Appalti e periodo transitorio: come orientarsi tra vecchio e nuovo Codice. Contratti PNRR fuori dal perimetro
L'entrata in vigore del nuovo Codice è disposta al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023. Previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (DL 76/2020) e semplificazioni bis (DL 77/2021)
Il Nuovo Codice Appalti è stato pubblicato lo scorso 31 marzo 2023 in Gazzetta Ufficiale (d.lgs. 36/2023, in vigore dal 1° aprile 2023) ma i suoi effetti si produrranno solamente dal 1° luglio 2023, come indicato nell'articolo 229.
In realtà, però, i dubbi sulla convivenza tra il 'vecchio' Codice Appalti (d.lgs. 50/2016) e la Riforma Appalti sono tanti, soprattutto perché, anche alla data del 1° luglio, ci saranno svariati bandi e affidamenti che saranno stati approntati con le regole del d.lgs. 50/2016.
In tal senso, è bene fare chiarezza sul periodo transitorio e sulla convivenza tra i due Codici, ma anche tra il Nuovo Codice e altre norme che hanno impattato sugli appalti, soprattutto su quelli PNRR e PNCC, cioè i Decreti Semplificazione 1 (76/2020) e 2 (77/2021).
Entrata in vigore e periodo transitorio
Come evidenziato anche dall'ANCI nella sua prima nota illustrativa al provvedimento, l'entrata in vigore del nuovo Codice è disposta al 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023.
È inoltre previsto un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con l'estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (DL 76/2020) e semplificazioni bis (DL 77/2021).
Vecchio Codice Appalti: cosa resta in vigore fino al 31 dicembre 2023
Fino alla fine dell'anno corrente continueranno ad applicarsi alcune specifiche norme di cui al decreto legislativo 50/2016, e cioè:
- Articolo 70 - Avvisi di preinformazione;
- Articolo 72 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
- Articolo 73 - Pubblicazione a livello nazionale;
- Articolo 127, comma 2 - Pubblicità e avviso periodico indicativo;
- Articolo 129, comma 4 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.
Resta in vigore anche il decreto del MIT, attuativo dell'art.73, comma 4 del d.lgs. 50/2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”.
Infine, continuano a trovare attuazione le norme in materia di pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del MIT, realizzata in collaborazione con le regioni e province autonome di cui all’Allegato B del decreto legislativo 33/2013, ai sensi degli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 163/2006 (il Codice precedente a quello del 2016...).
Attività particolari avanti col vecchio Codice fino al 31 dicembre 2023
Fno al 31/12/2023, solo per lo svolgimento di alcune specifiche attività continueranno inoltre ad applicarsi le regole del Codice del 2016 (artt. 21 comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105 comma 7, 111 comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214 comma 6).
Le attività sono queste:
- a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) accesso alla documentazione di gara;
- d) presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) presentazione delle offerte;
- f) apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
Dal 1° gennaio 2024 attività particolari con le regoledel Nuovo Codice
Dal 1° gennaio 2024, anche per le attività di cui sopra, saranno operative le disposizioni degli articoli da 19 a 31, 35, 36 37 comma 4, 81, 83, 84, 85, 99, 106 comma 3 ultimo periodo, 115 comma 5, 119 comma 5, 224 comma 6.
Appalti PNRR e PNCC: si applica sempre il Decreto Semplificazioni Bis
Per quel che riguarda, invece, gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, possiamo notare come gli appalti PNRR sono fuori dal perimetro del nuovo Codice.
L'articolo 224 comma 8 del nuovo Codice stabilisce infatti che, anche dopo il 1° luglio 2023, per le procedure di affidamento e i contratti (anche suddivisi in lotti), finanziati dal PNRR si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 77/2021 - cd. Semplificazioni Bis, convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC, cioè il DL PNRR 3 (13/2023) attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge.
Progetto di fattibilità tecnico economica prima del 1° luglio 2023: doppia possibilità
Per quel che riguarda la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, se è stato formalizzato in data anteriore al 1° luglio 2023, la stazone appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del vecchio Codice (50/2016).
Linee guida ANAC: dal 1° luglio passaggio del testimone agli allegati del Nuovo Codice
Infine, il discorso - ampio e variegato - delle linee guida ANAC che sono un punto di riferimento importantissimo per il d.lgs. 50/2016: dal 1° luglio, laddove non previsto diversamente, esse 'passano la palla' alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice e dei suoi 38 allegati.
Ciò in virtù del fatto che, diversamente dal d.lgs. 50/2016, il Nuovo Codice Appalti è 'auto-esecutivo', cioè non necessita di regolamenti o linee guida per essere applicato.
IL TESTO DEL NUOVO CODICE APPALTI E GLI ALLEGATI (PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE) SONO SCARICABILI PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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