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Relatori di convegni e seminari per l'aggiornamento RSPP e CSE/CSP: non servono i requisiti del D.I. 6 marzo 2013

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la seduta del 16 aprile 2026, ha risposto a un quesito del Consiglio Nazionale degli Architetti su uno dei temi più dibattuti nella formazione sulla sicurezza: i relatori dei convegni e seminari devono essere formatori qualificati ai sensi del D.I. 6 marzo 2013? La risposta è no — ma con una condizione imprescindibile.

L'Interpello n. 1/2026, emesso dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) nella seduta del 16 aprile 2026 e firmato dalla Presidente Dott.ssa Maria Teresa Palatucci, chiarisce se i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza si applichino anche ai relatori di convegni e seminari validi ai fini dell'aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP). La risposta è no: tali requisiti valgono esclusivamente per i docenti dei corsi di formazione e aggiornamento, non per i relatori di convegni e seminari. Per questi ultimi si applica unicamente la Parte III dell'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (che ha abrogato il precedente accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016). Rimane invece obbligatoria, in ogni caso, la verifica finale dell'apprendimento. Fonte normativa di riferimento: art. 37 del d.lgs. n. 81/2008.


Il contesto: chi ha chiesto il chiarimento e perché

Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori ha presentato istanza di interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008, chiedendo alla Commissione competente di fornire un'interpretazione autentica su un nodo normativo che da tempo genera incertezza operativa tra gli organizzatori di eventi formativi e tra i professionisti della sicurezza.

La domanda, in sostanza, era questa: i convegni e i seminari utilizzati come strumento di aggiornamento per RSPP e Coordinatori della Sicurezza devono avere le stesse caratteristiche dei corsi di formazione? E, nello specifico, i relatori che vi intervengono devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013?

Si tratta di una questione tutt'altro che marginale: moltissimi professionisti della sicurezza — RSPP, ASPP, CSE e CSP — fruiscono annualmente di convegni e seminari per maturare le ore di aggiornamento obbligatorie. Sapere se chi parla a quei convegni debba o meno essere un "formatore qualificato" ha implicazioni dirette sia per chi organizza gli eventi, sia per chi vi partecipa.

Il quadro normativo di riferimento: cosa è cambiato con l'ASR 59/2025

L'abrogazione dell'accordo del 2016 e la nuova disciplina

Un passaggio preliminare fondamentale riguarda l'aggiornamento del quadro normativo. L'interpello chiarisce che l'Accordo Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 — quello a cui si riferiva espressamente la domanda del Consiglio degli Architetti — è stato abrogato dal nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.

È dunque su questo nuovo accordo che occorre ragionare, e la Commissione lo fa con precisione.

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La distinzione tra corsi e convegni/seminari nell'ASR 59/2025

L'Accordo Stato-Regioni 59/2025 introduce una distinzione netta tra due tipologie di strumenti formativi:

  • Corsi di formazione e di aggiornamento (Parte I, punto 2 dell'ASR 59/2025) Per questa categoria, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come contenuti nel Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche.
  • Convegni e seminari (Parte III dell'ASR 59/2025) Questi strumenti sono espressamente ammessi ai fini dell'aggiornamento, ma seguono una disciplina separata. L'accordo dispone che l'aggiornamento può essere ottemperato anche mediante la partecipazione a convegni o seminari, a condizione che trattino materie i cui contenuti siano coerenti con quanto previsto dall'accordo stesso.

La risposta della Commissione: cosa dice l'Interpello n. 1/2026

I requisiti del D.I. 6 marzo 2013 non si applicano ai relatori di convegni e seminari

La Commissione, richiamando anche la FAQ n. 47 pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro — elaborata da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero, dell'INAIL, dell'INL e delle Regioni — conferma e fa propria la seguente posizione:

I requisiti dei docenti formatori previsti dal D.I. 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I, punto 2 dell'ASR 59/2025). Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla Parte III dell'ASR 59/2025.

In altri termini: chi interviene come relatore in un convegno o seminario non è tenuto ad avere i requisiti del D.I. 6 marzo 2013. Questo non significa però che i convegni siano privi di vincoli: la pertinenza dei contenuti trattati rispetto alle materie previste dall'accordo rimane una condizione necessaria.

