Abusi edilizi, che escalation: demolizione mancata, confisca del bene, multa di 20 mila euro
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
Cosa succede se non si ottempera a un'ordinanza di demolizione? Il rischio dell'acquisizione dell'immobile abusivo al patrimonio comunale è reale, ma non finisce qui, perché la PA può anche irrogare una multa salatissima, addirittura fino a 20 mila euro.
Spiega tutto molto bene il Tar Campania nella recentissima sentenza 6060/2025, inerente il ricorso di un privato contro svariati ordini di demolizione e contro l'irrogazione della sanzione pecuniaria a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione stesso.
Gli abusi edilizi
I ricorrenti avevano realizzato numerose opere edilizie senza autorizzazione su un immobile, tra cui:
- una veranda in alluminio e vetro di circa 5 mq;
- la ristrutturazione di un manufatto in muratura abusivo (20 mq);
- l'ampliamento dell'immobile (10 mq) con creazione di un bagno;
- la realizzazione di un terrazzo a livello (80 mq);
- un vano seminterrato adibito a deposito-box (40 mq);
- modifiche alla distribuzione interna e variazioni prospettiche;
- scale, ringhiere e cordoli in calcestruzzo.
La valutazione dell'abuso è unitaria
Il TAR evidenzia come l'abuso edilizio debba essere essere valutato complessivamente, non atomisticamente.
Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, "il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio", non dai singoli interventi isolati.
Interventi di nuova costruzione in area vincolata
Ci troviamo evidentemente di fronte a un complesso intervento edilizio, che rientra nel novero delle nuove costruzioni e per di più in zona vincolata.
Il TAR chiarisce che l’intervento contestato costituisce “nuova costruzione” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380 del 2001, comprendendo ampliamenti del manufatto esistente con conseguente creazione di volume (che nella fattispecie della ristrutturazione edilizia è contemplata dalla norma solo nell’ambito della sagoma esistente e “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali”); in ogni caso, l'articolo 10, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 380 del 2001 prevede la necessità del previo rilascio del permesso di costruire anche per “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”; infine, anche il diverso posizionamento rispetto alla licenza edilizia “costituisce una variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 del T.U. edilizia e comporta una modifica sostanziale dei parametri urbanistico - edilizi del progetto approvato, rappresentato dalla localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza” (T.A.R. Sardegna, sezione prima, sentenza 27 settembre 2024, n. 658).
L'immobile, inoltre, ricade in zona soggetta a molteplici vincoli:
- Zona omogenea A/2 Fascia Pedemontana del P.R.G.;
- Parco Nazionale del Vesuvio;
- Vincoli idrogeologici, paesaggistici e sismici;
- Vincoli per eventi sismici del 1980-1981.
L'acquisizione al patrimonio comunale è inevitabile: ecco perché
L'amministrazione ha adeguatamente specificato che, in caso d’inottemperanza nel termine assegnato, “l’opera e l’area di sedime” sarebbero state acquisite al patrimonio comunale a norma dell'articolo 31, comma 3, e che sarebbe stata applicata la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 31, comma 4-bis, nella misura massima prevista per gli abusi realizzati in area vincolata.
L'art.31 comma 3 del TUE, infatti, dispone che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”.
La norma non esige, a tal fine, nessuna “valutazione prognostica di una oggettiva suscettività di utilizzazione del bene a fini pubblicistici”, come sostenuto invece dai ricorrenti; infatti, “come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella … sentenza n. 16 del 2023, l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale "ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem – l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione. Qualora per la prima volta sia con esso identificata l’area ulteriore acquisita, in aggiunta al manufatto abusivo, l’ordinanza ha natura parzialmente costitutiva in relazione solo a quest’ultima". Dunque, per l’area di sedime, stante l’automatismo dell’effetto acquisitivo che si verifica ope legis per effetto della mera inottemperanza all’ordine di demolizione, è superflua ogni motivazione ulteriore rispetto alla semplice identificazione dell’abuso” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 7 febbraio 2025, n. 970).
La sanzione pecuniaria aggiuntiva: 20.000 euro di multa!
Oltre all'acquisizione, poi, si applica la sanzione pecuniaria di 20.000 euro (misura massima per aree vincolate), destinata esclusivamente alla demolizione e al ripristino ambientale, che costituisce una sanzione personale aggiuntiva a quella reale.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Edilizia
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T.U. Edilizia
Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.
Titoli Abilitativi
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