il soggetto che ha effettuato la comunicazione – cedente, amministratore di condominio o intermediario – è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’errore riscontrato, indicando i dati corretti mediante apposita nota, sottoscritta digitalmente o con firma autografa e corredata, in quest’ultimo caso, da copia del documento di identità, da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata.

 

Presupposti sostanziali e diritto al credito

Secondo l'AdE, quindi, qualora risultino soddisfatti tutti i requisiti sostanziali previsti dalla normativa (titolo edilizio, asseverazioni, congruità delle spese, pagamenti tracciabili), l'errore materiale nella trasmissione dei dati non fa venir meno il diritto all'agevolazione.

Il credito d’imposta resta quindi astrattamente spettante, anche se temporaneamente non utilizzabile tramite le modalità opzionali.

 

Recupero del beneficio fiscale

In presenza di comunicazioni errate non sanabili nei termini ordinari, il beneficiario può comunque recuperare l'agevolazione nella propria dichiarazione dei redditi, secondo le regole ordinarie di fruizione della detrazione.

L’impossibilità di cedere o utilizzare il credito in compensazione non incide sulla spettanza del beneficio, ma solo sulle modalità di utilizzo.

 

Limiti e responsabilità

Resta fermo che la tutela opera solo in caso di errore materiale non fraudolento e non riconducibile a carenze documentali o violazioni sostanziali.

L’Agenzia ribadisce inoltre la responsabilità del condominio e dei soggetti coinvolti nella corretta trasmissione delle comunicazioni, evidenziando l’importanza di un controllo preventivo dei dati inviati.


LA RISPOSTA 295/2025 DELL'AGENZIA ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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