Abusi edilizi dentro il capannone: quando SCIA e CILA non bastano
Gli interventi edilizi che si traducono in un insieme sistematico di opere che ha dato luogo anche all'ampliamento del vano di accesso, il quale, modificando l'aspetto dell'edificio e i prospetti sull'area esterna, ha determinato l'attrazione di tutti i lavori eseguiti nell'ambito della ristrutturazione edilizia, necessitano del permesso di costruire per essere assentiti.
Ci sono interventi edilizi che non possono essere esentati dal previo rilascio del permesso di costruire per essere assentiti, e che magari alcuni pensano possa rientrare tra gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali bastano una SCIA o una CILA.
Questo 'equivoco' può costare un abuso edilizio e la conseguente ordinanza di demolizione, per cui è bene sapere inquadrare in modo preciso un tipo di intervento, onde essere preparati sulle procedure amministrative corrette.
Gli abusi edilizi del contendere: interventi dentro il capannone
Un esempio interessante è contenuto nella sentenza 6137/2025 del 12 settembre del Tar Campania: il comune contesta la realizzazione, presso un capannone asseritamente costruito senza titolo abilitativo ed adibito a deposito, in assenza di permesso di costruire e in area soggetta a vincolo paesaggistico, di alcune opere edilizie di diversa consistenza quali-quantitativa, quali l'ampliamento di circa 60 cm. del vano d’ingresso dell'immobile, l'edificazione di tramezzature per ricavare un piccolo ambiente interno e la sostituzione della precedente copertura in lamiera ondulata con altra costituita da travicelle in ferro e lamiera grecata.
Da qui era poi scattata l'irrogazione della sanzione demolitoria finalizzata alla rimozione degli abusi.
Il ricorso: sono opere di manutenzione?
Secondo il proprietario-ricorrente, le opere oggetto dell'ordinanza sono soggette a CILA, o tutt'al più a SCIA, ma non a permesso di costruire come ritenuto dall’amministrazione, assumendo la consistenza ora di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (ampliamento vano d’ingresso e sostituzione copertura), ora di interventi di edilizia libera (realizzazione tramezzature), con la conseguenza che, non essendosi configurato alcun incremento di volumetria o di superficie del preesistente manufatto, la sanzione demolitoria è inappropriata.
Il capannone è abusivo nel suo insieme
Il Tar spegne subito ogni speranza, evidenziando che, come correttamente eccepito dalla difesa comunale, la gravata ordinanza di demolizione non concerne il capannone nel suo insieme, ma le singole innovazioni edilizie apportate allo stesso, atteggiandosi la rilevata edificazione senza titolo abilitativo del manufatto a notazione incidentale priva di concreta efficacia pratica.
Pertanto, esulando la ritenuta abusività dell'intero capannone dalla portata sanzionatoria dell'ordinanza, le censure mosse con riguardo a tale aspetto della vicenda si profilano essenzialmente inconferenti e, pertanto, vanno nel complesso disattese per irrilevanza della loro portata viziante.
Opere di ristrutturazione edilizia con modifica dei prospetti: serve il permesso
La parte interessante arriva adesso: queste opere, secondo il Tar, non rientrano dentro le categorie della manutenzione (ordinaria e straordinaria) e dell'edilizia libera, "giacché gli interventi in questione si sono tradotti in un insieme sistematico di opere che ha dato luogo anche all’ampliamento del vano di accesso, il quale, modificando l’aspetto dell’edificio e i prospetti sull’area esterna, ha determinato l’attrazione di tutti i lavori eseguiti nell’ambito della ristrutturazione edilizia...la quale nella fattispecie necessitava, altresì, del previo rilascio del permesso di costruire. Infatti, quando le opere di ristrutturazione edilizia comportino modificazione dei prospetti, come appunto avvenuto nel caso di specie, il regime abilitativo è quello del permesso di costruire, secondo quanto prescritto dall’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, nella versione applicabile ratione temporis".
Le opere edilizie si giudicano nel complesso, non singolarmente
Il Tar ribadisce altresì che le suddette opere "vanno apprezzate nel loro insieme e non in maniera parcellizzata, il che conferma la correttezza del percorso sanzionatorio seguito dall’amministrazione comunale. Invero, vale notare che, nel ponderare l’impatto urbanistico di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata della complessiva operazione posta in essere. Ne discende che i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione demolitoria applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato, specie nel caso, qui ricorrente, di opere che vanno ad inserirsi in un contesto territoriale paesaggisticamente protetto".
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO.
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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Il D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) definisce le regole fondamentali da seguire in ambito edilizio, disciplinando l’intero ciclo del processo edilizio: i titoli abilitativi (CILA, SCIA, permesso di costruire), i procedimenti amministrativi, i regimi sanzionatori, gli adempimenti tecnico-progettuali, gli standard di sicurezza e agibilità degli edifici.
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