Il Bonus Facciate - contenuto nella Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020 - è una detrazione fiscale (Irpef) del 90% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio.
Nel quadro di detrazioni sui lavori di ristrutturazione c’è anche il «bonus facciate» che prevede una detrazione del 90% delle spese sostenute per i lavori relativi alla facciata: ma solo per le aree più abitate (le cosiddette «zone omogenee» A e B), e solo per facciate esterne o per facciate interne visibili dall’esterno o da spazio pubblico.
Si tratta di una detrazione che può essere fruita tanto da soggetti IRES quanto da soggetti IRPEF e non presenta limiti di capienza di spesa, né per tipologia di lavorazione, né per numero di unità immobiliare.
Se l’intervento realizzato su elemento esterno di finitura influisce dal punto di vista termico o interessa oltre il 10% della superficie disperdente dell’edificio, si ricade nel campo di applicazione del DM 26/06/2015 “Requisiti minimi degli edifici”: per avere l’agevolazione bisogna in tale caso rispettare i previsti requisiti di isolamento termico.
Gli edifici oggetto degli interventi possono essere strumentali all’attività d’impresa, oppure beni patrimonio e beni merce. Per i pagamenti, invece, sono ammessi sia i bonifici per le ristrutturazioni edilizia, sia quelli per il risparmio energetico.
Come tutti i bonus per la casa, il Bonus Facciate gode della conversione della detrazione in credito di imposta, con possibile successiva alienazione, e dello sconto in fattura. Qualora si opti per la fruizione della detrazione, il Bonus Facciate prevede una durata di 10 anni, con rate di pari importo.
Il bonus facciate interessa tutto quanto rappresenta la facciata di un edificio ad eccezione degli infissi.
Il rifacimento dei balconi rientra integralmente nel bonus facciate: spetta inoltre anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.
Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme.
Un articolo speciale e dettagliato approfondisce, elencandoli, tutti gli aspetti del Bonus Facciate dalla A alla Z.
Ecco di seguito gli aggiornamenti recenti sul BONUS FACCIATE (SUPERBONUS compreso) ordinati per data. Questa Sezione sarà aggiornata man mano che ci sono novità importanti.
1 aprile 2021 - L'Agenzia delle Entrate fornisce nuove specifiche con le novità per i lavori sugli immobili danneggiati dal sisma, asseverazioni, condominio e domotica. Scopri tutto!
31 marzo 2021 - L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento last minute, proroga il termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del DL Rilancio relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020. Scopri tutto!
5 febbraio 2021 - L'ENEA ha aggiornato il Vademecum sul Bonus Facciate "Interventi sulle strutture opache verticali delle facciate esterne per i quali occorre trasmettere i dati all’ENEA, cioè quelli influenti dal punto di vista energetico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti, ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968". Scopri tutto e scarica il Vademecum!
Tutti i provvedimenti su SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS, BONUS FACCIATE ...
In questa pagina riportiamo solo gli ultimi tre aggiornamenti. Per leggere tutti gli aggiornamenti normativi, nonchè quelli legati alle circolari dell'Agenzia delle Entrate, alle diverse Linee Guide e istruzioni di ENEA, CONSUP, e altri .... abbiamo creato una pagina di sintesi: "Superbonus e altri bonus edilizi: gli aggiornamenti normativi".
E per chi vuole saperne di più: con il GRUPPO 24 ORE abbiamo realizzato un supporto di approfondimento sulle norme e leggi legate all'efficientamento energetico.
L'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:
Nella definizione di facciata rientrano "i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall’altra, si pongono come elementi esterni aventi un’attitudine funzionale legata al decoro dell’edificio, che è bene di godimento collettivo" (App. Salerno 16 marzo 1992, in Giur. merito 1994, 52).
Sono quindi definibili facciate le parti condominiali relative:
Quindi le spese ammesse al Bonus riguardano:
In definitiva: ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Sono escluse dal bonus le spese per:
Hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.
L’accesso alla detrazione è possibile per soggetti Irpef e, sino a differente indicazione, anche per soggetti IRES. Nel dettaglio possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:
Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:
In uno speciale approfondimento, vengono chiariti tutti i dubbi e proposte una serie di FAQ alle domande più frequenti.
Così come per l'ecobonus e gli altri sgravi fiscali similari, i pagamenti relativi al Bonus Facciate devono essere tracciabili (bonifico bancario e similari). La detrazione è spalmabile su 10 anni.
Per l'operatività completa, il riferimento è la circolare 2/2020 del 14 febbraio dell'Agenzia delle Entrate che regolamenta a 360 gradi il bonus.
Il Bonus Facciate, inoltre, sarà cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico (ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.).
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Negli interventi più importanti, che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’immobile o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, alla fine dei lavori l’edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l'involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.
Interventi di riqualificazione, quindi, che prevedano per esempio l'inserimento di facciate ventilate, capaci non solo di migliorare esteticamente l'involucro dell'edificio, ma anche di ridurre i consumi energetici, rientrerebbero nei benefici fiscali previsti dalla normativa.
In tali casi, i lavori saranno soggetti ai controlli ENEA che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione, monitora e valuta il risparmio energetico ottenuto grazie agli interventi.
La procedura della cessione del credito potrà essere seguita anche per il Bonus Facciate 90%. Il DL Rilancio consente infatti di trasformare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, che diventa cedibile ad altri soggetti, banche comprese, e non solo a chi esegue i lavori. Si potrà ottenere in alternativa un sconto in fattura, o cedere i crediti alle banche.
Superbonus – DL Rilancio, Articolo 121 – Cessione del credito valida per:
Rimandando all'approfondimento dedicato per tutti i dettagli, elenchiamo le novità in pillole della cessione del credito per il Superbonus 110%, anche in funzione dei chiarimenti - costanti - dell'Agenzia delle Entrate in merito:
il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
NB - L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento last minute, ha prorogato fino al 15 aprile 2021 il termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del DL Rilancio relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020. Scopri tutto!
L’Enea ha pubblicato un Vademecum sul Bonus Facciate in cui specifica quali requisiti tecnici devono avere gli interventi sottoposti all'obbligo d'invio.
NEL FILE PDF ALLEGATO, E' DISPONIBILE LA LEGGE DI BILANCIO 2020 (LEGGE 160/2019) PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE
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