Abuso Edilizio
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Tecnici Attenzione! Il progettista è responsabile penalmente degli abusi edilizi se consapevole

L’articolo analizza la responsabilità penale del progettista negli abusi edilizi, alla luce di una recente sentenza della Cassazione, chiarendo quando il progettista, pur non essendo nominato direttore dei lavori (DL), può rispondere penalmente per il contributo consapevole alla realizzazione di opere abusive. Ciò può avvenire ogni qualvolta si dimostri una sua presenza in cantiere durante la realizzazione delle opere irregolari ovvero la sua posizione di facente funzione di DL.

Abusi edilizi: quando il progettista è responsabile?

È ormai assodato che quando si parla di edilizia l’iter burocratico è molto articolato in quanto caratterizzato da un sistema di autorizzazioni, permessi e vincoli che si intrecciano su più livelli: urbanistico, paesaggistico, ambientale, sismico.

Ogni intervento ha uno scopo ben delineato e con un fine ben preciso soprattutto quando le opere ricadono in zone sottoposte a tutela particolare.

Ma cosa accade quando queste regole vengono violate?
E soprattutto, chi ne risponde penalmente?
Tra i tecnici solo il direttore dei lavori può essere soggetto a condanne?

Una questione delicata riguarda in particolare il progettista.

Tale figura tecnica può essere considerata penalmente responsabile per gli abusi commessi dal committente? E se sì, in quali circostanze, considerando che il suo compito termina generalmente prima della fase di cantierizzazione?

Generalmente la figura centrale nella responsabilità edilizia è associata al direttore dei lavori, perché chiamato a vigilare sulla corretta esecuzione delle opere conformemente ai progetti approvati e alle normative vigenti, mentre il progettista viene spesso percepito come una figura più distante dalla fase esecutiva, limitato alla predisposizione degli elaborati tecnici necessari per ottenere i permessi.

Tuttavia, la realtà dei cantieri è spesso più sfumata poiché i tecnici professionisti possono assumere ruoli diversi e sovrapposti, essere presenti durante l’esecuzione dei lavori, fornire indicazioni operative, interagire con le autorità di controllo.

In questi casi, la linea di demarcazione tra responsabilità e non responsabilità diventa meno netta.

Il punto focale diventa allora la consapevolezza: un professionista può essere ritenuto responsabile non tanto per la qualifica formale che riveste, quanto per il contributo effettivo e consapevole che fornisce alla realizzazione di opere irregolari.

Ma quali sono gli elementi che dimostrano questa consapevolezza?
Quali comportamenti trasformano il progettista da semplice redattore di elaborati tecnici a corresponsabile degli abusi?

La Suprema Corte di Cassazione fa chiarezza su questi interrogativi, delineando con precisione i confini della responsabilità penale del progettista in materia di abusi edilizi. La sentenza offre una lettura aggiornata e attuale dei principi di responsabilità professionale in un settore dove gli abusi edilizi continuano a rappresentare una piaga per il territorio. 

 

Abusi edilizi: il progettista risponde penalmente se consapevole

Il caso ha origine da una serie di abusi edilizi che comprendevano:

  • lavori di sbancamento e realizzazione di una strada in terra battuta;
  • scavi di fondazione con platea in cemento armato;
  • realizzazione di una struttura metallica (capannone).

Il tutto realizzato in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale e in area sismica, senza le rispettive e necessarie autorizzazioni.

Il punto più interessante della sentenza riguarda la posizione assunta dal progettista negli atti del giudizio, il quale sosteneva con forza che non avendo la qualifica di direttore dei lavori o responsabile di cantiere al momento dei fatti, ma essendo semplicemente un tecnico progettista, dovesse essere considerato estraneo alla vicenda e quindi non responsabile penalmente degli abusi commessi.

La Cassazione di contro ha invece stabilito un principio fondamentale: il progettista non può essere considerato automaticamente responsabile degli abusi edilizi commessi dal proprietario, ma risponde penalmente quando è dimostrato il suo contributo causale alla commissione del reato e la sua consapevolezza delle violazioni.

In particolare i giudici chiariscono che “(...) anche se il progettista non può essere considerato di per sé responsabile in concorso per gli abusi edilizi commessi dal proprietario, nella fattispecie concreta era stato dimostrato il contributo causale dato alla commissione del reato e la rimproverabilità soggettiva dell’operato dell’imputata, atteso che la *** ***, la quale peraltro era in attesa di nomina quale direttore dei lavori, aveva agito nella piena consapevolezza degli abusi compiuti dai titolari dell'immobile e il suo ruolo attivo nella vicenda era testimoniato anche dal fatto che, al momento del controllo, era presente sui luoghi, sottoscriveva il verbale con il quale venivano contestate le violazioni e accettava la nomina quale custode dei beni in sequestro.”
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato elementi inequivocabili della partecipazione attiva del progettista, in quanto:

  • era in attesa di nomina quale direttore dei lavori;
  • agiva nella piena consapevolezza degli abusi compiuti;
  • era presente sul cantiere al momento del controllo delle autorità;
  • aveva sottoscritto il verbale di contestazione delle violazioni;
  • aveva accettato la nomina quale custode dei beni posti sotto sequestro.

Quindi il progettista ha svolto un ruolo attivo nella vicenda, anche se ufficialmente non nominato direttore dei lavori, egli aveva agito come tale.

La conclusione?...

Attenzione, non è sufficiente non essere formalmente direttore dei lavori per sottrarsi alla responsabilità penale, conta anche la consapevolezza, quindi il tecnico progettista risponde anche se agisce consapevolmente nella realizzazione di opere abusive. La presenza sul cantiere, la sottoscrizione di verbali, l'accettazione di nomine (come quella di custode) sono indizi della partecipazione consapevole al reato.

Il compito dei tecnici è assicurarsi che le opere realizzate corrispondano ai progetti autorizzati e non devono prestare il loro contributo professionale a interventi irregolari.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: progettista, abusi edilizi, responsabilità progettista, consapevolezza, direttore lavori.

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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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