Verificatore e certificatore per le difformità strutturali
L'articolo approfondisce l'iter di denuncia/integrazione/variante tardiva secondo le istruzioni pubblicate dalla Città metropolitana di Genova. Le partizioni strutturali (elementi di solaio, muri ed architravi) sono tra i soggetti principali di questi procedimenti amministrativi e gioca un ruolo fondamentale l'epoca di costruzione, la classificazione sismica e la tecnologia costruttiva.
Le partizioni interne sono tra i soggetti principali tra lo stato dichiarato e quello riscontrato allo stato dei luoghi. Si apre quindi un duplice scenario: da un lato, se si tratta di edificio esistente prevalentemente in tecnologia muraria, la comprensione se assolve o meno a una funzione strutturale. Dall’altro il riscontro di una difformità che nel caso dell’aggiornamento del T.U.E. 380/01 s.m.i. può portare alle seguenti situazioni:
- Art. 31 e 33 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
- Art. 34 – Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
Nel caso de «le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II».
Il ruolo di indirizzo svolto dalle Regioni in merito è fondamentale, in quanto rappresentano una delle figure cardine nella procedura di accertamento secondo la legge 105/2024. A questo proposito la Città Metropolitana di Genova ha pubblicato il seguente documento “Istruzioni per l’utenza sull’accertamento di conformità della sicurezza strutturale” (Rev. 10 di Agosto 2024), volto a chiarire l’iter procedurale di recepimento del Salva Casa.
Nel caso quindi di una denuncia ai cementi armati esistente la città metropolitana di Genova individua le seguenti possibilità:
- Integrazione Tardiva;
- Variante Tardiva.
Diverso il caso in cui il deposito viene presentato successivamente alla realizzazione delle opere strutturali, che quindi corrisponde a una Denuncia Tardiva. Ovviamente le opere che rientrano in queste casistiche possono coinvolgere sì un fabbricato ma anche suoi semplici componenti (riconducibili a Interventi locali ai sensi delle Ntc18) quali ad esempio da cui scaturiscono poi i seguenti interrogativi:
1) Varco in una partizione interna: inserimento di un architrave.
- Quale anno;
- Tipologia di architrave: metallico o ligneo o c.a. o laterocementizio;
- Quale zona sismica oggi ed al tempo dell’intervento?
2) Realizzazione di un soppalco interno o esterno
- Quale anno;
- Tecnologia costruttiva, quale norma tecnica di riferimento?;
- Può essere inteso o meno come intervento privo di rilevanza (allegato B della d.G.R. 812/202 della Regione Liguria) o minore rilevanza.
- Quale zona sismica oggi ed al tempo dell’intervento?
3) Rinforzo intradossale di un solaio ligneo: inserimento di travi di rinforzo.
- Quale anno;
- Tecnologia costruttiva, quale norma tecnica di riferimento?;
- Può essere inteso o meno come intervento privo di rilevanza (allegato B della d.G.R. 812/202 della Regione Liguria) o minore rilevanza;
- Quale zona sismica oggi ed al tempo dell’intervento?
4) Partizione interna e relativa demolizione che ha comportato l’inserimento di un elemento orizzontale sostitutivo.
- Quale anno;
- Tecnologia costruttiva, quale norma tecnica di riferimento?;
- Può essere inteso o meno come intervento privo di rilevanza (allegato B della d.G.R. 812/202 della Regione Liguria) o minore rilevanza;
- Quale zona sismica oggi ed al tempo dell’intervento?
Questi sono solo alcuni degli esempi che si possono presentare nella pratica progettuale e dal punto di vista tecnico operativo, si delineano le figure riportate in Tabella 1.
