Professione

In questa area di INGENIO sono raccolte le pubblicazioni, gli approfondimenti, le news riguardanti il tema della professione tecnica:

etica, norme e codici, formazione, trattamento pensionistico, assicurazioni, informazione ordinistica, crediti formativi e certificazione delle competenze.

Sul Tema

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Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri

Lo scorso 30 novembre il Ministero della Giustizia ha approvato il testo del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri

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La riforma di INARCASSA secondo INARSIND

È dello scorso 19.11.2012 l’approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della Riforma Previdenziale di Inarcassa, nata dalle...

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CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA: 4% su fatturati ad altri professionisti

DAL 1° GENNAIO 2013 Vi ricordiamo che nei rapporti di collaborazione e su tutti i corrispettivi, anche quelli fatturati a ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria, si dovrà applicare il 4% del contributo integrativo . Nella dichiarazione dei redditi annuale a Inarcassa si potrà dedurre, dall’importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società. Un esempio pratico per tutti: l’Ing. Neri ha prodotto nel 2013 un volume affari Iva professionale di 30.000 € ed ha pagato compensi per collaborazioni con l’Arch. Azzurri per 10.000 €. Il contributo integrativo corrispondente al fatturato è di 1.200 € (ovvero il 4% di 30.000 €), ma avendo corrisposto un contributo integrativo sulla fattura dell’Arch. Azzurri di 400 € (ovvero il 4% di 10.000 €), a saldo verserà un contributo di 800 € (ovvero 1.200 € - 400 € = 800 € ). In questo modo tutti potranno contare sulla propria fetta di contributo integrativo indispensabile per assicurarsi una pensione più adeguata.

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L’Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano in questi giorni compie 30 anni

Il Politecnico di Milano organizza il 30° Anniversario Ingegneria Gestionale

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L’Ingegneria legale

L’incremento dell’utilizzo della tecnologia ha comportato anche l’aumento degli incidenti e conseguentemente l’esigenza di...

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La programmazione dei lavori nel PSC e la pianificazione delle manutenzioni del fascicolo tecnico

Seminario di aggiornamento organizzato da INARSONF - Milano e Lodi - dal titolo: La programmazione dei lavori nel PSC e la pianificazione delle manutenzioni del fascicolo tecnico

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“Cari amici, è con gioia che mi unisco a voi via twitter”

Il 12/12/2012 dall’Aula Paolo VI Benedetto XVI ha condiviso il primo tweet con l’indirizzo @pontifex. Il tweet è stato «...

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Omaggi dei professionisti deducibili nel limite dell’1% dei compensi

Omaggi dei professionisti deducibili nel limite dell’1% dei compensi In tal caso, non rileva se il valore unitario del bene è inferiore o superiore a 50 euro / Pamela ALBERTISHARE / Lunedì 17 dicembre 2012STAMPAINVIA I professionisti che acquistano beni per cederli a titolo di omaggiodevono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti/collaboratori. In merito agli omaggi che il professionista dona ai propri clienti, si osserva che l’art. 54, comma 5 del TUIR include il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela tra le spese di rappresentanza, deducibili dal reddito nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Stando a quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34 (paragrafo 1), la nozione di spese di rappresentanza, anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, va mutuata dal DM 19 novembre 2008; di conseguenza, anche in tal caso deve essere rispettato il requisito dell’inerenza. Occorre peraltro evidenziare che, a differenza di quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, nella determinazione del reddito professionale non viene fatto alcun riferimentoal costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Di conseguenza, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio nel limite dell’1% dei compensi. A mero titolo esemplificativo, si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista nel periodo d’imposta 2012 sia pari a 200.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 2.400 euro, di cui 500 per beni di costo inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che: - le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500, rientrano tra quelle deducibili nel limite del plafond delle spese di rappresentanza; - le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 2.000 euro (pari all’1% di 200.000); - l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 400 euro. Le suddette disposizioni valgono, per effetto dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 34/2009 in relazione al “vecchio” regime dei minimi, anche con riferimento ai soggetti che adottano il regime dei “nuovi” minimi. Di conseguenza, le spese di rappresentanza, inerenti ai sensi del DM 19 novembre 2008, sono deducibili nei limiti delplafond dell’1% dei compensi anche per i soggetti che rientrano nel regime dei minimi. Con riferimento agli omaggi ai dipendenti, per i professionisti il costo sostenuto per l’acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti non è specificamente disciplinato dal TUIR. Al riguardo, si ritiene che il relativo costo sia integralmente deducibile a norma dell’art. 54, comma 1 del TUIR. Tale previsione, infatti, avrebbe una portata del tutto analoga a quella dell’art. 95 dello stesso TUIR, che include le spese effettuate a titolo di liberalità verso i dipendenti tra le spese per prestazioni di lavoro. In capo al dipendente/collaboratore beneficiario dell’omaggio, i regali di Natale e le altre erogazioni liberali sono imponibili in capo al dipendente, salvo che non rientrino nel limite di 258,23 euro previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR. Vale, quindi, quanto esposto con riferimento al reddito d’impresa (si veda “Gli omaggi sono fringe benefits per i dipendenti” del 10 dicembre). Trattamento differenziato anche ai fini IRAP Anche ai fini IRAP è previsto un trattamento differenziato a seconda che gli omaggi del professionista siano destinati a clienti o a collaboratori. Qualora gli omaggi siano destinati a clienti, valgono le stesse regole previste ai fini dell’imposizione diretta, posto che, ai fini IRAP, i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi (art. 8 del DLgs. 446/97). Nel caso in cui i destinatari siano, invece, dipendenti/collaboratori, la riconduzione degli oneri per l’acquisto di omaggi destinati ai dipendenti/collaboratori tra le spese per prestazioni di lavoro (e non tra quelle di rappresentanza) dovrebbe escluderne la deducibilità ai fini IRAP, salvo che essi risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore. Sul punto, peraltro, sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale.

