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Cantiere sospeso? Il piano di sicurezza va comunque aggiornato: condannato il CSE

La Cassazione, con la sentenza n. 28466/2026, chiarisce che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento anche quando il cantiere è sospeso. Il PSC deve considerare i rischi dell’area inattiva, come ponteggi e scavi non protetti, degrado delle opere provvisionali, agenti atmosferici e accessi non autorizzati.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28466/2026, chiarisce che gli obblighi del coordinatore per la sicurezza non cessano quando le lavorazioni sono sospese. Un cantiere fermo non significa che chi di competenza sia in pausa e svincolato dalle proprie responsabilità. Infatti il Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere aggiornato in base alle condizioni effettive dell’area, considerando i rischi connessi alla presenza di gru, ponteggi, scavi, materiali e possibili accessi non autorizzati da parte di estranei. L’omesso aggiornamento del PSC può quindi integrare una responsabilità penale, anche senza attività lavorative in corso.


Chi è il CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione)

Durante l'iter di un processo edilizio sicuramente si susseguano una serie di figure che hanno delle precise responsabilità tra le quali spicca senza dubbio il ruolo del CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione).
Il CSE ha un compito molto importante ossia quello di vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza durante i lavori in cantiere, coordinando imprese e lavoratori autonomi e verificando l’applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Infatti prima dell’avvio delle lavorazioni, il CSE aggiorna il cronoprogramma in coerenza con il PSC e con le indicazioni del direttore dei lavori. Su questa base pianifica i sopralluoghi necessari per controllare le attività svolte e verifica l’effettiva adozione delle misure di prevenzione previste.
Tuttavia, i lavori edili non si svolgono sempre in modo lineare: imprevisti e criticità possono emergere anche durante l’esecuzione dei lavori, rendendo necessario sospendere temporaneamente le attività di cantiere.

La sospensione dei lavori mette in pausa gli obblighi di sicurezza?

Risponde la Corte di Cassazione al quesito con la sentenza n. 28466/2026.

Il caso dei lavori fermi e area inaccessibile

Un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione viene condannato dal Tribunale di Napoli per non aver aggiornato il PSC in base alla reale situazione di un cantiere ove al momento le lavorazioni erano sospese. Il professionista si era difeso spiegando di essere subentrato a un precedente coordinatore e al momento dell’incarico, il cantiere fosse già fermo e sottoposto a sequestro. Inoltre ha evidenziato di non poter accedere all’area, circostanza che gli avrebbe impedito di verificare lo stato effettivo dei luoghi e di aggiornare concretamente il piano di sicurezza.

PSC: l’obbligo di aggiornamento resta anche durante la sospensione del cantiere

La Corte di Cassazione si pronuncia in totale disaccordo con l’impostazione del tecnico e precisando come i compiti che il CSE “(…) è chiamato a svolgere non sono pertanto limitati alla, seppur prevalente, valutazione del rischio interferenziale tra le varie lavorazioni in corso, essendo chiamato anche a vigilare operativamente sul cantiere in relazione alla sua dimensione statica, tale eventualità non essendo affatto esclusa dall'apparato normativo richiamato e, del resto, costituendo un'inferenza illogica la pretesa difensiva che il piano di sicurezza e coordinamento, che si riferisce al cantiere, sia operativo solo quando vi sono delle lavorazioni in corso disinteressandosi della sicurezza dell'area in se' anche in relazione al possibile accesso di estranei. Sotto altro profilo va altresì considerato l'obbligo di costante aggiornamento del PSC "in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute", quale previsto dall'art. 92 lett. b) del TUSSL che non viene meno nel caso in cui le lavorazioni siano per qualsiasi motivo interrotte. Sebbene le lavorazioni siano ferme, il cantiere esiste come entità fisica e giuridica, generando di conseguenza responsabilità in capo al coordinatore e la necessità di presa di carico e aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, con la verifica dei rischi propri della sospensione, quali il degrado delle opere provvisionali (instabilità dei punteggi, scavi non protetti o recinzioni danneggiate), il rischio di intrusioni di terzi, da cui la necessità di misure per impedire l'accesso a estranei o animali, la valutazione delle conseguenze degli agenti atmosferici (rischio di allagamenti crolli o dispersione di materiali dovuti a vento o pioggia); non sottaciuta la necessità di programmazione delle manutenzioni.”

