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Bonus Ristrutturazioni 2025: il residente all'estero prende sempre il 36%

L'abitazione situata in Italia, sulla quale viene eseguito l'intervento da parte di un cittadino italiano iscritto all'AIRE, non può essere qualificata come dimora abituale; di conseguenza, si applica l'aliquota ordinaria del 36% e non quella agevolata del 50%.

Un cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera può ottenere la detrazione del 50% per i lavori di ristrutturazione effettuati sulla casa italiana dove dimora saltuariamente? No, la sua detrazione sarà quella standard del 36%.

E' piuttosto importante il chiarimento che arriva dall'Agenzia delle Entrate con la recente risposta n.273/2025: il motivo 'cardine' è che la residenza estera fa escludere che l'immobile italiano sia adibito ad abitazione principale e, di conseguenza, l’applicazione della detrazione maggiorata al 50 per cento.

 

Bonis Ristrutturazioni 2025 e 2026: 50% prime case, 36% altre abitazioni

In primis, ricordiamo che le aliquote di Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus sono state confermate dalla Legge di Bilancio 2026 (ancora da approvare in via definitiva) al 50% per un altro anno, mentre si scede al 36% per le altre abitazioni.

Riassumendo, le detrazioni fiscali per la casa saranno:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2026 se esse siano inerenti a prime case (titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • del 36% per le spese sostenute nel 2026 inerenti alle altre case (dalla seconda casa in poi).

 

Gli interventi realizzati

Il contribuente ha realizzato interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su una casa di sua proprietà situata in Italia, dove si reca per soggiorni personali, vacanze e adempimenti amministrativi e fiscali.

Chiede, pertanto, se può beneficiare della detrazione al 50% (detrazione 'maggiorata' per le prime case) o deve 'accontentarsi' del 36%, aliquota standard.

 

Se non è abitazione principale, si applica il 36%

L'AdE risponde che può applicare la detrazione d’imposta del 36%, ma non quella del 50%, perché all’immobile manca il requisito di abitazione principale, presupposto indispensabile per l’accesso al super sconto.

 

Le regole del Bonus Ristrutturazioni

L'Agenzia approfitta della domanda per riepilogare le regole del Bonus Ristrutturazioni: il riferimento è l'articolo 16-bis del Tuir, che prevede una detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio.

Sebbene l'AdE non possa ancora pronunciarsi sulle regole per il 2026 (la Legge di Bilancio entrerò in vigore solo dal 1° gennaio), si ricorda che il tetto massimo di spesa è di 96 mila euro e che l'aliquota è al 50% nel 2025 se l’immobile oggetto degli interventi è adibito ad abitazione principale dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, mentre è del 36% negli altri casi.

Lo stesso, come abbiamo visto, varrà per l'anno 2026, mentre dal 2027 si scenderà rispettivamente al 36 e 30%.

 

Abitazione principale: cosa si intende

L'AdE ricorda che per abitazione principale, come chiarito dalla circolare n. 8/2025, si intende, in sostanza, l'immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. 

Al riguardo, la risoluzione n. 136/2008, ha specificato, tra l'altro, che la residenza all'estero esclude che l'immobile posseduto in Italia possa essere considerato dimora abituale. Automaticamente, in tal caso, viene a cadere, quindi, il requisito di "abitazione principale" necessario per accedere alla detrazione del 50 per cento.

 

Questa è una 'seconda casa'

Parametrando le regole al caso di specie, chiude il Fisco, è evidente che il richiedente, essendo fiscalmente residente in Svizzera, non può considerare la casa ristrutturata in Italia come prima abitazione ai fini fiscali. Infatti, la dimora abituale deve coincidere con la residenza del contribuente.

In questo caso, la casa italiana è utilizzata esclusivamente per soggiorni in Italia per vacanze o esigenze amministrative e l'uso occasionale non soddisfa il requisito della dimora abituale, che implica una presenza stabile e continuativa.

L'aliquota applicabile è quindi quella standard del 36%.


LA RISPOSTA 273/2025 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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