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Gaetano Stella riconfermato presidente di Confprofessioni

Gaetano Stella riconfermato presidente di Confprofessioni [News] Il Consiglio Generale della Confederazione ha eletto la nuova giunta esecutiva. Vicepresidente e' stato nominato Roberto Callioni Gaetano Stella è stato riconfermato all’unanimità presidente di Confprofessioni. Lo ha deciso il Consiglio generale della Confederazione italiana libere professioni, riunitosi a Roma il 13 dicembre 2012. I rappresentanti delle 17 associazioni professionali che aderiscono alla Confederazione hanno nominato vicepresidente Roberto Callioni (medico odontoiatra). Il Consiglio generale di Confprofessioni ha poi proceduto alla nomina dei componenti della Giunta esecutiva che risulta composta da quattro delegati d’area e quattro consiglieri. Delegato dell’area Diritto e Giustizia è Claudia Alessandrelli (notaio); per l’area Economia e Lavoro è stato eletto Luigi Carunchio (dottore commercialista); alla guida dell’area Sanità e Salute è stato riconfermato Carlo Scotti (medico veterinario); delegato dell’area Ambiente e Territorio è stato riconfermato Roberto Tretti (architetto). La Giunta esecutiva risulta composta da Ennio Bucci (avvocato), Marco Natali (commercialista), Leonardo Pascazio (consulente del lavoro), Ezio Maria Reggiani (commercialista). Il collegio dei revisori è formato da Maria Pungetti, Walter Cavrenghi e Maria Pia Nucera. “Abbiamo di fronte quattro anni di lavoro per mettere i professionisti al centro del sistema economico del Paese” ha dichiarato il presidente Stella. “L’incertezza politica che sta attraversando il Paese non può, infatti, distoglierci dal nostro impegno di presidiare il cantiere delle riforme. I professionisti possono e devono dare un grande contributo per una profonda riorganizzazione delle Istituzioni dello Stato e della Pubblica Amministrazione; per l’innovazione del sistema produttivo e per l’internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi. Le competenze del professionista sono il pilastro di una rinascita culturale, economica e sociale del Paese” ha concluso Stella. “La classe politica e le altre forze sociali del Paese non possono più non tenerne conto”.

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Etica del lavoro e spazio della festa

Per gli antichi l’attività propria del saggio era la scholé, che i latini hanno tradotto otium, termine che indicava riposo,...

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Collaborazioni a progetto: Chiarimenti operativi con la Circolare n. 29

Collaborazioni a progetto: Chiarimenti operativi con la Circolare n. 29 Con la Circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012 si forniscono chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 in materia di collaborazioni a progetto. La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di ammissibilità di una co.co.pro., quali il risultato finale da raggiungere e la non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale. Sotto questo profilo, peraltro, la circolare riporta un elenco di attività che, comportando lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi”, risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione. http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/182249CE-5BDC-439F-9B87-6A3C0254A599/0/20121211_Circ_29.pdf

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La polizza infortuni per i liberi professionisti

A tutela propria e dei propri cari, il libero professionista può stipulare anche una Polizza Infortuni. Il verificarsi di un infortunio che limiti la capacità lavorativa del professionista, temporaneamente o definitivamente, può infatti incidere pesantemente sul suo tenore di vita e su quello dell’eventuale famiglia che dipendesse dal suo reddito. Poiché gli incidenti sono avvenimenti imprevedibili dai quali non è possibile difendersi in assoluto, la polizza infortuni resta il principale mezzo per ridurre il potenziale danno economico che può derivare da questi sfortunati eventi.

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Il regime “supersemplificato”

Possono aderire al regime “supersemplificato” i professionisti (e gli imprenditori individuali) che non possiedono tutte le caratteristiche richieste per poter applicare il regime dei minimi.

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Noi giovani ingegneri e la crisi Troppo choosy per restare

Gentile Ministro Fornero, eravamo ben consci che dopo la laurea non avremmo più trovato le opportunità di un tempo, che la gavetta iniziale sarebbe stata dura e lo stipendio basso, ma non ci siamo scoraggiati e abbiamo accettato tanti «primi impieghi» pur di incominciare, anche al limite della legalità e della deontologia professionale. Nelle aziende i neolaureati affrontano stage, contratti precari, co.co. pro che nascondono di fatto un tirocinio infinito che non approda mai a ruoli decisionali. La situazione non cambia nemmeno per chi trova posto negli studi, spesso è a partita Iva senza contratto con 500-700 euro di «onorario» comprensivo di malattia, previdenza, ferie, e una presenza richiesta di otto ore al giorno, impedendo al «neo-libero professionista» di cercarsi altri clienti. Difficilmente si dà la possibilità di crescita a quegli ingegneri che oggi vengono menzionati come «i giovani», ma che giovani non lo sono più, quelli che avevano entusiasmo e voglia di emergere ai quali è sempre stata messa davanti la fascia di lavoratori più anziani che ha fatto da «tappo» così come in politica fanno tutti i 70enni che conosciamo bene. Capiamo il momento sfavorevole, la crisi. Ma non capiamo perché spendiamo molto per formare i nostri talenti, ma non riusciamo poi a dare loro un adeguato inserimento lavorativo rischiando di vanificare i nostri sforzi e vederli emigrare: qui ci sentiamo sempre dire: «Dobbiamo formarti e quindi non possiamo pagarti». Poi varcati i confini torniamo ad essere gli ingegneri con le qualità che ci hanno reso famosi in tutto il mondo: senza esperienza vero,ma creativi, flessibili, e assolutamente preparati. Non capiamo perché anche dopo anni dalla laurea la musica non cambi, e ci rendiamo conto che è proprio la figura del professionista, dell’ingegnere, che ha perso smalto.Non ci servono nuove leggi, che per natura sono facilmente aggirabili, ma ci serve che la mentalità cambi. Abbiamo bisogno che si valorizzi il lavoro intellettuale che ora ha sempre più burocrazia e sempremeno «ingegno»; dobbiamo riprenderci quella creatività e la professionalità che ci hanno reso famosi in tutto il mondo. È ora che Governo e associazioni sinergicamente puntino alle generazioni future in modo concreto. Abbiamo la sensazione di essere in troppi e che nessuno sappia più dove metterci. Va regolato il numero di nuovi laureati in base al grado di assorbimento del mercato: le università, anche per il proprio tornaconto, hanno prodotto troppi ingegneri. Si stabilisca un reddito minimo garantito per i neo-laureati. Si promuovano le società che offrono ai giovani un percorso concreto che li veda stagisti, collaboratori, capi progetto ed infine partners come succede in molti paesi all’estero. Ci piacerebbe vedere la crisi come la considerava Einstein: un momento per rinascere, per sviluppare creatività, strategie nuove. Se talvolta non accettiamo un qualsiasi primo lavoro,macerchiamo di fare quello per cui abbiamo studiato, (ma si può dire anche investito) è perché sappiamo che magari guadagneremo un decimo di un portaborse e un centesimo di una velina, ma crediamo che le cose possano ancora cambiare e che in Italia i giovani talenti verranno di nuovo valorizzati. Ci sentiamo dire che siamo il futuro, il motore per ripartire dopo la crisi. Raccogliamo volentieri la sfida, ma sottolineiamo, signorMinistro, che se siamo effettivamente così «choosy» da non emigrare all'estero è solo perché amiamo il nostro Paese e vogliamo vederlo crescere anche grazie a noi. Mattia Fantinati, Ordine Ingegneri di Verona Commissione Giovani

