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Decreto Energia e Bollette è legge: quarta cessione del credito, nuova ristrutturazione edilizia, fotovoltaico

Il provvedimento (in allegato sono disponibili sia il testo della legge che quello del DL 17 coordinato con le modifiche) è in vigore dal 29 aprile 2022: vediamo tutte le misure di interesse per edilizia e professionisti tecnici.


La legge n.34/2022 del 27 aprile, di conversione del Decreto Bollette ed Energia (DL 17/2022) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 28 aprile 2022 ed è ufficialmente in vigore da venerdì 29 aprile 2022: il provvedimento è relativo al contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, e il tsto finale è quello che era stato nello trasmesso - e ampiamente ritoccato - dalla Camera.

Vediamo tutte le novità di rilievo, rimandando agli approfondimenti già pubblicati su alcune specifiche tematiche e fornendo la possibilità di scaricare i testi definitivi in allegato.

 

Decreto Energia e Bollette è legge: quarta cessione del credito, nuova ristrutturazione edilizia, fotovoltaico

Superbonus: definita la quarta cessione del credito (senza responsabilità solidale)

Il perimetro di validità della cessione aggiuntiva (cioè la quarta) riguarderà le comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

L'articolo 29-bis del DDL di conversione del DL 17/2022 modifica infatti la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito.

In definitiva, si eleva da 3 a 4 il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta, con lo schema 1+2+1 (attualmente è in vigore lo schema 1+2).

In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

NB - La quarta cessione sarà 'libera', cioè effettuabile dalle banche a chiunque (per evitare l'esaurimento della capienza fiscale da parte, appunto, degli istituti di credito). 


Come funzionerà la quarta cessione

Nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.


 

Proroga cessioni del credito al 15 ottobre 2022: vale solo per aziende e titolari di partita Iva

In virtù di quanto disposto dal nuovo art. 29-ter, per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, si permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES (aziende/imprese) e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.

NB - I privati, invece, dovranno comunque sbrigarsi e chiudere entro il prossimo 29 aprile 2022. Per loro non sono previsti ulteriori spostamenti dei termini.

 

Superbonus sonde geotermiche

Il comma 1-bis dell'art.15, aggiunto in sede referente alla Camera, amplia il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del Superbonus al 110%: tra le spese sostenute a cui si applica la detrazione rientreranno anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (previsti al comma 1 dell’articolo 119): si tratta, in particolare, di tubi in polietilene installati nel terreno che permettono la circolazione di un fluido nel loro interno.

L'aggiunta avviene con l'introduzione di un nuovo comma 1.1 all’articolo 119 del DL 34/2020.

 

Novità per gli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici

La conversione in legge del DL 17/2022 cambia non poco a livello di procedimenti autorizzatori per impianti fotovoltaici e a fonti rinnnovabili.

Tra le novità, vanno segnalate l'estensione del campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera.

Vai all'approfondimento dedicato per il dettaglio di tutte le novità!

 

Ristrutturazione edilizia con permesso di costruire anche in zone vincolate

L'art.28 comma 5-bis è davvero 'epocale' in quanto va a toccare - ponendo fine peraltro alla diatriba tra i vari TAR, ai chiaroscuri della circolare del CSLLPP dell'agosto 2021 e alle interpretazioni del Ministero dei Beni Culturali (su Ingenio abbiamo affrontato l'argomento in tutte le sue sfacettature) - un argomento davvero delicato e che, dopo le modifiche apportate dal DL Semplificazioni, aveva creato non pochi dubbi agli addetti ai lavori.

Le modifiche al Testo unico dell’edilizia prevedono che gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 142/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono subordinati a permesso di costruire.

Nello specifico:

  • la lettera a) tocca, modificandolo, l’art. 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, del dpr 380/2001 inserendo la precisazione che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ivi disciplinati non rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 142/2004;
  • la lettera b), in conseguenza dell’eccezione disposta dalla lettera a), precisa che sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

Vai all'approfondimento dedicato per il dettaglio di tutte le novità!

 

Caro-materiali e revisione dei prezzi: le nuove regole per la compensazione

L'art.25 rimpingua il Fondo ex art.1-septies, comma 8, del decreto-legge 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021 (Sostegni 1), per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di 150 milioni per l’anno 2022.

Non solo: il provvedimento si interseca evidentemente con quanto già indicato sul tema nel DL Sostegni-Ter e, per le finalità di cui sopra, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone che entro il 30 settembre 2022, il MIMS procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Di fatto, si tratta delle 'nuove' regole per la compensazione (in aumento o diminuzione) dei materiali da costruzione.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui sopra con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo di cui sopra. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con
proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

 

Rigenerazione urbana

L'art.28 dispone che, per rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del PNRR, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2021.

Il Ministero dell’interno, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2022, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026.


IL TESTO DELLA LEGGE 34/2022 E IL TESTO COORDINATO TRA DL 17/2022 E LEGGE DI CONVERSIONE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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