La legge 120/2020 dell’11 settembre, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale
Anche il Decreto Semplificazioni è realtà. Dopo il definitivo sì della Camera, avvenuto in data 10 settembre 2020, alla conversione in legge, arriva anche l'ultimo decisivo step: la legge 120 dell'11 settembre 2020, infatti, converte con modifiche il DL 76/2020 ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre 2020 ed è ufficialmente in vigore da oggi, martedì 15 settembre 2020. Contestualmente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche il testo coordinato del DL 76 con la legge di conversione.
Vediamo il riepilogo delle norme di interesse per il settore edilizia, appalti e professionisti tecnici. Il testo finale è allegato all'articolo.
Tra le novità di rilievo per l'edilizia, l'urbanistica, gli appalti e il mondo dei professionisti tecnici, segnaliamo gli articoli dedicati che approfondiscono:
Inoltre, segnaliamo qui sotto le altre misure di interesse del provvedimento.
L'articolo 8, comma 7, novella alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019.
Esso proroga:
Il comma 10 dell'articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.
Il comma 10-bis, introdotto dal Senato, prevede - per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 201613) - che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.
L’articolo 9, secondo le integrazioni approvate durante l'esame al Senato, reca una serie di disposizioni finalizzate:
Sono altresì ampliati i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1-bis).
L’articolo 10-bis, introdotto dal Senato, riscrive l'art. 41 del DPR 380/2001, prevedendo che, in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le esigenze delle Forze armate.
Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce che, entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto 'tutte le informazioni' relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.
L'articolo 11 interviene in materia di accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici, prevedendo, al comma 1, che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali si applichino, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, a tutte le gestioni commissariali in corso.
Il comma 2 attribuisce poi al Commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia un potere di ordinanza in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, su un elenco di interventi ed opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, individuati anch'essi con ordinanza del Commissario. Il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, dettandosi disposizioni sui relativi compensi, e autorizzando la spesa di 100.000 euro per il 2020 e 200 mila euro annui a decorrere dal 2021.
Il comma 3-bis dell'articolo 11, introdotto con una modifica del Senato, è volto a novellare il comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 109 del 2018 (c.d. Decreto Genova) in materia di procedure di condono.
L'articolo 25 ha dettato al co. 3, primo periodo, norme sul procedimento per la concessione dei contributi di cui al capo III del D.L. Genova, inerente gli “interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017” di cui al D.L. Genova stesso.
In particolare, con la novella proposta si riscrive il secondo periodo della disposizione in parola, prevedendo che successivamente all'accoglimento delle istanze di condono previste dalla norma, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma resta comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione. Il testo vigente stabilisce invece che il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.
Con il comma 3-ter, introdotto dal Senato, si posticipa il termine entro cui utilizzare i finanziamenti agevolati previsti in relazione al sisma del 2012.
In particolare, con il nuovo comma 3-ter si novella l'articolo 3-bis del decretolegge n. 95 del 2012 inerente il credito di imposta e i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione riscrivendo la data recata dal comma 4-bis della norma novellata relativa al termine entro cui utilizzare i finanziamenti agevolati previsti, che viene posticipata al 31 dicembre 2021, rispetto al 31 dicembre 2020 prevista dal testo vigente (data decorsa la quale vi è un obbligo di restituzione dei finanziamenti, in base alla normativa).
L‘articolo 11-bis, introdotto durante nell’esame al Senato, modifica la disciplina sulla ricostruzione pubblica, disciplinata dall’articolo 14 del D.L. 189/2016, per i territori colpiti dal sisma dell’Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, al fine di semplificare la procedura di selezione degli operatori economici per gli appalti di edilizia scolastica, prevedendo, in particolare, che l’invito a partecipare non sia più basato sul progetto definitivo posto a base di gara.
La norma estende, inoltre, tale possibilità anche per altri interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione.
Si differisce, inoltre, al 30 novembre 2020 il termine della domanda di contributo per gli interventi di immediata esecuzione degli edifici inagibili.
L’articolo 12 reca alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990), in funzione di semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa. Nello specifico:
L’articolo 15 dispone, al comma 1, ulteriori misure di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo all’adozione di una Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023 da effettuare entro il 30 ottobre 2020 (termine modificato nel corso dell’esame al Senato, rispetto alla data del 30 settembre 2020 prevista dal testo del decreto-legge).
La lettera b) inserisce i nuovi commi 1-bis e 1-ter nel citato articolo 24, prevedendo che entro 150 giorni dall’entrata in vigore della disposizione (il decreto-legge è entrato in vigore il 17 luglio 2020), lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali e – come aggiunto nel corso dell’esame al Senato – sentiti gli ordini e le associazioni professionali, devono completare la ricognizione dei procedimenti amministrativi al fine di individuare i diversi regimi applicabili.
L’individuazione concerne, tra l'altro, le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, e le attività soggette ai regimi giuridici di cui agli articoli 19 (SCIA), 19-bis (SCIA unica o condizionata) e 20 (silenzio-assenso) della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero al mero obbligo di comunicazione. Tale opera di ricognizione è stata avviata, in attuazione della legge delega di riforma della PA.
Le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo in esame introducono alcune modifiche all’art. 24 del D.L. 90 del 2014 in relazione agli obblighi di adozione per le p.a. della modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.
L'articolo 21, come modificato dal Senato, interviene in materia di responsabilità amministrativa-contabile.
Oltre a prevedere che per la prova del dolo sia necessaria la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso, la disposizione limita con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la responsabilità per danno erariale conseguente ad azioni del soggetto agente al solo dolo.
