Condono edilizio in zona vincolata: l'ampliamento residenziale è fuori dal perimetro
Per le regole del Terzo condono edilizio, in presenza di interventi qualificabili come nuova costruzione o ristrutturazione realizzati in area soggetta a vincoli paesaggistici, il diniego di sanatoria edilizia è atto dovuto.
Un ampliamento di superficie residenziale, realizzato in zona sottoposta a vincoli, è 'off limits' per le regole del terzo condono edilizio ex DL 269/2003.
Lo ricorda ancora una volta il TAR Lazio, che respinge un'istanza di condono sulla base di precisi principi fissati dalla legge 326/2003, di conversione del cd. Terzo condono.
Le opere condonabili in zona tutelata
I giudici amministrativi evidenziano come "il d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha previsto un condono edilizio per le opere ultimate entro il 31 marzo 2003, diversamente dalle discipline della legge n. 47 del 1985 e della legge n. 724 del 1994", distinguendo le tipologie di illecito/abuso, individuate nell'Allegato 1 al provvedimento, "consentendo nelle aree sottoposte a vincolo la sanatoria solo per "le tipologie di illecito di cui all’allegato 1 numeri 4, 5 e 6" ovvero opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6).
Non sono invece suscettibili di sanatoria, tra le altre ipotesi, le opere che "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
No agli abusi maggiori
Insomma, il Terzo condono edilizio non è conentito per gli abusi maggiori, ovverosia quelli "riconducibili a quelli di cui alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella allegata al D.L. n. 269 del 2003, commessi in zona sottoposta a vincolo posto in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, ciò indipendentemente dal tipo di vincolo, se di inedificabilità assoluta o relativa".
Peraltro, "in tali situazioni è stato altresì affermato che è inutile la richiesta del parere di compatibilità paesaggistica, posto che si versa in una situazione di divieto di condono stabilita dal legislatore. Da ciò discende che, in presenza di interventi qualificabili come nuova costruzione o ristrutturazione realizzati in area soggetta a vincoli paesaggistici, il diniego di sanatoria edilizia è atto dovuto ai sensi della L. n. 326 del 2003. Inoltre, nelle aree sottoposte a vincolo preesistente all’opera neppure può essere concessa la sanatoria qualora l'intervento sia difforme dagli strumenti urbanistici".
Terzo condono edilizio: le condizioni per la sanatoria in zona vincolata
Il silenzio assenso non si può formare su domande di sanatoria edilizia relative ad interventi realizzati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici.
Scopri tutto su Ingenio!
Condono edlizio: legge regionale del Lazio ancor più restrittiva
Tra l'altro, per quanto interessa il caso di specie, "la legge regionale n. 12 del 2004 ha ampliato le categorie delle opere non sanabili estendendola anche a quelle realizzate, “prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”, rendendo, quindi, più restrittiva la disciplina del condono nella Regione Lazio".
Ampliamento residenziale in zona vincolata: impossibile il Terzo condono
In definitiva, per un intervento di ampliamento di superficie residenziale, realizzato in zona sottoposta a vincoli, il diniego di condono è automatico in quanto l'opera edilizia rientra nelle tipologie di illecito per le quali l’art. 32 del DL 269/03, convertito dalla legge 326/03, e l’art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. n. 12/04 escludono la sanatoria.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
Il condono edilizio è 'normato' da una legge dedicata, va a sanare le irregolarità sostanziali ed è previsto solo per opere realizzate in un preciso lasso temporale, mentre la sanatoria ordinaria del Testo Unico Edilizia regolarizza gli abusi formali ed è sempre possibile
Edilizia
Esplora il mondo dell'edilizia, il settore dedicato alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture. Scopri come la normativa italiana, come il Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/2001) e le Normative Tecniche per le Costruzioni (NTC), regolano le pratiche edilizie per garantire sicurezza e qualità. Approfondisci il significato etimologico del termine "edilizia" e come le leggi locali e regionali influenzano la costruzione e gestione degli immobili.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp