Animali domestici: la guida al regolamento condominiale dopo la riforma 2012
La riforma del 2012 vieta ai regolamenti condominiali di proibire la detenzione di animali domestici, ma resta controversa l’applicabilità ai regolamenti contrattuali. Il nodo centrale riguarda la natura imperativa della norma e il bilanciamento tra diritti individuali e interessi collettivi.
La riforma del condominio del 2012 ha introdotto un principio innovativo: il regolamento condominiale non può vietare la detenzione di animali domestici. Tale previsione, inserita nell’art. 1138 c.c., ha tuttavia generato un ampio dibattito interpretativo, soprattutto con riferimento ai regolamenti di natura contrattuale. La questione coinvolge il bilanciamento tra autonomia privata, diritto di proprietà e tutela della sfera personale del condomino. L’analisi si estende anche al fondamento costituzionale e sovranazionale della detenzione dell’animale d’affezione. Centrale resta il principio di proporzionalità nel contemperamento dei diritti in conflitto.
Animali domestici in condominio: da tempo è un tema che genera un rilevante contenzioso
La riforma del condominio (Legge 11 dicembre 2012, n. 220) ha introdotto nell’art. 1138 c.c. il divieto per il regolamento di proibire la detenzione di animali domestici. La disposizione, apparentemente chiara, ha tuttavia generato un acceso dibattito in ordine alla sua applicabilità ai regolamenti contrattuali e alla natura imperativa della norma. L’odierna analisi ricostruisce il quadro normativo, gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti e le principali posizioni dottrinali
La presenza di animali domestici negli edifici condominiali costituisce da tempo oggetto di rilevante contenzioso in ragione della necessità di contemperare il diritto del singolo condomino alla detenzione dell’animale con le prerogative degli altri partecipanti e con le esigenze di tutela del decoro, sicurezza e tranquillità collettiva. L’intervento della Legge n. 220/2012 ha inciso profondamente sulla materia introducendo un principio espresso di tutela della detenzione di animali domestici, ma non ha eliminato le questioni interpretative con riferimento ai regolamenti condominiali di natura contrattuale.
INDICE DELLA GUIDA
INTRODUZIONE
QUADRO NORMATIVO: L’ART. 1138, ULTIMO COMMA, C.C.
AMBITO SOGGETTIVO: NOZIONE DI «ANIMALI DOMESTICI»
DISTINZIONE TRA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E CONTRATTUALE
Regolamento assembleare
Regolamento contrattuale: orientamenti giurisprudenziali
Orientamento restrittivo
Orientamento estensivo
LIMITI ALLA DETENZIONE: USO DELLE PARTI COMUNI E IMMISSIONI
FONDAMENTO COSTITUZIONALE E DIMENSIONE SOVRANAZIONALE DEL DIRITTO ALLA DETENZIONE
Premessa metodologica
FONDAMENTO COSTITUZIONALE INTERNO
Art. 2 Cost.: diritti inviolabili della persona
Art. 14 Cost.: inviolabilità del domicilio
Art. 42 Cost.: proprietà privata e funzione sociale
RILIEVO SOVRANAZIONALE
Art. 8 CEDU: diritto al rispetto della vita privata e familiare
Art. 13 TFUE: riconoscimento dell’animale quale essere senziente
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Quadro normativo: l’art. 1138, ultimo comma, c.c.
Il punto di partenza è costituito dall’art. 1138, comma 5, c.c. (come novellato dalla Legge n. 220/2012) secondo cui «Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Il disposto dalla evidente formulazione sintetica pone tre principali questioni interpretative: l’àmbito oggettivo (quali animali?), quello soggettivo (proprietari e detentori?) e l’efficacia rispetto ai regolamenti contrattuali anteriori o successivi alla riforma. La norma si colloca nel corpo della disposizione dedicata al regolamento di condominio e sembra quindi riferirsi, in via immediata, ai regolamenti assembleari approvati ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima disposizione.
Ambito oggettivo: nozione di «animali domestici»
La locuzione «animali domestici» non è definita dal codice civile. Dottrina e giurisprudenza tendono a ricomprendervi gli animali di affezione, ossia quelli tradizionalmente destinati alla compagnia dell’uomo (cani, gatti, piccoli roditori, uccelli ornamentali, etc.).
Una parte della dottrina (cfr. G. Celeste, La riforma del condominio e la tutela degli animali domestici, in Immobili & Proprietà, 2013) ritiene che la nozione debba essere interpretata in senso restrittivo, escludendo animali esotici o potenzialmente pericolosi, la cui detenzione è comunque disciplinata da normativa speciale. Altri Autori (tra cui R. Triola, in Il nuovo condominio, Milano, 2013) propongono una interpretazione evolutiva coerente con la crescente valorizzazione dell’animale quale «essere senziente» (art. 13 TFUE) e con il mutato sentire sociale. In ogni caso, resta fermo che la detenzione non può tradursi in violazione di norme igienico-sanitarie, di sicurezza o pubblica incolumità.
