Abuso edilizio e condono: quando l’ordine di demolizione è vincolato
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo emesso a seguito di una condanna penale, costituisce un atto vincolato. La Cassazione ribadisce che esso possa essere revocato solo se dovesse risultare assolutamente incompatibile con la regolarizzazione legittima dell’immobile. Il principio di legittimo affidamento tutela solo chi agisce in buona fede, escludendo chi dovesse operare con colpa o malafede.
Ordine di demolizione e condono edilizio
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo rappresenta uno strumento fondamentale per garantire il rispetto della legalità urbanistica e il ripristino della conformità delle opere edilizie.
Non può essere sospeso, annullato o ignorato sulla semplice base di provvedimenti amministrativi, anche se questi ultimi possano sembrare in grado di sanare o regolarizzare l’opera.
La questione assume contorni ancora più complessi quando l’abuso sia stato accertato con sentenze penali definitive eventualmente con ordine di demolizione proveniente direttamente dall'autorità giudiziaria.
La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha chiarito che l’ordine di demolizione emesso in seguito a una condanna per abusi edilizi costituisce un atto vincolato e doveroso, indipendente da eventuali provvedimenti amministrativi successivi, come sanatorie o condoni.
Nel caso esaminato, il ricorrente è condannato in via definitiva negli anni '90 per aver realizzato un manufatto abusivo. A seguito della condanna, erano state emesse due ingiunzioni di demolizione dal Pubblico Ministero, entrambe impugnate con incidenti di esecuzione e respinte.
Nel 2018, dopo aver ereditato l’immobile dai genitori, il ricorrente presentò una nuova istanza al Tribunale del Riesame di Napoli, sostenendo l’incompatibilità dell'ingiunzione di demolizione con un provvedimento di condono del 2013.
L'istanza è stata rigettata e da qui il ricorso in Cassazione, la quale dichiara lo stesso inammissibile, sottolineando che “(…) in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (…), e può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che tale atto si potrebbe verificare, in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (…)”.
L’ordine di demolizione emanato dal giudice penale in seguito a una sentenza di condanna costituisce un atto dovuto, espressione di un potere vincolato e non discrezionale.
È una sanzione amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria che può essere revocata solo quando risulti "assolutamente incompatibile" con provvedimenti della Pubblica Amministrazione che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano legittimamente sanato l’abusività.
Legittimo affidamento e buona fede del privato: limiti e regole
In merito al principio del legittimo affidamento viene precisato che “sussistono, tuttavia, limiti alla tutela dell’affidamento, e tra questi, per quanto di immediato interesse, appare essenziale la buona fede del privato ovvero la assenza di sua colpevolezza rispetto al rapporto originatosi dall’azione cui si voglia connettere la tutela dell’affidamento. In proposito, significativamente l’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (…), nel delineare i presupposti affinché possa rinvenirsi la responsabilità dell’amministrazione (quali : a) che l’affidamento incolpevole dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all’amministrazione”) non ha mancato di evidenziare l’essenziale punto di partenza di tali requisiti: si richiede, innanzitutto, anche che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva, ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività.”
Affinché il legittimo affidamento possa essere tutelato, il privato deve aver agito in buona fede, senza colpa nel confidare nella validità dell’atto. Inoltre, l’amministrazione può essere responsabile solo se abbia violato i doveri di correttezza o lealtà con dolo o colpa. A tal proposito il privato deve provare il danno subito e il nesso causale con la condotta dell’amministrazione.
In sostanza, la tutela dell’affidamento è limitata dalla buona fede del soggetto e dalla correttezza dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie, invece, vi era stata una condanna per l’abuso edilizio e le opere erano state accertate essere realizzate oltre i termini previsti per il condono in violazione dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge. In tali circostanze non ci sono possibilità di configurare un legittimo affidamento.
In conclusione l’ordine di demolizione giudiziale è vincolato e può essere revocato solo in presenza di una legittima sanatoria, mentre il principio di legittimo affidamento non tutela chi, in malafede o con colpa, abbia confidato in un provvedimento palesemente illegittimo.
Scarica la sentenza in allegato
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Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Condoni e Sanatorie
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