Ascensore in condominio: Bonus Barriere 75% valido fino a fine anno
Il Bonus Barriere al 75% vale per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per determinate tipologie di lavori (ad es. installazione di ascensori esterni): qualora l'intervento riguardi un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà
Il Bonus Barriere Architettoniche al 75% vale per spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, e per lavori sostenuti in condominio bisogna rifarsi ai millesimi di proprietà: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta pubblicata su "La Posta di Fisco Oggi".
In un condominio, infatti, sarà realizzato un ascensore esterno con inizio dei lavori entro il 31/12/2025 e completamento nel 2026.
Bonus Barriere Architettoniche 75%: per quali lavori?
Si tratta della detrazione edilizia prevista dall'art.119-ter del DL Rilancio (34/2020), in materia di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche (es. installazione di ascensori o rampe).
In particolare, per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è prevista una detrazione Irpef, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, del 75%.
Tra le tipologie di interventi agevolabili, segnaliamo:
- l'installazione di ascensori, montacarichi, elevatori esterni all'abitazione;
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari;
- la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di disabilità grave.
La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
Rientrano, comunque, nel Bonus Barriere 75% gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
Bonus Barriere Architettoniche: 75% di detrazione fino al 31 dicembre 2025
Il Bonus Barriere Architettoniche è al 75% fino al 31 dicembre 2025 e si può prendere per interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche come ad esempio l'installazione di ascensori o la sostituzione dei gradini con le rampe.
LEGGI L'APPROFONDIMENTO
Interventi in condominio: come si ripartisce il bonus
Il Fisco evidenzia che in base al DL 39/2024, la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo variabile in base al numero delle unità immobiliari.
Qualora l'intervento riguardi un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.
Al momento, il bonus è previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
I tetti di spesa
Ricordando che, dal 1° gennaio 2025, i limiti massimi detraibili si calcono 'anche' in funzione del reddito, vediamo come funziona a livello di 'tetti di spesa' il Bonus Barriere Architettoniche.
La detrazione del 75% sulle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità unifamiliari dentro edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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