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Abusi edilizi e mancata demolizione: quando l'immobile viene acquisito al patrimonio comunale?

La sanzione acquisitiva del bene (immobile) al patrimonio dell’ente, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, non può essere comminata nei confronti del proprietario del fondo incolpevole dell’abuso, al quale è rimasto del tutto estraneo.

Cosa succede quando non si esegue un'ordinanza di demolizione comunale per un abuso edilizio, per di più in zona vincolata? Quando il comune può procedere con l'acquisizione al proprio patrimonio dell'immobile?

A queste e altre domande su un tema particolare ma molto interessante, regolato dal Testo Unico dell'Edilizia, risponde il Consiglio di Stato nella sentenza 7450/2023 dello scorso 20 gennaio.

Vediamo i vari punti trattati da Palazzo Spada.

Inottemperanza all'ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio del comune: no per il proprietario incolpevole dell'abuso

Il Consiglio di Stato parte chiarendo che la sanzione acquisitiva al patrimonio dell’ente, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, non può essere comminata nei confronti del proprietario del fondo incolpevole dell’abuso edilizio, cui è rimasto del tutto estraneo.

Le 'cose' sono diverse per la sanzione demolitoria, la cui natura “reale” e ripristinatoria dello stato dei luoghi per come preesistente all’illecito, la rende impermeabile al necessario previo accertamento di profili di responsabilità colpevole del proprietario, anche ove subentrato all’autore dell’abuso.

L'elemento della colpa

Per arrivare ad una sanzione 'privativa' del bene quale, appunto, è quella dell'acquisizione al patrimonio dell'ente in conseguenza di inottemperanza a ingiunzione a demolire, deve sussistere l'elemento soggettivo, almeno di carattere colposo, da parte del soggetto proprietario che la subisce, che deve essere messo a conoscenza, mediante la previa verifica dell’accertamento dell’inottemperanza, delle conseguenze della mancata demolizione spontanea, giusta la loro innegabile gravità.

Il procedimento di accertamento e il verbale della contestazione

Una così 'dura' sanzione deve osservare però tutti i crismi burocratici del caso.

Nello specifico, ricorda il Consiglio di Stato, il Commissario ad acta, nominato allo scopo di dare seguito al procedimento demolitorio, senza effettuare la materiale demolizione, ritraendo i propri poteri e dall’atto di nomina e, quanto al contenuto, dalla sentenza, deve effettuare tutti gli adempimenti preliminari alla stessa, ivi compresa la messa a conoscenza formale delle conseguenze dell’inottemperanza mediante notifica del relativo verbale, che assume una valenza assimilabile alla contestazione di cui all’art. 14 della l. n. 689 del 1981.

Solo all’esito della stessa possono essere irrogate le due sanzioni previste dell’acquisizione del bene al patrimonio, nel caso di specie dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, e del pagamento di sanzione pecuniaria, anche nella misura massima prevista.

Mancata ottemperanza all'ordine di demolizione: cosa 'dice' il Testo Unico Edilizia

Secondo la sentenza in esame, l’art. 31 del Testo Unico Edilizia prevede, quale conseguenza della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, due distinte e autonome sanzioni, delle quali la prima, concretizzantesi nell’acquisizione automatica al patrimonio del comune dell’opera abusiva e della relativa area di sedime, per la particolare afflittività che la connota deve necessariamente essere letta in armonia con i principi affermati con riferimento alle sanzioni "sostanzialmente penali dalla C.G.U.E".

La previsione, contenuta nel comma 4, della «previa notifica all’interessato», rende il verbale di accertamento, oltre che mero atto istruttorio endoprocedimentale che costituisce titolo «per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente», assimilabile al verbale di contestazione dell’illecito ex art. 14 della legge 689/1981, stante che è solo a far data dallo stesso che il proprietario, astrattamente ignaro della vicenda fino a tale momento, viene messo in condizione di chiarire la propria posizione, scongiurando l’effetto acquisitivo (ma non, ovviamente, quello demolitorio).

Solo così è possibile recuperare quel necessario elemento di raccordo tra i due snodi che tipicamente connotano ogni procedimento sanzionatorio, ovvero la fase affidata agli organi di vigilanza, deputata all’acquisizione di elementi istruttori, e la successiva, avente natura lato sensu contenziosa e decisoria, preordinata all’adozione, da parte dell’autorità titolare della potestà sanzionatoria, del provvedimento di irrogazione della stessa.

La sanzione

D’altro canto - chiudono i giudici di Palazzo Spada - la natura sanzionatoria autonoma dell’acquisizione al patrimonio, da sempre riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa, che impone le riflessioni sostanziali e procedurali effettuate, ha trovato conferma con l’aggiunta al predetto art. 31 dei commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, per effetto dell’art.17, comma 1, lett. q-bis), della legge 164/2014, di conversione, con modifiche, del DL 133/2014, che hanno previsto, come detto, l’ulteriore e autonoma sanzione per il medesimo fatto illecito della corresponsione di una somma di danaro compresa tra euro duemila (2.000/00) e euro ventimila (20.000/00), i cui proventi sono a destinazione vincolata.


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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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