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Pubblicato il Nuovo Statuto e Regolamento Generale di Previdenza per INARCASSA

A seguito dell'approvazione della Riforma Previdenziale di Inarcassa del 19/11/12, rendiamo disponibili il Nuovo Statuto e il Regolamento di Previdenza 2012 .

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RILEVAZIONE ISTAT: Retribuzioni di fatto e costo del lavoro

RILEVAZIONE ISTAT: Retribuzioni di fatto e costo del lavoro Nel terzo trimestre 2012 si rileva, per il complesso dell'industria e dei servizi, un incremento congiunturale dello 0,6% dell'indice destagionalizzato delle retribuzioni lorde per unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (Ula), al netto della cassa integrazione guadagni (cig). Le retribuzioni aumentano dello 0,6% nell'industria e dello 0,3% nei servizi. La crescita rispetto al terzo trimestre del 2011, misurata sull'indice grezzo, è pari al 2,1%. Nei primi nove mesi del 2012 l'indice grezzo è risultato superiore dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2011. L'indice destagionalizzato degli oneri sociali aumenta dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. L'indice grezzo cresce dello 0,3% rispetto allo stesso trimestre del 2011. La ridotta crescita degli oneri sociali è dovuta, tra l'altro, alla fruizione dello sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli importi corrisposti negli anni 2010 e 2011. L'indice del costo del lavoro segna un aumento congiunturale dello 0,4%. In termini tendenziali, la crescita dell'indice grezzo è pari all'1,7%. Nel confronto con lo stesso trimestre dell'anno precedente, l'incremento delle retribuzioni è del 2,5% nel settore industriale e dell'1,7% nei servizi. All'interno dell'industria la crescita tendenziale delle retribuzioni più marcata si registra nel settore manifatturiero (+2,3%). Nei servizi, l'aumento maggiore si rileva nel settore del trasporto e magazzinaggio (+4,9%) a seguito del pagamento di premi di risultato che nel 2011 erano stati erogati nel quarto trimestre da alcune grandi imprese.

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CONFPROFESSIONI: compensazione crediti P.A., riaprire ai professionisti

Compensazione crediti P.A., riaprire ai professionisti [News http://www.confprofessioni.eu/] Dopo la bocciatura in Commissione Industria del Senato, Confprofessioni presenta un nuovo emendamento alla Legge di Stabilita'. Il presidente Stella: "Pari dignita' con le imprese" “Noi andiamo avanti. Presenteremo un nuovo emendamento alla Legge di stabilità (AS. 3584) all’esame della Commissione Bilancio del Senato, affinché la compensazione dei crediti/debiti con la Pubblica Amministrazione sia estesa effettivamente anche ai liberi professionisti. Si tratta di una questione di principio, prima ancora che di equità sociale”. Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, non lascia cadere nel vuoto la bocciatura in Commissione Industria del Senato del provvedimento che estende anche ai professionisti le misure su certificazione e compensazione dei crediti con Enti locali, Regioni ed Enti Sanitari. “Un risultato che lascia l’amaro in bocca” dice Stella “che rischia di vanificare gli sforzi che abbiamo compiuto per veder riconosciuto un diritto dei professionisti. Ci siamo attivati presso il ministero dell’Economia e le commissioni parlamentari competenti per consentire ai professionisti la possibilità di certificare e compensare i loro crediti verso la P.A. La situazione è paradossale a causa di norme poco chiare. I liberi professionisti possono infatti certificare i loro crediti, come risulta ad esempio nella “Guida pratica alla certificazione dei crediti” pubblicata dalla Ragioneria dello Stato il 26 novembre 2012, ma non è prevista espressamente la compensazione”. “Adesso stiamo lavorando per ottenere dal Governo e dal Parlamento un’interpretazione autentica della Legge di Stabilità 2012 e del decreto legge 78/2010 in materia di crediti maturati verso la Pubblica amministrazione” aggiunge Stella “che va nella direzione di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad un albo professionale”. “Governo e Parlamento continuano a usare due pesi e due misure” aggiunge Stella. “Alla luce delle recenti disposizioni che hanno aperto il mercato dei servizi professionali alla concorrenza, non è più accettabile che la compensazione tra crediti e debiti con la pubblica amministrazione sia prevista a livello legislativo solo ed esclusivamente a vantaggio delle imprese. Chiediamo solo pari dignità con le pmi”. La decisione di escludere i professionisti dalla compensazione sarebbe dovuta ai maggiori oneri a carico dello Stato. Il ministro dell’Economia ha già stanziato 4 miliardi per il recupero dei crediti vantati delle pmi verso la pubblica amministrazione, ma secondo recenti dichiarazioni del sottosegretario all’Economia, Gianfranco Polillo, non c’è stata una considerevole domanda: “Abbiamo soldi in tesoreria ma nessuno li chiede”. Sulla copertura finanziaria del provvedimento, il presidente Stella sottolinea che “non si tratta di una disposizione che implica maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, poiché si tratta di debito dello Stato già consolidato, poiché i crediti vantati dai professionisti, non prescritti, sono certi, liquidi ed esigibili”.