La condizione imprescindibile: la verifica finale dell'apprendimento

La Commissione aggiunge un elemento di rilievo pratico, che non va sottovalutato:

Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell'apprendimento.

Questo requisito si applica anche ai convegni e seminari. Non è quindi sufficiente partecipare a un evento: occorre che sia prevista e superata una verifica finale. Chi organizza convegni e seminari con finalità di aggiornamento professionale deve tenerne conto nella strutturazione dell'evento.


Cosa cambia nella pratica per RSPP, CSE/CSP e organizzatori

Per RSPP e ASPP

Gli RSPP e gli ASPP che fruiscono di convegni e seminari per il proprio aggiornamento obbligatorio possono farlo senza preoccuparsi delle qualifiche dei relatori ai sensi del D.I. 6 marzo 2013. Ciò che conta è che:

  • i contenuti dell'evento siano coerenti con le materie previste dall'ASR 59/2025;
  • sia prevista e completata una verifica finale dell'apprendimento.

Per i Coordinatori della Sicurezza (CSE/CSP)

Le stesse indicazioni si applicano ai Coordinatori per la Sicurezza in fase di esecuzione e di progettazione. L'interpello riguarda esplicitamente anche questa figura, e la logica normativa è identica.

Per chi organizza convegni e seminari

Gli enti organizzatori devono sapere che, pur non dovendo selezionare relatori in possesso dei requisiti del D.I. 6 marzo 2013, rimangono vincolati a due condizioni sostanziali: la coerenza dei contenuti con le materie previste dall'accordo e la previsione di una verifica finale dell'apprendimento. Senza quest'ultima, l'evento non potrà essere riconosciuto ai fini dell'aggiornamento.


Riferimenti normativi


FAQ TECNICHE: Aggiornamento RSPP e CSE: chiarimenti sui relatori di convegni e seminari (Interpello 1/2026)

I relatori dei convegni devono essere formatori qualificati ai sensi del D.I. 6 marzo 2013?

No. L'Interpello n. 1/2026 chiarisce che i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013 per i docenti si applicano esclusivamente ai corsi di formazione e di aggiornamento disciplinati dalla Parte I, punto 2 dell'ASR 59/2025. Per i convegni e i seminari si applica unicamente quanto previsto dalla Parte III del medesimo accordo, che non impone ai relatori il possesso di tali qualifiche.

Un convegno o seminario è sempre valido ai fini dell'aggiornamento di RSPP e CSE/CSP?

No, non automaticamente. Perché un convegno o seminario sia riconoscibile ai fini dell'aggiornamento obbligatorio occorrono due condizioni: i contenuti trattati devono essere coerenti con le materie previste dall'ASR 59/2025, e deve essere prevista una verifica finale dell'apprendimento. In assenza di quest'ultima, l'evento non può essere utilizzato ai fini dell'aggiornamento.

L'Accordo Stato-Regioni del 2016 è ancora in vigore per RSPP e coordinatori della sicurezza?

No. L'Accordo n. 128/CSR del 7 luglio 2016, al quale si riferiva la domanda del Consiglio degli Architetti, è stato abrogato dall'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025. È quest'ultimo il riferimento normativo attualmente vigente in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Chi organizza un convegno con finalità formativa deve preoccuparsi della verifica finale dell'apprendimento?

Sì. La verifica finale dell'apprendimento è un requisito obbligatorio espressamente indicato dalla Commissione anche per i convegni e seminari, come condizione per il riconoscimento dell'evento ai fini dell'aggiornamento. Gli organizzatori devono strutturare l'evento in modo da includere questa verifica.

La FAQ n. 47 del Ministero del Lavoro e l'Interpello n. 1/2026 dicono la stessa cosa?

Sì, e non è una coincidenza. La Commissione per gli interpelli, nella seduta del 16 aprile 2026, ha ritenuto che le questioni sollevate dall'interpello del Consiglio degli Architetti fossero identiche a quelle già affrontate nella FAQ n. 47, elaborata da un gruppo interistituzionale composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell'INAIL, dell'INL e delle Regioni. La Commissione ha quindi fatto propria quella risposta, conferendole il valore aggiuntivo di un atto di interpello ufficiale.

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