Ecobonus: se il bonifico è incompleto come si salva l'agevolazione?
Se, per errore, non siano stati indicati sul bonifico dei lavori di efficientamento energetico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.
Sappiamo che per beneficiare delle detrazioni edilizie - ad esempio Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus - è necessario procedere al pagamento con bonifico parlante.
Dal bonifico deve cioè risultare:
- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione; - il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il
bonifico); - il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Ma cosa succede se, per sbaglio, si procede con bonifico ordinario invece che con bonifico parlante, oppure se il bonifico è incompleto? Si può comunque salvare il bonus?
A questa domanda ha risposto di recente l'Agenzia delle Entrate, fornendo chiarimenti a un contribuente su "La Posta di Fisco Oggi".
Bonifico parlante e detrazione per risparmio energetico: la problematica
Il contribuente rivela di aver eseguito, nel proprio appartamento, alcuni interventi finalizzati al risparmio energetico pagando la relativa fattura con bonifico ordinario anziché con il bonifico “parlante” richiesto per avvalersi della detrazione fiscale. È possibile rimediare per fruire dell’agevolazione?
Bonifico incompleto? Come rimediare
Il Fisco spiega che qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al Caf in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
La proroga delle detrazioni al 50% per le abitazioni principali
Le aliquote di Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus sono state confermate dalla Legge di Bilancio 2026 al 50% per un altro anno per le abitazioni principali, mentre si scende al 36% per le altre abitazioni.
Le detrazioni fiscali per la casa, Ecobonus incluso, sono quindi:
- del 50% per le spese sostenute nel 2026 se esse siano inerenti a prime case (titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- del 36% per le spese sostenute nel 2026 inerenti alle altre case (dalla seconda casa in poi).
Ecobonus: i tipi di interventi agevolabili e i tetti massimi di spesa
Ecco un riepilogo di tutti i tipi di interventi edilizi - tratti dalla preziosa guida ufficiale del Consiglio nazionale del Notariato - agevolabili con l'Ecobonus:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) - massimale (spesa massima sulla quale calcolare la detrazione) 100 mila euro
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); finestre comprensive di infissi - 60 mila euro;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali - 60 mila euro;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili - no caldaie a gas metano) - 60 mila euro;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore - 30 mila euro;
- acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti - 100 mila euro;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (per interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020 non è previsto limite di detrazione, dopo il limite è 15 mila euro);
- acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - 60 mila euro;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili - 30 mila euro;
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell’edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 - 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
- interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore - 136 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
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