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NEWSLETTER INARCASSA: le modifiche che partono dal 1 gennaio

NEWSLETTER INARCASSA: le modifiche che partono dal 1 gennaio INARCASSA con la NEWSLETTER n. 11 ha evidenziato le novità della riforma appena approvata. Contributi. Aliquota soggettivo a regime invariata: 14,5% del reddito professionale, a montante anche 0,5% “assistenziale”; quota volontaria: min 1 - max 8,5% (minimo € 180); eliminazione contribuzione del 3% oltre il tetto, fissato in € 120.000; pensionati iscritti versano il minimo (50%) utile per i supplementi di pensione; il contributo minimo passa ad € 2.250. Aliquota integrativo invariata (4%): retrocessione a previdenza del contributo integrativo in funzione dell’anzianità previdenziale all’1.1.2013: 2,00% fino a 10 anni; 1,75% da 10 a 20; 1,50% da 20 a 30; 1,00% oltre 30 anni; 2,00% se si va in pensione a 70 anni; nessuna retrocessione ai pensionati iscritti. I pensionati che continuano a lavorare versano il minimo (50%) senza retrocessione; il contributo minimo passa ad € 660; tetto alla retrocessione del contributo integrativo (pari a € 160.000 volume iva, per il 2013); eliminazione esenzione rapporti collaborazione tra professio-nisti (dall’1.1.2013 il 4% fra proff./società ingegneria/società professionisti è dovuto), introduzione deducibilità. Contributo di solidarietà: 1,00% su importo lordo pensioni in essere, escluso pensioni invalidità, inabilità e superstiti; 2,00% su importo lordo pensioni dei pensionati che continuano a svolgere la professione e per i pensionati di anzianità; durata: un biennio, con possibilità di proroga da parte del CND per valide motivazioni. Agevolazione giovani: invariata; possibilità di pagare contribuzione ridotta o intera; con 25 anni di contribuzione intera (anche non continuativi) accredito figurativo della contribuzione (per i periodi di riduzione) a carico d’Inarcassa. Pensioni. Anzianità. Solo per coloro che a) al 5.3.2010 vantavano almeno 55 anni d’età e 30 anni d’anzianità Inarcassa: requi-siti di accesso invariati (58 anni d’età e 35 anni d’anzianità; domanda entro 12 mesi dalla maturazione dei requisiti e cancellazione dall'Albo entro 6 mesi dalla domanda); b) avendo 58 anni d’età e 35 d’anzianità, entro il 31/12/2012 raggiungono le quote previste dalla previgente normativa (domanda entro 31/12/2013 e cancellazione dall’Albo entro 6 mesi dalla domanda). Sistema di calcolo pro rata. Decorrenza pensione: finestre art. 59, commi 6, 8, 20, L. n. 449/97. Vecchiaia Unificata. Età pensionabile: dagli attuali 65 anni, elevazione di 3 mesi/anno, fino a 66 anni; al raggiungi-mento dei 66 anni previsto adeguamento a speranza di vita; possibilità d’anticipare il pensionamento dai 63 anni (senza cancellarsi da Ordine) o posticiparlo fino a 70 con riflessi sull’importo di pensione: negativi nel 1° caso (coeffi-cienti riduzione) o positivi nel 2° caso. Anzianità contributiva: dagli attuali 30 anni, elevazione di 6 mesi/anno, fino ad arrivare a 35 anni; non è prevista un’anzianità contributiva minima a 70 anni d’età. Sistema di calcolo: pro rata. Per pensionamento posticipato a 70 anni, senza requisito contributivo minimo, sistema di calcolo contributivo puro. Ai superstiti (matrimoni ultra 70enni). In presenza di: età al matrimonio del dante causa > 70 anni; differenza d’età tra coniugi > 20 anni; assenza figli minori, studenti o inabili, nati dal matrimonio, aventi diritto a pensione, la pensione ai superstiti è ridotta del 10% in ragione di ogni anno, di durata del matrimonio, mancante rispetto al numero di 10. Sistema di Calcolo Pro rata. Quote: - Retributiva: per annualità fino al 2012 - media redditi (migliori 22 su ultimi 27) rivalutati. Se numero redditi < 27, la media è computata escludendo un reddito ogni 5 anni d’anzianità maturata, fino ad un max di 4; - Contributiva: dal 1°gennaio 2013 e per annualità dal 2009 al 2012 sotto soglia reddituale. Fattori: 1) Montante dei contributi accreditati (soggettivi + integrativi in quota parte + facoltativi e figurativi); 2) Tasso rivalutazione contributi pari alla media quinquennale del monte redditi professionali iscritti Inarcassa; 3) Coefficiente Trasformazione = all’anno di nascita e all’età di pensionamento. P = Mc x Ct ove Mc = Montante contributivo; Ct = Coefficiente di trasformazione. Pensione Minima (€ 10.423) requisiti: anzianità contributiva minima (35 anni a regime ad eccezione pensioni invalidità, inabilità ed indirette ai superstiti); superamento della prova dei mezzi (ISEE pensionando < € 30.000/anno, rivalutati); importo riconosciuto è il minore tra € 10.423 (rivalutati) e la media dei redditi professionali rivalutati degli ultimi 20 anni. Non dovuta in caso di: pensionamento anticipato (anzianità, vecchiaia anticipata) e posticipato a 70 anni senza maturazione requisito contributivo minimo; pensione contributiva, di totalizzazione e di altro ente. L'architetto Giuseppe Santoro evidenzia al termine della NEWS LETTER che le dimensioni della news non consentono l’esaustività e l’approfondimento di tutte le nuove norme (per cui sono ossibili incomprensioni e fraintendimenti). Inarcassa procederà a breve ad una diffusa campagna d’informazione.

