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DL Semplificazioni Bis convertito in legge: riepilogo su misure Superbonus, appalti, energia, VIA, digitale, BIM

Il decreto-legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 e in vigore dal 31 luglio 2021, contiene norme in materia di transizione energetica, appalti, Superbonus 110%, innovazione tecnologica, transizione digitale, silenzio-assenso

TESTO DEFINITIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE SCARICABILE IN ALLEGATO PDF

Qui sotto, una carrellata 'veloce' sulle principali misure che interessano i professionisti e il settore edilizia contenute nel testo definitivo del DL 77/2021. Per tutti gli approfondimenti specifici della redazione e dei nostri autori, rimandiamo alla speciale pagina di Ingenio dedicata al DL Semplificazioni Bis.

 

Semplificazione ambientale, energetica e del Superbonus 110%

Il PNRR attribuisce 70 miliardi alla transizione energetica, tra fondi europei e fondi aggiuntivi nazionali.

Le disposizioni recate dagli articoli 17-28 del decreto-legge si propongono principalmente di semplificare e velocizzare la transizione energetica e la Green economy.

 

VIA nazionale veloce

Il provvedimento, all'articolo 20, dimezza i tempi per il rilascio della VIA (valutazione di impatto ambientale): dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce (al netto dei tempi a favore del proponente).

La nuova procedura fa leva su quattro pilastri principali:

  • la nomina di una Commissione ad hoc («Commissione tecnica PNRR – PNIEC») dedicata a tempo pieno ed esclusivo allo svolgimento dell’attività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti PNRR e PNIEC (art.17);
  • lo svolgimento in parallelo dell’attività istruttoria della Commissione con quella consultiva gestita dalla competente direzione generale del Ministero della Transizione ecologica;
  • l’affidamento del potere decisionale al direttore della direzione generale competente del MiTE che lo esercita di concerto con il direttore della direzione generale competente del Ministero della Cultura, che assorbe anche l’autorizzazione paesaggistica (quando viene presentata la relazione paesaggistica) con un notevole risparmio di tempo e di denaro;
  • l’introduzione del rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria qualora non siano rispettati i termini per la conclusione del procedimento di VIA relativo ai progetti PNRR-PNIEC.


VIA regionale

Viene introdotta una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR): una conferenza dei servizi preliminare con tempi che possono essere ridotti fino alla metà e che consente al proponente di conoscere preventivamente le condizioni per l’approvazione del progetto. In questo modo può essere migliorata la qualità dei progetti e ridotti i tempi di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (che comprende oltre alla VIA tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell’impianto).

 

Green economy ed energie rinnovabili

L'obiettivo è contribuire agli obiettivi europei di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare (articoli da 30 a 32 quater) attraverso la semplificazione delle pratiche autorizzative con riferimento:

  • alle fonti rinnovabili (impianti eolici, fotovoltaici, geotermici, biogas);
  • alle infrastrutture energetiche;
  • agli impianti di produzione e accumulo di energia elettrica (in particolare quelli di piccole dimensioni).

Nello specifico:

  • l'art.32 semplifica l’attività di repowering, e cioè l’incremento dell’efficienza attraverso la sostituzione degli impianti esistenti in modo da garantire una maggiore produzione di energia senza ulteriori effetti sul paesaggio
  • l'art. 35 contiene diverse disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, volte a favorire il loro smaltimento e contemporaneamente a promuovere l’attività di recupero nell’ottica di un’economia circolare.
  • l'art.36 ter (Commissari per il dissesto idrogeologico) semplifica le procedure per una rapida attuazione degli interventi che possano prevenire e contrastare il rischio di dissesto idrogeologico, compresa la espropriazione per pubblica utilità.
  • l'art.37, infine, propone semplificazioni volte ad accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in un’ottica di economia circolare.

 

Superbonus 110% ed efficientamento energetico degli edifici

Gli articoli 33 ed 33-bis, che abbiamo già avuto modo di approfondire nello specifico, dispongono che:

  • tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus (compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus). Sono esclusi solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, etc.) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più risalenti è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967.
  • non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica).
  • ulteriori novità, introdotte dal Parlamento, riguardano la massima semplificazione per gli interventi in edilizia libera, per i quali basterà una semplice descrizione. Non sarà necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico;
  • sarà sufficiente presentare a qualsiasi comune, in tutta Italia, un modulo unico CILAS, per la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA-Superbonus). Il modulo verrà approvato definitivamente nella seduta della Conferenza Unificata del 4 agosto 2021.

 

DL Semplificazioni Bis convertito in legge: riepilogo su misure Superbonus, appalti, energia, VIA, digitale, BIM

Semplificazione per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Il decreto contiene importanti novità volte a rendere più veloci le procedure autorizzatorie necessarie per la banda ultra-larga (Bul). In particolare vengono drasticamente tagliati i tempi, che sono ridotti da 250-300 giorni a un massimo 90 giorni, decorsi i quali matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere sostitutivo.

 

Diffusione delle comunicazioni digitali delle PA

Tutte le comunicazioni tra PA e cittadini e imprese dovranno essere realizzate con strumenti digitali.

L’uso della piattaforma per le notifiche digitali diventerà obbligatorio per le notifiche, ma la piattaforma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di notifica.