Distinzione tra regolamento assembleare e contrattuale
Il nodo centrale riguarda l’efficacia del divieto di detenzione di animali contenuto in regolamenti di natura contrattuale. È noto che il regolamento assembleare è approvato a maggioranza (art. 1136 c.c.) e disciplina l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese; è altresì noto che il regolamento contrattuale, predisposto dall’originario costruttore o approvato all’unanimità, può incidere anche sui diritti individuali dei condòmini sulle proprietà esclusive.
Regolamento assembleare
Dopo la riforma del 2012, è pacifico che un regolamento assembleare non può vietare la detenzione di animali domestici. Una eventuale clausola in tal senso deve ritenersi nulla per contrasto con norma imperativa (art. 1138, comma 5, c.c.). La nullità, secondo l’impostazione prevalente, è radicale e rilevabile d’ufficio, trattandosi di clausola lesiva di un diritto individuale tutelato ex lege.
Regolamento contrattuale: orientamenti giurisprudenziali
Si registra un contrasto interpretativo.
Orientamento restrittivo (prevalente nella giurisprudenza di merito): secondo tale impostazione, l’art. 1138, comma 5, c.c. non inciderebbe sui regolamenti contrattuali in quanto la norma si riferisce alle «norme del regolamento» approvate ai sensi dei commi precedenti, ossia al regolamento assembleare. Pertanto, un divieto contenuto in regolamento contrattuale, trascritto e accettato nei singoli atti di acquisto, continuerebbe ad essere valido, configurando una limitazione convenzionale del diritto dominicale. Si richiama, in tal senso, la giurisprudenza anteriore alla riforma che ammetteva la legittimità di clausole contrattuali di divieto (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1993, n. 12028).
Orientamento estensivo (minoritario, ma crescente in dottrina) una parte della dottrina (cfr. M. Basile, Animali domestici e regolamento condominiale, in Giur. It., 2014) ritiene che la norma abbia natura imperativa e sia espressione di un principio di ordine pubblico abitativo tale da travolgere anche le clausole contrattuali contrastanti, specie se inserite in regolamenti predisposti unilateralmente dal costruttore. Secondo tale impostazione, il divieto inciderebbe su un diritto fondamentale della persona connesso alla libera esplicazione della vita privata e familiare (art. 2 e 14 Cost., art. 8 CEDU). La giurisprudenza di legittimità non ha ancora fornito un arresto risolutivo e definitivo sulla questione successivamente alla riforma, con conseguente incertezza applicativa.
Limiti alla detenzione: uso delle parti comuni e immissioni
Il riconoscimento del diritto a detenere animali non è illimitato. Restano applicabili l’art. 844 c.c. in tema di immissioni (rumori, odori), l’art. 1102 c.c. in tema di uso della cosa comune, l’art. 2052 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da animali e le norme del regolamento di condominio che disciplinano le modalità di utilizzo degli spazi comuni (guinzaglio, museruola, divieto di accesso a determinate aree comuni per ragioni igieniche). La giurisprudenza ha più volte affermato che il diritto di detenere animali non legittima comportamenti lesivi della quiete condominiale (es. abbaio continuo oltre la soglia della normale tollerabilità). Il criterio dirimente resta quello della «normale tollerabilità» ex art. 844 c.c., da valutarsi in concreto.
Fondamento costituzionale e dimensione sovranazionale del diritto alla detenzione
La crescente attenzione verso la tutela degli animali e il loro riconoscimento quali esseri senzienti ha indotto parte della dottrina a valorizzare il collegamento con l’art. 2 Cost. (sviluppo della personalità), art. 8 CEDU (vita privata e familiare) e art. 13 TFUE (benessere animale). Secondo una chiave di lettura evolutiva, il rapporto uomo-animale costituirebbe espressione della sfera esistenziale individuale con conseguente necessità di interpretare restrittivamente ogni clausola limitativa.
Premessa metodologica
L’art. 1138, comma 5, c.c., seppur collocato in àmbito codicistico civilistico, si presta ad una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata poiché investe il rapporto tra autonomia privata, diritto di proprietà e tutela della sfera personale del condomino. L’interrogativo di fondo è se la detenzione dell’animale domestico possa assumere rilievo costituzionale e sovranazionale tale da comprimere o limitare l’autonomia regolamentare e negoziale in àmbito condominiale.
Fondamento costituzionale interno
Art. 2 Cost.: diritti inviolabili della persona
L’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Il condominio costituisce indubbiamente una «formazione sociale» in senso costituzionale. La giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che la nozione include ogni aggregazione stabile in cui si sviluppa la personalità dell’individuo.