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PMI/brevetti: al via i finanziamenti, risorse fino a 300 mln

PMI/brevetti: al via i finanziamenti, risorse fino a 300 mln 05 December 2012 È operativa da la linea di credito riservata ai brevetti del Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI),strumento creato dal Ministero dello Sviluppo Economico per agevolare il finanziamento di progetti innovativi basati sullo sfruttamento industriale di titoli della proprietà industriale (brevetti, disegni e modelli). Con il FNI, dopo le iniziative riservate ai disegni e modelli, il MiSE mette a disposizione una garanzia che permetterà di favorire la concessione di finanziamenti da parte delle banche selezionate per circa 300 milioni di euro, favorendo l’accesso al credito delle imprese e riducendo i costi del finanziamento. I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, con durata fino a 10 anni e nessuna garanzia personale o reale sarà richiesta all’impresa. Per avere maggiori informazioni le imprese possono fare riferimento alle sezioni dedicate al Fondo Nazionale Innovazione dei siti internet di Mediocredito Italiano, Unicredit e Deutsche Bank dove sono anche indicati i punti informativi appositamente istituiti dalle tre banche sull’intero territorio nazionale e dove sarà possibile avere ulteriori informazioni anche per la presentazione delle domande di finanziamento. Maggiori informazioni sul sito uibm.gov.it CONTATTI: Unicredit: numero verde 800 178051 - casella di posta elettronica: softloansinnovazione-Italia@unicredit.eu Mediocredito Italiano: numero verde 800 530701 - casella di posta elettronica: nova@mediocreditoitaliano.com Deutsche Bank: numero verde 800123712 - casella di posta elettronica: fondoinnovazione.brevetti@db.com

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Accordo CONFPROFESSIONI: ridotti gli intervalli per i contratti a termine negli studi professionali

Confprofessioni sigla il verbale di accordo per ridurre i tempi per il rinnovo dei contratti a termine. Negli studi professionali si riducono i tempi per il rinnovo dei contratti a termine. La Riforma del Lavoro (Legge 92/2012) aveva infatti modificato la lunghezza dell’intervallo obbligatorio tra duecontratti a termine consecutivi, pena l’obbligo per il datore di lavoro di stipulare il secondo a tempo indeterminato.La legge preesistente (D.lgs. 368/2001) dava attuazione alla Direttiva 1999/70/CE sullavoro a tempo determinato, stabilendo il termine di 10 giorni in caso di contratto di durata massima sei mesi e di 20 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi. Il ministro del Welfare Elsa Fornero, con la Riforma del Lavoro, ha invece innalzato questo intervallo di tempo a 60 e 90 giorni rispettivamente, con l’obiettivo di disincentivare le forme contrattuali precarie. Per rendere più flessibile l’obbligo è intervenuto il Decreto Sviluppo (Legge 83/2012), dando la possibilità di modificare la durata dell’intervallo obbligatorio tra due successive assunzioni a termine: abbreviabile in presenza di accordi nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Una recente circolare del ministero del Lavoro ha infine chiarito che le pause obbligatorie fra contratti a termine possono sempre essere ridotte, in base adaccordi fra sindacati e imprese. Di qui l'accordo siglato da CONFPROFESSIONI. A partire dal 28 novembre 2012 gli studi e le aziende che applicano il Ccnl siglato da Confprofessioni e da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, nel caso di assunzione di un lavoratore con contratto a termine, dovranno rispettare un intervallo di 30 giorni se il contratto a termine scaduto è superiore a sei mesi, ovvero 20 giorni se il contratto a termine scaduto è inferiore a sei mesi. È quanto stabilisce il verbale di accordo siglato il 28 novembre scorso da Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore, che dà attuazione al decreto sviluppo (dl 83/2012) che attribuisce ai contratti collettivi la possibilità di ridurre gli stacchi temporali tra un contratto a termine e un altro originariamente previsti dalla riforma Fornero in 90 e 60 giorni. “Il settore degli studi professionali necessita di regole che consentano nell’ambito del lavoro a tempo determinato una riduzione dei tempi tra un contratto e l’altro” commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. “Seguendo questa logica, abbiamo individuato in tempi record uno strumento che risponde all’esigenza di flessibilità dei professionisti-datori di lavoro e allo stesso tempo assicura maggiore continuità, in un ottica di stabilizzazione e di fidelizzazione ai rapporti di lavoro nel settore degli studi professionali”.

