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Barbecue amovibili, in muratura, prefabbricati: tra edilizia libera, CILA e permesso. Si può demolire?

Tar Salerno: le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate ove non riconducibili all'art. 6, comma 1, del dpr 380/2001, sono assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori (CILA) e, come tali, non sono in ogni caso sanzionabili con la demolizione che si commina solo, e tuttora, per gli interventi assoggettati a permesso di costruire

Il barbecue 'abusivo' si può demolire? E ancora: quali sono le opere che, anche se mai 'denunciate', non rischiano mai la ruspa?

Alcune risposte sono contenute nella recentissima sentenza 1964/2021 del 20 settembre scorso del Tar Salerno, che ha a che fare con il ricorso contro l'ordine di demolizione impartito da un comune nei confronti di un barbecue.

 

Barbecue: quale titolo edilizio serve?

Il Tar da ragione al ricorrente, per lo meno su questo tipo di barbecue in elementi di cemento prefabbricato, posizionato su un basamento di cemento nel giardino a monte del fabbricato, di dimensione alla base 1,00 m. x 1,00 m. circa ed altezza 1,50 m. circa, che è un'opera realizzabile mediante semplice CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), e, in quanto tale, sanzionabile con mera sanzione pecuniaria (art. 6-bis, comma 5, dpr 380/2001) e mai con la demolizione.

L'art.6 del dpr 380/2001, infatti, stabilisce che "le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici" costituiscono opere realizzabili secondo il regime dell'attività edilizia libera e non richiedono dunque alcun titolo abilitativo.

Ma quali sono queste opere? Esemplificativamente, ci rientrano piccole strutture come altalene, scivoli, dondoli, panche, tavoli da picnic, cuccia del cane, casetta gioco bimbi, barbecue rimovibili, vasi e fioriere mobili, e simili, ovvero tutti manufatti strutturalmente non ancorati al suolo e comunque destinati alla più comoda fruizione di aree pertinenziali di edifici. 

Peraltro le installazioni esterne fisse, in muratura o prefabbricate (quali fioriere, fontane ornamentali, forni esterni in muratura o prefabbricati, gazebo), ove non riconducibili all'art. 6, comma 1, del dpr 380/2001, ma in passato ricomprese comunque nel medesimo art. 6, commi 2, 3 e 4, devono ritenersi ora assoggettate a previa comunicazione di inizio lavori (e, prima, a DIA o SCIA), e, come tali, non sono in ogni caso sanzionabili con la demolizione che si commina solo, e tuttora, per gli interventi assoggettati a permesso di costruire.

Barbecue amovibili, in muratura, troppo grandi: tra edilizia libera, CILA e permesso. Si può demolire?

Barbecue: rimovibili senza niente, in muratura con la CILA, troppo grandi...non sono barbecue!

Riepilogando:

  1. i piccoli barbecue rimovibili (arredo da giardino) non richiedono alcun titolo edilizio (AEL);
  2. i barbecue in muratura o prefabbricati (cd. forni esterni) possono richiedere la CILA;
  3. i grandi barbecue in muratura possono, in alcuni casi, richiedere il permesso di costruire semplicemente perché perdono la loro classificazione originale, diventando "nove costruzioni". Qual'è però la discriminante? Se l'opera non ha alcun vincolo pertinenziale con l’edificio principale poiché diretta a soddisfare un’esigenza che è diversa da quella riconducibile all’abitazione, è da considerarsi nuovo volume non precario in quanto non destinato a soddisfare una esigenza contingente anche se relativa ad alcuni periodi dell’anno ed al di là della facile e rapida rimovibilità. Serve, quindi, una rilevante alterazione della sagoma e del prospetto dell'edificio principale. In questo caso, senza il permesso, si arriva alla demolizione.

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