I compiti del CSE non sono circoscritti solo ai rischi dovuti alla contemporanea presenza di più lavorazioni bensì egli deve vigilare anche sulla sicurezza generale dell’area di cantiere, compreso il rischio di accesso da parte di estranei. Ne scaturisce un obbligo di aggiornamento del PSC continuo anche quando i lavori sono sospesi, perché il cantiere resta comunque un luogo fisico soggetto a rischi. In questa fase vanno valutati, ad esempio, ponteggi o recinzioni deteriorati, scavi non protetti, allagamenti, possibili crolli e materiali stoccati esposti a vento e/o pioggia.

Il coordinatore deve quindi prevedere misure di protezione, controlli e manutenzioni adeguati anche ad una situazione di inattività.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: CSE, sicurezza cantieri, cantiere, PSC, responsabilità del coordinatore sicurezza.


FAQ TECNICHE: CSE e PSC nei cantieri sospesi: obbligo di aggiornamento | Ingenio

Che cosa deve fare il CSE se le lavorazioni vengono sospese?
Il CSE deve verificare se la sospensione ha modificato le condizioni di sicurezza previste nel PSC e, se necessario, adeguarlo. L’aggiornamento deve descrivere lo stato effettivo del sito, i rischi residui e le misure necessarie durante il fermo. Il fondamento è l’art. 92, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008.

Il PSC resta efficace quando non ci sono operai in cantiere?

Sì. La sentenza n. 28466/2026 chiarisce che il PSC non riguarda solo l’interferenza tra lavorazioni simultanee. Il cantiere fermo continua a esistere come area fisica e giuridica e può mantenere condizioni di pericolo che richiedono gestione e controllo.

Quali rischi devono essere valutati nel PSC durante l’inattività?

Vanno valutati, in base allo stato effettivo del sito, degrado o instabilità delle opere provvisionali, scavi non protetti, recinzioni danneggiate, materiali esposti agli agenti atmosferici e accessi di persone estranee o animali. Le misure devono essere coerenti con l’organizzazione concreta del cantiere.

Il sequestro del cantiere esonera automaticamente il CSE?

No. Il sequestro o l’inaccessibilità non costituiscono un esonero automatico. Occorre verificare contenuto, limiti e durata del provvedimento, documentare l’eventuale impedimento e attivare le interlocuzioni necessarie con committente, responsabile dei lavori o custode giudiziario. [Verificare specifica tecnica/norma]

Quali documenti conviene aggiornare oltre al PSC?

Il CSE deve verificare la coerenza tra PSC e POS delle imprese esecutrici, ove necessari, e registrare sopralluoghi, prescrizioni, comunicazioni e misure adottate. È utile formalizzare la sospensione, lo stato delle opere provvisionali, le responsabilità manutentive e le condizioni per la ripresa.

Come si controllano ponteggi e protezioni durante un fermo prolungato?

Il controllo deve considerare integrità, stabilità, ancoraggi, protezioni laterali, effetti di vento e pioggia, accessibilità e necessità di manutenzione. Frequenza e modalità non possono essere standardizzate senza considerare tipologia del ponteggio, esposizione e durata della sospensione. [Verificare specifica tecnica/norma]

Qual è l’errore principale da evitare nella sospensione del cantiere?

L’errore è ritenere che l’assenza di lavorazioni sospenda automaticamente l’obbligo di valutazione. Il PSC non deve limitarsi a indicare attività ormai concluse: deve registrare la nuova configurazione del sito e le misure per mantenere l’area in condizioni di sicurezza fino alla ripresa.

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