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Bonus edilizi, senza bonifico parlante non è la fine: può bastare il bonifico ordinario

In caso di bonifico bancario ordinario e non 'parlante', il contribuente può comunque beneficiare della detrazione fiscale a condizione che sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa beneficiaria del pagamento.

E' più o meno un must: per beneficiare delle detrazioni edilizie - ad esempio Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus - è necessario procedere al pagamento con bonifico parlante.

Ma se, per errore, abbiamo usato il bonifico ordinario, siamo spacciati o c'è ancora speranza?

L'Agenzia delle Entrate ci solleva un po' il morale, in una recente risposta pubblicata su 'La Posta di FiscoOggi', ricordandoci che - in caso di non utilizzo del bonifico parlante - possiamo comunque prendere l'agevolazione, sempre che disponiamo di una dichiarazione speciale dell'impresa che ha eseguito i lavori, e alla quale abbiamo inviato il bonifico.

Bonifico ordinario: quando è ok per beneficiare dei bonus edilizi. Serve una dichiarazione speciale

La spesa sostenuta lo scorso anno per lavori agevolabili non risulta nella dichiarazione precompilata perché il pagamento è stato effettuato tramite bonifico ordinario anziché con bonifico parlante. E' ancora possibile usufruire della relativa detrazione?

Il Fisco evidenzia ch se, per errore, il pagamento è stato effettuato con un bonifico che non riporta tutti i dati richiesti dalla normativa e non è possibile ripetere l’operazione, il contribuente può comunque beneficiare della detrazione fiscale a condizione che sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa beneficiaria del pagamento.

In tale dichiarazione, l’impresa deve attestare che le somme ricevute sono state regolarmente contabilizzate e correttamente considerate ai fini della determinazione del proprio reddito d’impresa.

La dichiarazione deve essere conservata ed esibita al Caf o al professionista abilitato al momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi, nonché presentata agli uffici dell’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta di controllo (circolare n. 43/2016).

Bonifico parlante: quali dati?

In ogni caso, saremmo evidentemente più 'sicuri' eseguendo un pagamento tramite bonifico parlante, dal quale deve risultare:

  • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di
    recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il
    bonifico);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

La proroga delle detrazioni al 50% per le abitazioni principali

Ricordiamo, al volo, che le aliquote di Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus sono state confermate dalla Legge di Bilancio 2026 al 50% per un altro anno per le abitazioni principali, mentre si scende al 36% per le altre abitazioni.

Le detrazioni fiscali per la casa, Ecobonus incluso, sono quindi:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2026 se esse siano inerenti a prime case (titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • del 36% per le spese sostenute nel 2026 inerenti alle altre case (dalla seconda casa in poi).

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