Condono edilizio: se l'opera rispetta i vincoli ok alla sanatoria
Qualora vengano in rilievo vincoli imposti successivamente all'edificazione, il condono edilizio non è precluso, a condizione che l'opera risulti compatibile con il vincolo.
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Qualora vengano in rilievo vincoli imposti successivamente all'edificazione, il condono edilizio non è precluso, a condizione che l'opera risulti compatibile con il vincolo.
Non è configurabile la formazione del provvedimento tacito di assenso su domande di sanatoria edilizia relative ad interventi realizzati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici.
Se la domanda di sanatoria riguarda un abuso di tipologia 1, essendosi realizzato un ampliamento (per quanto modesto) del fabbricato originale ed essendo l'immobile in zona vincolata, è precluso il terzo condono edilizio.
Perché si formi il silenzio assenso su un'istanza di condono edilizio, serve la prova della ricorrenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l'ammissibilità del condono stesso.
L'onere della prova circa l'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, visto che solo egli può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto da sanare.
Con il nuovo Piano Casa, nei prosssimi giorni all'esame del Consiglio dei Ministri, saranno regolarizzabili tutte quelle piccole difformità edilizie che non incidono sulla struttura dell'edificio, quindi sia all'interno che all'esterno dello stesso, come tende, tramezzi, soppalchi.
Le opere abusive 'maggiori' non sono comunque suscettibili di sanatoria se sono state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, siano essi assoluti o relativi
In materia di condono edilizio, è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto
Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, possono ottenere il terzo condono edilizio solo se siano opere minori, senza aumento di superficie e volume (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).
La formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e l'opera sia stata ultimata entro il termine previsto dalla legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità.
In caso di condono edilizio in area vincolata, il nulla osta dell'Autorità preposta al vincolo va richiesto anche con vincolo apposto dopo l'ultimazione dell'abuso edilizio, ma l'indennità non può essere irrogata.
Le norme del Terzo condono edilizio sono chiare nell'indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici.
Un'opera abusiva di demolizione e ricostruzione rientra nella ristrutturazione edilizia realizzata in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e, per questo, non può ottenere il Terzo condono edilizio in zona vincolata.
Non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 alla legge sul terzo condono edilizio (abusi maggiori), realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, al di là se si tratti o meno di interventi conformi alle norme urbanistiche e al fatto che il vincolo non comporti l'inedificabilità assoluta dell'area.
Un semplice cambiamento di destinazione d'uso di un vano condominiale preesistente, tale da non comportare modifiche esterne della sagoma del fabbricato, né aumenti della superficie calpestabile, né della cubatura già assentita nella licenza edilizia, può ottenere la sanatoria straordinaria del Terzo condono edilizio.
Che cosa è un abuso edilizio? quando diventa reato penale? quali sono le varie tipologie di abuso edilizio? quali sono i profili di responsabilità? Su questo e molto altro, questa chiara Guida contenente anche una tabella riassuntiva che offre una panoramica completa delle possibili violazioni e delle relative sanzioni.
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Un abuso edilizio consistente nella realizzazione di un innalzamento della quota del sottotetto non può beneficiare del terzo condono edilizio in quanto comportante aumento di superficie e di volume in area sottoposta a vincoli.
Nel condono edilizio, la nozione di completamento funzionale implica uno stato di avanzamento nella realizzazione tale da consentirne potenzialmente, e salve le sole finiture, la fruizione.
L'ampliamento, tramite la chiusura di un terrazzo, che ha determinato un incremento sia di volumetria che di superficie utile in zona soggetta a più vincoli non può essere autorizzato tramite l'istituto del silenzio assenso, in quanto la formazione del titolo abilitativo per 'silentium' non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso.
Ai fini dell'ottenimento del condono edilizio, un edificio nuovo destinato alla residenza può ritenersi "ultimato" quando presenti completata la copertura e compiuto il rustico, intendendosi per quest'ultimo l'opera ultimata nel suo sviluppo perimetrale e per copertura qualsiasi chiusura superiore e, quindi, anche il solaio.
Il condono previsto dall’art. 32 del decreto legge 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
In caso di condono, soltanto quando una concessione edilizia in sanatoria è stata ottenuta dall'interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito alla PA di esercitare il proprio potere di autotutela, revocando la stessa.
La presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione in sanatoria, restano comunque abusivi. E' esclusa anche la possibilità di eseguire interventi soggetti a SCIA su manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati: se ciò accade, la domanda di condono decade e scatta la sanzione demolitoria.