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IL MESTIERE DEL COSTRUIRE: Liberalizziamo le idee, non i compensi

“Liberalizziamo le idee, non i compensi” 28 Novembre 2012 L’intervento del Presidente della Fondazione, arch. Andrea Tomasi a “IL MESTIERE DEL COSTRUIRE”. Roma ? MAXXI ? 28 novembre 2012. La Fondazione nasce quale atto concreto, positivo, del Comitato Nazionale dei Delegati ? l’organo di governo di Inarcassa ? per dare, in un momento di enorme difficoltà, una risposta sostanziale, tangibile, al palese malessere, (ma meglio sarebbe definirlo, mi si perdonerà la facile citazione, il grido di dolore) degli architetti e degli ingegneri italiani che vivono esclusivamente di libera professione. In sintesi, quelli iscritti a Inarcassa. Sono oltre 160.000, un numero veramente rilevante, enorme. Già questo numero ci dà la misura di quanto effettiva sia la difficoltà di accesso alla nostra professione: senza addentrarsi nelle statistiche, basti pensare che ci sono più architetti in Italia che negli Stati Uniti; in Italia c’è un architetto ogni 400 abitanti, in Francia uno ogni 2.500, in Inghilterra uno ogni 5.000. Già prima dell’attuale crisi globale, che si è riverberata con particolare negatività sul nostro Paese, la situazione generale del nostro essere liberi professionisti era critica, ma oggi è veramente drammatica. E dico questo con un certo imbarazzo. Alla nostra natura, infatti, non sono propri i pubblici lamenti, le lagnanze, né tantomeno manifestazioni eclatanti: gli architetti e gli ingegneri che vivono di sola libera professione hanno sempre operato, anche nei momenti di difficoltà, silenziosamente, cercando di superare attraverso il proprio lavoro le crisi e i periodi difficili degli ultimi quarant’anni. Oggi, purtroppo la situazione è veramente molto grave: oltre 160.000 architetti e ingegneri che vivono solo di libera professione non ce la fanno più ed è giunto il momento di evidenziarlo pubblicamente. Come tutte le altre realtà economiche, anche noi infatti attendiamo quelle risorse capaci di far ripartire il motore del lavoro e dello sviluppo, consapevoli che proprio il nostro mondo, quello del mestiere di costruire, (ma oggi forse meglio sarebbe parafrasare con il mestiere di ricostruire) è sempre stato fondamentale pilastro della nostra economia oltre che, come ci è stato appena ricordato, della nostra storia. Ma il nostro non è un semplice “battere cassa”, vi sono attività che Governo e Parlamento possono mettere in campo, non tanto ?o non solo? per aiutare noi, ma per cercare di riscoprire e ridare alle Amministrazioni appaltanti quel ruolo di “principe” auspicato nell’augurio finale dal prof. Daverio. Anche qui potremmo dire: modifichiamo i princìpi per riscoprire i principi. In primis, vi è senz’altro necessità di una completa revisione del D.Lgs. 163 del 2006, meglio noto come Codice degli Appalti, per gli aspetti che riguardano l’affidamento degli incarichi professionali (mi si perdonerà, ma io persevero a chiamarli così, anche se, oggi, la definizione corretta dovrebbe essere: appalto di servizi di ingegneria) . Il vulnus del 163 sta proprio in questo: nell’aver fatto, per la normativa di affidamento degli incarichi professionali, un sostanziale “copia/incolla” delle modalità previste per gli appalti dei lavori. Ma chi mai, per scegliere un avvocato che lo difenda in giudizio o un medico che lo guarisca, lo selezionerebbe su basi essenzialmente economiche o, peggio, col criterio del prezzo più basso? Certamente non il principe, ma neppure il tanto abusato “buon padre di famiglia”. Noi tutti conosciamo bene la genesi di questo, che origina da lontano, dal 1992, con la Direttiva Servizi; forse non tutti abbiamo presente che, nel tempo, molti altri Stati membri hanno però calibrato differentemente le modalità di affidamento degli incarichi professionali rispetto all’appalto dei servizi più diversi, come quelli di pulizia, di mensa, e così via. Quindi, come ormai spesso accade, nel nome di un mal compreso diktat europeo assumiamo acriticamente norme e comportamenti che si rivelano poi assolutamente controproducenti rispetto ai risultati che ci prefiggiamo. Un esempio su tutti: ? nel 2003, con grande enfasi mediatica, sono state di fatto depotenziate le tariffe professionali, eliminando il vincolo del rispetto dei minimi tabellari; ? nel 2012, con altrettanta enfasi, si sono addirittura cancellate le tariffe, non solo, se ne è vietata anche la semplice citazione. Questo per poi, solo qualche mese dopo, reintrodurle, se non altro per determinare il valore del lavoro professionale. Cambia solo il nome sono diventate “parametri”. Tutta questa attività è stata fatta dai vari governi richiamandosi ai valori messianici della libera concorrenza e della necessità di liberalizzazione del mercato professionale richiesteci dall’Europa comunitaria. Peccato, però, che, se andiamo a vedere lo Stato di riferimento per eccellenza delle qualità comunitarie, la Germania, veniamo a sapere che lì non solo le tariffe professionali esistono ancora, ma sono minimi tariffari inderogabili e che, recentemente, esse sono state complessivamente riviste, riadeguandole ai nuovi costi ed ai nuovi servizi che la complessità dell’agire professionale oggi richiede. Ma questo ha una sua precisa e logica motivazione: i governanti tedeschi ?ma non solo loro hanno ben valutato e compreso che l’attività professionale è una attività intellettuale che si sviluppa per il 90% dal lavoro di persone, non di capitali e non di merci e che, quindi, essa deve essere garantita al pari di quanto universalmente previsto per il lavoro dipendente. Tutto ciò senza tralasciare il fatto che i Tedeschi, pur in condizioni più favorevoli delle nostre, hanno verificato l’assoluta inesistenza di un mercato propriamente detto, posta la innegabile sproporzione esistente tra Domanda ed Offerta. Ma in Italia la situazione è ben più drammatica. Come la storia dimostra (pensiamo solo alla citazione, seppur d’epoca molto lontana, richiamataci dal prof. Daverio ) gli architetti e gli ingegneri non si sono mai dimostrati tetragoni al confronto: si sono tradizionalmente cimentati nella competizione, ma hanno messo in gioco le proprie idee, non i compensi. Liberalizziamo le idee, non i compensi. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle, come tutti gli Italiani, (forse noi un po’ di più?) i diversi decreti che si sono succeduti; e fra questi anche quello della revisione della spesa pubblica, la nota spending review. In tutta onestà, come architetti e ingegneri che vivono di sola libera professione, coltivavamo la speranza che, nella riorganizzazione della spesa pubblica, venisse finalmente e definitivamente eliminata una voce rilevante e assolutamente ingiustificata. Mi riferisco all’incentivo che viene corrisposto agli uffici tecnici pubblici per le attività professionali interne. In primo luogo è oggettivamente difficile comprendere perché, per svolgere solo e unicamente il proprio lavoro, proprio quello e solo quello per cui si è stati assunti, e nel normale orario quotidiano, si possa percepire un incentivo. Un incentivo non irrilevante: il 2% del valore dei lavori da eseguirsi. Questo incentivo del 2%, ultima tariffa garantita rimasta nel mondo professionale, vale ogni anno più di 500 milioni di Euro. Non desti stupore come, in un momento di riordino della spesa pubblica noi, forse ingenuamente, sperassimo potesse costituire una consistente voce di risparmio. Ma così non è stato. Sul tema della P.A., più in generale, noi speriamo che, nell’auspicata prosecuzione del riordino, ci si convinca della necessità che il pubblico svolga i compiti ad esso esclusivamente demandati, evitando, quindi, di fare ciò che fa ?molte volte meglio? il privato. In particolare è incomprensibile che le pubbliche amministrazioni si dotino di uffici tecnici per progettare e dirigere opere, perché ciò inevitabilmente comporta la creazione di strutture rigide e sempre costosissime, e questo a prescindere dalla mole del lavoro realmente svolto. Noi riteniamo che il pubblico debba essere ben strutturato, veloce ed efficiente nell’attività di programmazione delle opere, attività che oggi costituisce il vero tallone d’Achille dei Lavori Pubblici, così come nell’azione di controllo, lasciando tutto il resto all’ambito privato. Infine, ultimo tema, ma non certo per importanza, è quello dell’enorme confusione di ruoli che contraddistingue il nostro mondo, il nostro modo di essere professionisti. Dopo tanti, tanti anni di dibattito sulle professioni ordinistiche e sulle loro regole, la nuova recente legislazione è stata, almeno per noi, fortemente deludente: la portata delle novità introdotte, onestamente, non richiedeva cotanta gestazione. Noi ci aspettavamo un atto di chiarezza: la netta e palese distinzione tra coloro che svolgono la professione di architetto e di ingegnere in prima persona, assumendosene tutte le responsabilità ed i rischi che ne conseguono, e coloro che, numero non irrilevante, rimangono iscritti agli Ordini con le motivazioni più diverse: per ragioni culturali, o affettive, per giusto orgoglio, per non precludersi una qualche opportunità, perché la quota non ha costi proibitivi… tutti soggetti, insomma che nella vita fanno altro. Vi sono molti modi di essere ingegnere o architetto, tutti di pari dignità, ma per una serie di ragioni, non ultimo anche di ordine fiscale e previdenziale, è opportuno vi sia una distinzione tra i diversi modi di fare l’architetto o l’ingegnere. All’interno di questa confusione di ruoli, infine ve ne è una ulteriore, ben più grave e inaccettabile: quella che vede pubblici dipendenti esercitare atti di libera professione. Qualche mese fa è stata sollevato un caso mediatico circa il lavoro libero professionale svolto da pubblici dipendenti in assenza della debita preventiva autorizzazione. Ma il problema non è la mancata autorizzazione al dipendente pubblico per svolgere un secondo ? o un terzo? lavoro, il vero tema è che è assolutamente inammissibile che il pubblico dipendente, che già gode di tutte le garanzie giustamente destinate al lavoro subordinato, possa svolgere altri lavori oltre a quello per il quale è stato assunto. E questo è inaccettabile, al di là di qualsiasi altra considerazione, perché, com’è ben noto, il secondo lavoro viene spesso svolto in pesanti situazioni di conflitto d’interesse malamente mascherate. Questo presupposto di incompatibilità trova applicazione anche per tutti i soggetti in parttime: è incomprensibile che venga concesso il part?time al pubblico dipendente, architetto o ingegnere, per poi consentirgli poi di fare il libero professionista, ponendolo quindi nella condizione di essere al mattino controllore ed al pomeriggio al lavoro nel proprio studio. Tanti uffici pubblici pullulano di “turnisti” che fanno atti di libera professione in posizione di assoluto privilegio. Questo è veramente insopportabile, questo è veramente scandaloso. Al pubblico dipendente deve essere, come peraltro le norme generali prevedono, assolutamente vietata qualsiasi attività all’esterno dell’Ente di appartenenza; il part?time, quando concesso, deve prevedere il divieto assoluto all’esercizio professionale. Su tutto questo, ma evidentemente non solo, la Fondazione si impegnerà a fondo. Per fare ciò, però, abbiamo bisogno del sostegno dei colleghi, che invitiamo ad iscriversi numerosi, come invitiamo ad aderire tutti coloro, Enti e Società, che hanno a cuore il nostro mondo. Grazie.

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Etica della relazione nel lavoro in team: la buona comunicazione

Oggi è dunque poco frequente che il lavoro dell’ingegnere si realizzi senza una collaborazione con altri: si pensi alla realizzazione di progetti e documenti, che richiede più coautori; o alla responsabilità condivisa nella gestione dei lavori. Nel concetto di professionalità rientrano pertanto una serie di abilità relazionali e comunicative, così come nell’etica del lavoro è compresa anche un’etica della relazione.

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Consigli di Disciplina degli Ordini: c'è il regolamento

consigli di disciplina territoriali per gli ingegneri: c'è il regolamento Via libera allo schema di regolamento relativo alle modalità di designazione dei componenti dei consigli di disciplina territoriali per gli ingegneri. Dopo il sì arrivato dal ministro della Giustizia Paola Severino, infatti, il testo è pubblicato oggi nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia dopo che il Consiglio di categoria ha apportato le richieste di modifica avanzate dal guardasigilli. Il testo http://www.bv.ipzs.it/bv-pdf/003/MOD-BP-12-071-222_1634_1.pdf estratto Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2012 Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali dell’Ordine degli Ingegneri, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Art. 2 (Consigli di disciplina territoriali) 1. Presso i Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo. 2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine degli Ingegneri. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. 3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti è prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri. I Collegi di disciplina, ove costituiti, sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. L’assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina territoriale. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all’Albo, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità d’iscrizione all’Albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all’Albo, dal consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all’Ordine. 4. I Consigli di disciplina territoriali operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. 5. Le riunioni dei Consigli di disciplina territoriali hanno luogo separatamente da quelle dei Consigli territoriali. 6. I compiti di segreteria e di assistenza all’attività dei Consigli di disciplina territoriali sono svolti dal personale dei Consigli territoriali dell’Ordine. 7. Le spese relative al funzionamento dei Consigli di disciplina territoriali, incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dei Consigli territoriali dell’Ordine. Art. 3 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica) 1. La carica di consigliere dei Consigli di disciplina territoriali è incompatibile con la carica di consigliere, revisore o qualunque altro incarico direttivo del corrispondente Consiglio territoriale e con la carica di consigliere del Consiglio Nazionale. 2. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, inclusa la sospensione dall’Albo per il mancato versamento della quota di iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 5, comma 8. Art. 4 (Requisiti di onorabilità e professionalità) 1. I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Consiglio territoriale. 2. Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale. 3. La candidatura è presentata secondo procedure e modalità stabilite dal Consiglio Nazionale e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura un curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale. La mancata allegazione del curriculum vitae determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione. 4. All’atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità: - di essere iscritti all’Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni; - di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine; - di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale dell’Ordine; - di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; - di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura. 5. È facoltà del Consiglio territoriale di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all’Albo. Per i componenti dei Consigli territoriali di disciplina non iscritti all’Albo, la scelta dei soggetti da inserire nell’elenco di cui al successivo articolo 5, comma 1, avviene ad opera del Consiglio territoriale d’intesa con l’interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: - iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche; - esperti in materie giuridiche o tecniche; - magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione. Articolo 5 (Nomina) 1. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati al Consiglio di disciplina, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare. Almeno due terzi dei componenti l’elenco dei candidati deve essere iscritto all’Albo; il numero dei candidati della sezione B deve essere almeno doppio rispetto al numero dei consiglieri iscritti alla sezione B nel corrispondente Consiglio territoriale. 2. Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali devono essere iscritti all’Albo. Il numero dei componenti della sezione B dell’Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale. I giudizi disciplinari riguardanti i soggetti iscritti alla sezione B dell’Albo sono assegnati d’ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell’Albo, i giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla stessa sezione dell’Albo sono assegnati al Consiglio di disciplina dell’Ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla sezione B dell’Albo. 3. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui all’articolo 4, comma 2 del presente regolamento, o il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio territoriale procede d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di candidati necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 4 del presente regolamento. 4. Dopo la sua compilazione, l’elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. 5. L’elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale del circondario individuato a norma dell’articolo 4, comma 1 del presente regolamento, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge, affinché provveda a nominare senza indugio i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all’Ordine, sulla base dei rispettivi curricula professionali. 6. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale è immediatamente comunicata agli uffici del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell’organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio territoriale e del Consiglio Nazionale, in formato aperto e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. 7. Entro quindici giorni dalla pubblicazione dei nominativi ai sensi del precedente comma 6, il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo, ovvero, qualora sia nominato anche un solo componente non iscritto all’Albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica, procede alla convocazione e all’insediamento del Consiglio di disciplina territoriale. 8. All’immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede attingendo dall’elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l’ordine da quest’ultimo individuato. Per ogni consigliere proveniente dalla sezione B dell’Albo vi è l’obbligo di individuare un componente supplente. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio territoriale, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 4 del presente regolamento. Il Presidente del Tribunale competente procederà alla scelta del nuovo consigliere attingendo dal suddetto elenco. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto della legge. 9. Qualora il numero degli iscritti all’Ordine territoriale sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede. Art. 6 (Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse) 1. Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura civile, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall’articolo 52 del codice di procedura civile e dalle pertinenti disposizioni che regolano l’esercizio della funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo degli Ingegneri. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina. 2. Ai fini dell’individuazione delle situazioni di conflitto di interessi si applica l’art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 215. Integra la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, l’aver intrattenuto rapporti lavorativi o l’aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l’avvio del procedimento. Art. 7 (Disposizioni transitorie) 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l’invio da parte dei Consigli territoriali dell’Ordine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente, dell’elenco dei candidati predisposto ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell’Ordine eletti successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. 2. Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali la funzione disciplinare è svolta dai Consigli territoriali dell’Ordine, in conformità alle disposizioni vigenti. 3. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina territoriali sono regolati in base al precedente comma 2. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare. 4. Il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina. Articolo 8 (Entrata in vigore e pubblicità) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

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Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2011 al 30/04/13

Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2011 al 30/04/13 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato - nella riunione del 19 ottobre u.s. - di consentire che il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, previsto per il 31/12/2012, possa essere versato entro il 30/04/2013 con l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 2% fisso. I professionisti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2011, tramite l'apposita funzione su Inarcassa On line, e versare l’importo corrispondente entro e non oltre il 30 aprile 2013. Il versamento entro la scadenza suddetta non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo al 2% fisso d’interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa unitamente alla prima o alla seconda rata dei minimi contributivi 2013. Il ritardo di pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine del 30/04/2013 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dall’1/01/2013 al momento del pagamento.

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