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Appalti PNRR e PNC: deroghe speciali fino al 31 dicembre 2023. Niente qualificazione per i comuni non capoluogo

Per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal Nuovo Codice Appalti

Il MIT ha pubblicato una circolare esplicativa recante “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”.

La nota contiene importanti chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) per tali interventi (art. 225 comma 8), alla luce del richiamo alle norme del DL 77/2021.

Nel merito, la circolare chiarisce che la normativa applicabile, anche dopo il 1 luglio 2023, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall’art.1 comma 2 del DL 32/2019, come modificato dall’art.52 comma 1 let. 1.2 del DL 77/2021, che richiama l’applicazione dell’art.37 comma 4, ma solo fino al 31 dicembre 2023.

In virtù di ciò, per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023,  non si applica il sistema di qualificazione del nuovo codice appalti (art. 62 e 63), pertanto i comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell’anno – solo per tali specifici interventi – non devono qualificarsi.

In ogni caso il MIT, nella circolare, ribadiscono l'invito a tutti i comuni ad:

  • «attivarsi tempestivamente per conseguire "a regime" i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligentior nel richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione»;
  • attivarsi per tempo in merito al regime di «qualificazione con riserva» che consente a unioni di comuni, province, regioni, comuni capoluogo di provincia e città metropolitane di continuare a operare senza qualificazione fino al 30 giugno 2024.

LA CIRCOLARE INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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