Invalida la delibera che accolla la spesa del terrazzo a livello a tutti i condòmini
È annullabile la delibera assembleare che approva un criterio di riparto delle spese di riparazione di un terrazzo a livello (di proprietà ed uso esclusivo) ponendone i due terzi a carico di tutti i condòmini (e quindi non solo di quelli le cui unità immobiliari ricadono nella proiezione verticale del manufatto). In tali ipotesi trova applicazione l’art. 1126 c.c. il quale limita la partecipazione alle spese ai soli condòmini per i quali la terrazza a livello funge da copertura. Lo precisa la Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2937 pubblicata il 7 novembre 2025.