Le modifiche che il decreto apporta al funzionamento della piattaforma mirano a semplificare e favorire l’utilizzo del domicilio digitale da parte dei cittadini:

  • in tutti i casi di notifica digitale la piattaforma invierà anche un “avviso di cortesia” a chi ha comunicato anche una mail non certificata o un numero di telefono: un messaggio semplice con gli stessi dati contenuti nella notifica via PEC;
  • sarà possibile eleggere un domicilio digitale speciale che non abbia valenza generale, ma solo per determinati atti o in occasione della presentazione di un’istanza alla pubblica amministrazione;
  • sarà possibile per chiunque delegare l’accesso a uno o più servizi digitali e analogici a un altro soggetto titolare di identità digitale (e questa delega potrà essere creata sia mediante il canale digitale che quello fisico, con l’acquisizione della delega cartacea presso lo sportello);
  • i dati contenuti nell’Indice dei domicili digitali saranno integrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
  • per tutelare i cittadini dagli effetti del digital divide, nel momento in cui sarà completata la transizione e tutte le comunicazioni saranno digitali,si prevede che debba essere attribuito un domicilio digitale per tutti coloro che ancora non lo hanno.

 

Semplificazione delle procedure di appalto

Il decreto contiene importanti misure di semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che sono state ulteriormente implementate nel corso dell’esame parlamentare. Si tratta, in particolare, di norme che mirano a ridurre i tempi delle procedure di gara e a semplificare gli oneri in capo agli operatori economici.

 

Procedure accelerate per alcune opere infrastrutturali strategiche (art. 44)

Prevista una procedura speciale di approvazione di alcune opere infrastrutturali strategiche all'interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità.

 

Promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC (artt. 47 e 47-bis)

Previste forme più accentuate di promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa delle persone disabili nei contratti pubblici finanziati a valere del PNRR e del PNC. È stato introdotto, inoltre, il principio di parità di genere riferito a tutti gli organismi pubblici istituiti dal decreto legge.

 

Promozione delle PMI (art. 47-quater)

Introdotte misure premiali a favore delle piccole e medie imprese (PMI) nell’ambito degli investimenti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare (PNC).

 

Appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico economico e premialità BIM (art.48 comma 6)

E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del Codice Appalti.

Qui entra 'in gioco' anche il BIM: il comma 6 prevede infatti che le stazioni appaltanti nel procedere agli affidamenti di cui sopra possano prevedere, nel bando di gara o  nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici (cioè, appunto, il BIM).

Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori  di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra progettisti.

Con DM numero 312 del 02/08/2021 (Decreto BIM), pubblicato sul sito del MIMS, sono state ufficializzate le modifiche al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Il decreto è entrato in vigore il 3 agosto 2021 e le disposizioni si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.

Per approfondire:


Certezza del provvedimento di aggiudicazione anche quando c’è una impugnativa (art. 48, comma 4)

A seguito delle modifiche introdotte durante l’esame parlamentare è stata soppressa la limitazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 125 del codice del processo amministrativo ai soli lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.

In questo modo, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, invece del subentro nel contratto già concluso tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, al soggetto che vince un eventuale riscorso spetta esclusivamente una tutela risarcitoria.

 

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (art.48, comma 7)

Le linee guida, previste dall'art. 48 comma 7 del provvedimento, da parte dell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LLPP, rappresentano un documento importantissimo ai fini dell'applicazione del PNRR.

Gli articoli 44 e 48 del DL 77/2021 convertito stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per 10 grandi opere sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), nonchè la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

I contenuti essenziali del PFTE sono definit, appunto, dalle Linee Guida sopracitate, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo 23, commi 5 e 6 del Codice Appalti e, su base facoltativa, dal comma 13 del citato articolo metodi e strumenti elettronici, nonchè dalle disposizioni di semplificazione e accelerazione introdotte dal DL 77/2021 con particolare riferimento alla connessione tra procedure di affidamento delle opere basate sul PFTE e iter autorizzativo delle opere.

Per approfondire e scaricare il documento, vai all'articolo dedicato!

 

Subappalto (art.49)

Si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell’importo complessivo del contratto di appalto.

Dal 1° novembre 2021 verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori.

Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto.

 

 

Certezza dell’avvio dei lavori (art. 50)

Nel caso in cui la Stazione appaltante ritardi la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all’articolo 5 del DL 76/2020 (Semplificazioni 1), nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall’ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l’adozione delle determinazione relative all’esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, si attiva d’ufficio o su richiesta dell’interessato il potere sostitutivo.

 

Commissari straordinari (art.52)

È stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall’art. 4 del DL 32/2019 (Sblocca Cantieri), per l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari per la realizzazione di determinati interventi infrastrutturali, caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale.

DL Semplificazioni Bis convertito in legge: riepilogo su misure Superbonus, appalti, energia, VIA, digitale, BIM

 

Rafforzamento del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi

Il decreto contiene importanti misure per rendere più veloci e certe non solo le procedure del PNRR, ma anche quelle della vita quotidiana di cittadini, professionisti e imprese e assicurare piena effettività a strumenti da tempo esistenti, come il silenzio assenso e il potere sostitutivo.

 

Attestazione del silenzio assenso (art.62)

Con il silenzio assenso sinora era spesso impossibile chiedere il mutuo o ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di una casa.

Con la semplificazione, il cittadino potrà richiedere e ottenere per via telematica l’attestazione dell’accoglimento della domanda o, decorsi dieci giorni senza risposta, potrà autocertificarla.

 

Potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei tempi (art.63)

Fino a ieri l’intervento sostitutivo, in caso di mancato rispetto dei termini dei tempi delle procedure, poteva essere richiesto solo dall’interessato.

Con la nuova disposizione, l’amministrazione può intervenire anche d’ufficio. Il dirigente o l’ufficio responsabile del potere sostitutivo, o l’ufficio appositamente individuato, hanno l’obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto.

 

Semplificazioni per le ZES (art.57)

Il decreto introduce procedure semplificate per le zone economiche speciali: autorizzazione unica, tempi dimezzati, silenzio assenso e conferenza di servizi.

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