Attività conoscitiva: i compiti del Verificatore strutturale
Come spesso sottolineato dall’autore l’attività conoscitiva, per quanto prevista dalle NTC18 al capitolo 8 per le costruzioni esistenti, riveste un ruolo fondamentale e nel caso di Denuncia / Integrazione / Variante tardiva, il verificatore svolge all’unisono le attività di progettista e direttore lavori e gli è richiesto di redigere un documento di accertamento tecnico che identifichi le caratteristiche dell’opera, con preciso riferimento ai seguenti aspetti:
- «identificazione dell’organismo strutturale (sulla base dei disegni originali di progetto opportunamente verificati con indagini in situ oppure con un rilievo ex-novo delle strutture di fondazione, in elevazione, degli orizzontamenti e della copertura);
- informazioni sulle dimensioni geometriche degli elementi strutturali e dei collegamenti;
- identificazione delle tipologie e delle proprietà meccaniche dei materiali strutturali esistenti (muratura, c.a., acciaio, legno, ecc.);
- informazioni sui possibili difetti locali dei materiali;
- informazioni sui possibili difetti nei particolari costruttivi (per es. nelle costruzioni in c.a.: dettagli delle armature, eccentricità trave-pilastro e pilastro-pilastro, collegamento trave-colonna e colonna fondazione, ecc.; nelle costruzioni in muratura: collegamento tra pareti verticali, collegamento pareti orizzontamenti, architravi strutturalmente efficienti, elementi atti a eliminare le spinte, ecc.);
- identificazione dell’eventuale quadro fessurativo, classificando possibilmente ciascuna lesione secondo la tipologia del meccanismo associato (distacco, rotazione, scorrimento, spostamenti fuori del piano, ecc.) e deformativo, quali evidenti fuori piombo, depressioni degli orizzontamenti, ecc.;
- presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità o criticità sotto il profilo della sicurezza strutturale;
- informazioni sulla natura e l’entità di eventuali danni subiti in precedenza (es. lavori anteriormente eseguiti, incendi, sismi, smottamenti, ecc.) e sulle riparazioni effettuate;
- caratterizzazione e modellazione geologica del sito in ragione della tipologia e dell’entità dell’opera / intervento, anche con riferimento alle categorie di sottosuolo ed alle condizioni topografiche definite al paragrafo 3.2.2 del D.M. 17/01/2018;
- caratterizzazione e modellazione geotecnica in funzione del tipo di opera / intervento;
- effettuazione di accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili ai fini dell’attività conoscitiva individuata nei precedenti punti, quali in particolare: prove di carico, prove sui materiali messi in opera, monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera;
- identificazione e/o definizione dei criteri e dei requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità dell’opera, anche in relazione alla destinazione d’uso e alla natura dell’intervento strutturale.
- identificazione, progettazione esecutiva e direzione dei lavori relativi alle eventuali opere suppletive necessarie per garantire la sicurezza strutturale rispetto allo stato di fatto.
- eventuale applicazione dell’art. 104 del D.P.R. 380/2001 a seguito del cambio di classificazione sismica e, conseguentemente, controllo dell’avvenuto accertamento di conformità secondo le modalità definite dall’art. 18 della L.R. 63/2009 ovvero, in analogia alla stessa norma, verifica della capacità della struttura a resistere agli effetti delle accelerazioni desunte dai parametri sismici di cui al par. 3.2.1 del D.M. 17/01/2008, in ragione della natura dell’intervento strutturale».
Infine, si apre qui ora un tema spinoso ovvero la conformità delle verifiche strutturali da condurre. La città Metropolitana di Genova individua due macroaree di competenza a cui applicare una specifica normativa (Tabella 2):
- PROGETTO STRUTTURALE ESISTENTE (DEPOSITO O MENO) -> esame dei calcoli e delle verifiche strutturali, tenuto conto della normativa tecnica e della classificazione sismica adottate nello stesso progetto, nonché della pratica costruttiva e dei riferimenti normativi vigenti nel periodo di esecuzione delle stesse strutture.
- PROGETTO STRUTTURALE NON PRESENTE
- opere regolarmente assentite ed eseguite rispetto alla normativa urbanistico-edilizia, costituenti organismi strutturali indipendenti, incluse eventuali difformità qualificabili, sotto il profilo strutturale, come riparazione/intervento locale ai sensi del punto 8.4.1 del D.M. 17/01/2018 -> esecuzione di un progetto simulato sulla base delle norme tecniche e della classificazione sismica in vigore all’epoca della costruzione, nonché della pratica costruttiva caratteristica dello stesso periodo;
- Se non si tratta di riparazione/intervento locale ai sensi del punto 8.4.1 del D.M. 17/01/2018 -> esecuzione di un progetto simulato sulla base delle norme tecniche e della classificazione sismica in vigore all’epoca della costruzione, nonché della pratica costruttiva caratteristica dello stesso periodo. Il progetto simulato dovrà essere inoltre accompagnato da un documento separato contenente valutazioni di sicurezza statica e sismica degli edifici esistenti secondo le disposizioni del Capitolo 8 del D.M. 17/01/2018.
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