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Tettoia, non si scappa: la struttura di 2 metri per 14 chiede il permesso di costruire altrimenti è abusiva

Tar Campania: le tettoie necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico

Quando una tettoia senza permesso di costruire può definirsi abusiva? La domanda non smette di essere protagonista indiscussa di svariate sentenze della giustizia amministrativa, tra le quali la n.1914 del 10 dicembre 2020 del Tar Salerno.

Nel caso di specie, si tratta di una tettoia in legno incannucciata che copre una zona di mt. 2,32 x mt. 14,34. L'abuso comprende, nel dettaglio, la realizzazione di una scala di collegamento, di una volumetria adibita a wc, di un terrazzamento, di una staccionata in legno e di una tettoia, trattandosi di interventi di nuova costruzione, assentibili, in quanto tali, mediante permesso di costruire e, vertendosi in area vincolata, soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Tettoia: quando serve il permesso e quando no

Con riferimento alla tettoia, in particolare, la giurisprudenza è piuttosto chiara al riguardo, ritenendo, infatti, che l’opera, per le sue caratteristiche morfologiche, dimensionali e funzionali, sia suscettibile di arrecare un apprezzabile impatto volumetrico sul territorio, con conseguente aggravio del carico insediativo, così da comportarne l'assoggettamento al regime abilitativo del permesso di costruire (T.A.R. Salerno, Sez. II, 18/04/2019, n.642):

  • gli interventi consistenti nell'installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire solo ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono;
  • tali strutture necessitano, invece, del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione dell'edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlato aumento del carico urbanistico; alle condizioni descritte, infatti, la tettoia costituisce una nuova costruzione assoggettata al regime del permesso di costruire (T.A.R. Napoli, sez. IV, 14/05/2020, n.1802).

La stessa cosa vale per i terrazzamenti e il bagno, che in quanto costituenti nuova volumetria ovvero in quanto determinanti un significativo impatto sullo scenario urbanistico, sono assentibili mediante permesso di costruire e soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

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