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Ampliamento abitazione con piccolo bagno: niente condono edilizio in zona vincolata

L'ampliamento dell'abitazione con realizzazione di locale wc e disimpegno, creando nuovo volume, sfugge al ferreo perimetro designato per la sanatoria straordinaria del Terzo condono edilizio, che ammette solo opere senza aumento di superficie.

Non ci sono margini per la condonabilità sulla base dell'art.32 comma 27 lettera d) della legge 326/2003 (DL 269/2003, Terzo condono edilizio), se c'è anche un piccolo aumento di volume in zona vincolata.

Lo ribadisce il Tar Campania nella sentenza 2699/2023 del 22 novembre, relativa al ricorso contro il diniego della domanda di condono edilizio ex lege 326/2003 avente ad oggetto "la realizzazione di un piccolissimo locale wc e disimpegno in ampliamento di una preesistente abitazione".

Il vincolo paesaggistico preclude la sanatoria

Il TAR non fa altro che riepilogare le regole - piuttosto ferree - dell'art.32 comma 27 lettera d) del DL 269/2003, secondo il quale il vincolo paesaggistico preclude la sanatoria delle opere concretanti la realizzazione di nuovi volumi, senza che sia necessario l'intervento dell'autorità preposta alla relativa tutela.

Del resto, come ricorda la giurisprudenza, la citata legge, pur collocandosi sull'impianto generale di cui alla legge 47/1985 (Primo condono edilizio), disciplina con il menzionato comma 27, in maniera più restrittiva, la fattispecie di cui si tratta, poiché con riguardo ai vincoli ivi indicati (tra cui quelli a protezione dei beni paesistici), preclude la sanatoria sulla base dell'anteriorità del vincolo, senza la previsione procedimentale di alcun parere dell'autorità ad esso preposta, con ciò collocando l'abuso nella categoria delle opere non suscettibili di sanatoria.

Niente da fare anche se il wc serviva alle esigenze di un disabile

La ricorrente si basa sulla pretesa inadeguatezza di tale motivazione, che sarebbe "non sorretta da un’adeguata istruttoria" e prescinderebbe "dalla qualificazione delle opere, oggetto della domanda di condono, benché (asseritamente) essenziale, al fine di verificarne la conformità alla vigente normativa urbanistica": riassumendo, le opere a condonarsi sarebbero "opere di minima entità, essenziali ad assicurare condizioni di abitabilità, non altrimenti conseguibili, ad un componente del nucleo familiare portatore di handicap grave e riconosciuto invalido al 100%".

L'ampliamento in zona tutelata non è condonabile

Ma non c'è niente da fare, in quanto si tratta di "ampliamento abitazione e realizzazione di locale wc e disimpegno", e, quindi, di nuovo volume, come del resto espressamente precisato, nel testo del provvedimento impugnato, dove si parla di "superficie residenziale, oggetto di condono, assunta pari a complessivi mq. 15,00 ed attinente alla tipologia 1, come indicato nel modello di presentazione".

Tali opere abusive rappresentano quindi prevalentemente un intervento classificabile come tipologia 1 (ampliamento abitazione e realizzazione di locale wc e disimpegno), opere realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e quindi, ai sensi dell’art. 32 comma 27, lett. d) non suscettibili di sanatoria edilizia in quanto trattasi di volume ex novo.

Abusi edilizi in aree vincolate: le condizioni per la sanatoria del Terzo condono edilizio

Non sono sanabili le opere ricadenti su aree sottoposte a vincoli di natura paesistica che non rientrano nelle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del DL 269/2003, cioè restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria

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Solo le opere senza aumento di superficie possono ottenere il condono

Infatti, "per il terzo condono, l'art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, convertito con l. n. 326/2003, ha fissato limiti più stringenti, essendo necessario che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche e rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 11 del d.l. n. 269/2003, senza quindi aumento di superficie. L'art. 32, comma 27, lett. d), l. n. 326/2003 fissa una preclusione assoluta, per cui non necessita dell'intervento dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, che alcuna valutazione potrebbe compiere".


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