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Bonus barriere architettoniche 75%: l'edificio deve esistere, niente detrazione per interventi in corso d'opera

Agenzia delle Entrate: non è possibile richiedere la nuova detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati in fase di costruzione di un immobile

Il Bonus Barriere Architettoniche al 75% è un'agevolazione fiscale nuova, figlia dell'ultima legge di bilancio (234/2021,che ha introdotto l'art.119-ter al DL Rilancio) e che si è aggiunta alle altre due possibilità attualmente esistenti a livello di incentivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, il Superbonus 110% (per alcune determinate tipologie) e il Bonus Ristrutturazioni classico.

Sul tema, è senz'altro interessante l'ultima risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate - su La Posta di FiscoOggi - ad un contribuente che ha posto un quesito sull'agevolazione sopracitata.

Bonus Barriere 75%: l'edificio deve già 'esistere'

Il Fisco evidenzia che, come prevede lo stesso articolo 119-ter del DL 34/2020, il Bonus barriere Architettoniche 75% è previsto solo per l’anno 2022, spetta a condizione che gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche siano realizzati in edifici “già esistenti”.

È necessario, inoltre, che i lavori rispettino i requisiti indicati nel decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

Incentivi per le Barriere architettoniche: il quadro aggiornato a settembre 2022

La possibilità di detrarre le spese per l’installazione di ascensori o di introdurre misure per l’abbattimento è passata nell’ultimo anno dalla fruizione di un’aliquota al 50%, fino a quella del 75% e 110%.


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Interventi 'in fase' di costruzione o demolizione e ricostruzione: niente da fare

L’agevolazione - conclude l'Agenzia delle Entrate - non può essere richiesta, quindi, né per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per i lavori realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (circolare dell’AdE n. 23/2022, paragrafo 3.5).

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