L'articolo 24 reca un insieme molteplice di disposizioni, su più materie e profili come:
Prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. Inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (il riferimento è all'applicazione IO). A tale fine, le amministrazioni sono tenute ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale - onde attuare la fruibilità dei loro servizi su dispositivi mobili - entro il 28 febbraio 2021.
L'articolo 26 disciplina le modalità di funzionamento della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.
PagoPA affida lo sviluppo della piattaforma (anche attraverso il riuso di infrastrutture tecnologiche esistenti) a SOGEI (la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008).
Quella così delineata è una piattaforma digitale per l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) onde effettuare le notificazioni con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni ai destinatari (le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all'estero se titolari di codice fiscale attribuito ai sensi del d.P.R. n. 605 del 1973).
Il comma 1 interviene sulla vigente disciplina relativa all'obbligo da parte delle imprese societarie di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata digitale al registro delle imprese. Tale obbligo prevede ora che le imprese costituite in forma societaria comunichino il proprio domicilio digitale al registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020, se non già comunicato in precedenza.
Ulteriori disposizioni riguardano la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di imprese di nuova costituzione o già iscritte nel registro, l’indicazione di un nuovo domicilio digitale in caso di domicilio inattivo.
È disciplinata la procedura di iscrizione del domicilio digitale dei professionisti iscritti in albi ed elenchi. Il comma 1 in esame abroga infine la vigente disciplina relativa all’uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 2, novellando la disciplina vigente in materia, disciplina la procedura di iscrizione del domicilio digitale da parte di una nuova impresa individuale o di imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale.
L’articolo 38, modificato al Senato, introduce diverse misure di semplificazione per il dispiegamento delle reti di comunicazione elettronica sia per quanto riguarda le reti in fibra ottica sia per quanto riguarda le reti mobili di telecomunicazioni con particolare riferimento alla procedura generale di autorizzazione (sostituita da una procedura di SCIA), alle modifiche del profilo radioelettrico di impianti già autorizzati, nonché con riferimento al procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico (commi 1, lettere a), b), d), comma 2 e comma 4) e agli scavi in microtrincea sul sedime stradale (comma 5).
Sono previste inoltre specifiche disposizioni di semplificazione per gli impianti di telefonia mobile temporanei (comma 1. lettera c) nonché per l’utilizzo degli impianti in banda cittadina (comma 1, lettere e) e g) e comma 7) e per l’installazione degli impianti di videosorveglianza utilizzati dagli enti locali per le finalità previste dal patto per la sicurezza (comma 3).
È stata disposta la soppressione del documento di esercizio delle stazioni radioelettriche (comma 1, lettera f). È infine previsto un divieto per i sindaci di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio-base e di introdurre modifiche ai limiti previsti per l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 6). Con una modifica introdotta al Senato si introduce inoltre una norma di interpretazione autentica relativamente alle modalità di identificazione da remoto dei soggetti acquirenti di SIM (comma 6-bis).
L'articolo 41:
L'articolo 45-bis, introdotto al Senato, differisce i termini per adeguare le aerostazioni ad alcune regole tecniche antincendio.
In dettaglio, il comma 1 prevede, per ridurre l'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, modifiche ai termini per adeguare le aerostazioni ad alcune delle regole tecniche di prevenzione incendi, riportate in allegato al Decreto del Ministro dell'Interno 17 luglio 2014 (c.d. “regola tecnica”).
I termini che vengono qui prorogati sono pertanto i seguenti:
L’articolo 49, commi 1-5, opera una revisione complessiva della disciplina del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza di ponti e viadotti e opere similari su strade e autostrade, introdotta dall’art. 14 del D.L. 109/2018 (comma 4).
Tale disciplina viene inoltre integrata (dal medesimo comma 4) con la previsione di linee guida per il mantenimento in sicurezza sia per ponti, viadotti e opere similari, che (ai sensi dei commi 1-3) per le gallerie della rete stradale e autostradale.
Ulteriori disposizioni sono recate (dal comma 5) per disciplinare la titolarità, in caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, delle strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi.
L'articolo 49, commi da 5-ter a 5-duodecies, introdotti al Senato, apportano numerose di modifiche al Codice della strada, in materia di:
Diverse disposizioni sono dirette a tutelare, nella circolazione, i conducenti di velocipedi. Sono inoltre presenti disposizioni di semplificazione amministrativa, abrogazione di norme incompatibili e proroga di termini (in materia di visita e prova e revisione e di documento unico di circolazione) nonché in materia di segnaletica stradale.
L'articolo 55-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che, per la realizzazione degli interventi sugli impianti sportivi previsti dall’art. 62, co. 1, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), si può procedere anche in deroga alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e di tutela dei beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, pur nel rispetto della salvaguardia di specifici elementi strutturali, architettonici o visuali, individuati con provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
L’intervento è dichiaratamente finalizzato a prevenire il consumo di suolo e a rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché a garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche.
L’articolo 57, modificato al Senato, definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico, stabilendo per queste il principio del libero accesso non discriminatorio, che in aree private e prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione.
Nel corso dell’esame al Senato, è stato inserito il comma 2-bis, il quale prevede che, nei casi di infrastrutture di ricarica all'interno di aree e edifici pubblici e privati e su strade private non aperte all'uso pubblico, la ricarica del veicolo elettrico è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica.
Con la modifica al comma 5, introdotta al Senato, si prevede che in caso di sosta nelle apposite aree riservate a seguito di completamento di ricarica, possano essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine della ricarica.
Con il comma 13-bis, introdotto al Senato, si consente la trasformazione dei veicoli in veicoli ibridi, estendendo le norme attualmente previste per la sola trasformazione dei veicoli in veicoli a trazione elettrica.
IL DL SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO IN LEGGE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
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