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Terzo condono edilizio: in zona vincolata sanatoria per restauro, risanamento e manutenzione straordinaria

La realizzazione di una cucina e di un bagno, per una superficie utile di circa 62 metri quadrati, non può beneficiare del terzo condono edilizio in zona vincolata in quanto la sanatoria straordinaria prevista dall'art. 32 DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Torniamo, oggi, sul terzo condono edilizio, il più gettonato dei tre anche perché il più recente: protagonista del caso della sentenza 2559/2024 del 15 marzo scorso è la richiesta di condono - respinta - ai sensi del DL 269/2003 per un manufatto abusivo, composto da una cucina e da un bagno per una superficie utile di circa 62 metri quadrati, in zona vincolata.

 

Terzo condono edilizio: all'origine della sanatoria straordinaria

Il Collegio ritiene che, ai fini della definizione del presente contenzioso in grado di appello, bisogna ripercorrere la sequenza degli interventi normativi e giurisprudenziali che si pongono alla base della valutazione delle domande di (terzo) condono edilizio con riferimento alla sanatoria di opere abusive realizzate su immobili insistente in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale.

Nello specifico, la a combinazione delle disposizioni legislative riguardanti il condono edilizio, come specificato dall'art.32 della legge 47/1985, e dall'art.32, comma 27, lettera d) del DL 269/2003, convertito con modifiche dalla legge 326/2003, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, determina che un abuso su un terreno vincolato come inedificabile, sia esso relativamente o assolutamente vincolato, non può essere sanato quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • a) l'imposizione del vincolo prima della realizzazione delle opere;
  • b) la realizzazione delle opere senza o in violazione del permesso edilizio;
  • c) la non conformità alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici prescritti (per cui, nelle zone soggette a vincolo paesistico, sia assoluto che relativo, è possibile sanare solo gli abusi formali).

 

Terzo condono edilizio off limits in zona vincolata per l'opera destinata ad abitazione

In virtù delle regole del Terzo condono edilizio, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria straordinaria se sono state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali.


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Rispetto dei vincoli nel condono edilizio: solo alla legge statale compete la sanatoria straordinaria

L'interpretazione che la normativa statale sul condono impone il rispetto dei vincoli anche relativi è stabilita anche nella giurisprudenza costituzionale.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che "solo alla legge statale compete di individuare l'estensione massima del condono edilizio straordinario" (come nelle sentenze n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), quindi una legge regionale che ampliasse i limiti applicativi della sanatoria eccedrebbe la competenza concorrente della Regione in materia di pianificazione del territorio.

Inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato più volte (nelle sentenze n. 54 e n. 290 del 2009) l'incostituzionalità di leggi regionali che avevano limitato il divieto di sanare le opere abusive su aree vincolate alla sola inedificabilità assoluta, ritenendo tali disposizioni regionali in contrasto con il principio fondamentale della legge statale (come previsto dal comma 27 dell'art. 32 del DL 269/2003), che attribuisce effetto impeditivo della sanatoria anche ai vincoli di inedificabilità relativa (in altri casi, la Corte ha considerato compatibili con i vincoli di inedificabilità relativa le norme regionali, come nel caso della sentenza n. 49 del 2006).

 

Terzo condono edilizio in zona vincolata: per essere sanabile, l'abuso deve essere "minore". Le caratteristiche

Il terzo condono edilizio non è consentito, a priori, se ha ad oggetto "abusi maggiori" (cioè riconducibili a quelli di cui alle tipologie 1, 2 e 3 della tabella allegata al DL 269/2003) commessi in zona sottoposta a vincolo posto in epoca anteriore alla realizzazione delle opere, ciò indipendentemente dal tipo di vincolo, se di inedificabilità assoluta o relativa.


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Le regole specifiche del Terzo condono in zona vincolata: ammesse solo opere minori

Infine, Palazzo Spada ricorda che il terzo condono ex art.32 DL 269/2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti.

In virtù di ciò, è impossibile superare le ragioni ostative alla concessione della sanatoria nel caso di specie, in quanto:

  • il territorio del Comune risultava sottoposto, già in epoca precedente alla realizzazione del manufatto in questione, alla tutela prevista dal R.D. n. 1497/1939 in forza dei decreti ministeriali del 17 agosto 1961 e del 28 marzo 1985;
  • l'abuso oggetto della richiesta di condono - consistendo nella realizzazione ex novo di un manufatto che, seppur di modesta entità, ha comunque prodotto volumi ulteriori, non rientra tra le tipologie di abusi “minori” condonabili in zona vincolata, in quanto opera creante volumetria, edificata senza titolo e non conforme agli strumenti urbanistici.

In definitiva, fuoriuscendo la tipologia di intervento dal novero di quelle sanabili, non era necessario acquisire prima della reiezione dell’istanza di condono il parere dell'autorità preposta al vincolo, ben potendo l'amministrazione denegare la sanatoria (semplicemente) ai sensi dell'art. 27 del dpr 380/2001.


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Allegati

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