La relazione affettiva con l’animale domestico è oggi riconosciuta - anche in sede giurisprudenziale - come componente della dimensione esistenziale della persona. La detenzione dell’animale non si esaurisce in un uso della proprietà, ma incide su aspetti relazionali, affettivi e talvolta terapeutici. In questa prospettiva, il divieto assoluto di detenere animali potrebbe configurarsi come compressione di una modalità di esplicazione della personalità, specie quando l’animale svolga funzione di supporto emotivo o relazionale. La lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1138, comma 5, c.c. conduce, dunque, a qualificare la norma come presidio minimo di tutela della dimensione personale del condomino.
Art. 14 Cost.: inviolabilità del domicilio
L’art. 14 Cost. sancisce l’inviolabilità del domicilio. La giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità ha riconosciuto al domicilio una valenza non solo spaziale, ma anche funzionale, quale luogo di esplicazione della vita privata. Un divieto assoluto di detenere animali nella propria unità immobiliare incide direttamente sulle modalità di organizzazione della vita domestica. In questa prospettiva, la previsione legislativa del 2012 può essere letta come limite alla possibilità per l’assemblea o per l’autonomia negoziale di incidere sulla sfera più intima dell’abitare. Non si tratta, evidentemente, di un diritto illimitato: il bilanciamento con i diritti altrui (artt. 2, 42 Cost.) resta imprescindibile. Tuttavia, l’intervento normativo appare coerente con la tutela rafforzata della sfera domiciliare.
Art. 42 Cost.: proprietà privata e funzione sociale
La disciplina condominiale si colloca nel crocevia tra diritto di proprietà e funzione sociale. La proprietà, ai sensi dell’art. 42 Cost., è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. La previsione dell’art. 1138, comma 5, c.c. può essere letta come specificazione legislativa del bilanciamento tra diritto del singolo a godere della propria unità immobiliare e interesse collettivo condominiale alla pacifica convivenza. Il legislatore del 2012 ha ritenuto che la mera presenza di un animale domestico non possa essere qualificata ex se come uso antisociale della proprietà.
Rilievo sovranazionale
Art. 8 CEDU: diritto al rispetto della vita privata e familiare
L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio. La Corte EDU ha costantemente interpretato in senso ampio la nozione di «vita privata», ricomprendendovi aspetti dell’identità personale e delle relazioni affettive. In più pronunce la richiamata Corte ha riconosciuto che il domicilio rappresenta lo spazio privilegiato di esplicazione della vita privata e le interferenze pubbliche o private devono essere proporzionate e giustificate. La relazione con un animale domestico, in quanto componente della vita familiare o privata, può rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 8 CEDU. Ne discende che un divieto assoluto e generalizzato potrebbe porsi in tensione con il principio di proporzionalità.
Art. 13 TFUE: riconoscimento dell’animale quale essere senziente
L’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea impone all’Unione e agli Stati membri di tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Pur non disciplinando direttamente la materia condominiale, la disposizione ha un forte valore: riconosce dignità giuridica all’animale quale essere senziente, superando la concezione meramente patrimoniale. Tale principio rafforza l’idea che la detenzione dell’animale domestico non sia riducibile a mero esercizio del diritto di proprietà, ma si inserisca in un contesto relazionale meritevole di tutela.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
L’art. 7 della Carta di Nizza tutela la vita privata e familiare in termini analoghi all’art. 8 CEDU. Anche in questo contesto, l’interferenza nella gestione della vita domestica deve rispettare il principio di proporzionalità.
Bilanciamento tra diritti: il principio di proporzionalità
Il punto centrale non è l’assolutizzazione del diritto alla detenzione dell’animale, ma il corretto bilanciamento tra libertà individuale (artt. 2, 14 Cost., art. 8 CEDU), diritti degli altri condòmini alla salute, quiete, sicurezza e funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.). Il criterio dirimente è quello della proporzionalità. Un divieto assoluto e generalizzato appare difficilmente compatibile con tale principio mentre risultano pienamente legittime limitazioni fondate su esigenze oggettive, prescrizioni relative alle modalità di custodia e interventi giudiziali in caso di immissioni intollerabili ex art. 844 c.c.
LEGGI LA SECONDA PARTE DELL'ARTICOLO
Animali domestici in condominio: natura imperativa dell’art. 1138 c.c., validità dei divieti contrattuali e orientamenti giurisprudenziali
La natura imperativa dell’art. 1138, comma 5, c.c. divide la giurisprudenza: secondo un orientamento, il divieto di detenere animali resta valido nei regolamenti contrattuali. Un altro indirizzo, invece, ne afferma la nullità per contrasto con principi costituzionali e sovranazionali.
LEGGI L'APPROFONDIMENTO
La guida integrale è scaricabile IN ALLEGATO.
Condominio
Con il topic "Condominio" si raccolgono tutti gli articoli pubblicati da Ingenio sul tema dei condomini, dalle norme alla gestione.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp
