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Capannone di 80 metri quadrati: è necessario il permesso di costruire

Un capannone di ben 80 metri quadri ancorato su una base di calcestruzzo alta 30 cm circa che si presenta di rilevanti dimensioni planovolumetriche determina senza dubbio una trasformazione edilizia che aggrava in via autonoma il carico urbanistico, e necessita del permesso di costruire per essere realizzati.

Non si può realizzare un capannone di 80 metri quadrati senza permesso di costruire: se la Polizia Locale effettua un controllo, scatta l'abuso edilizio e la conseguente ordinanza di demolizione.

Ma qual è il confine tra opere pertinenziali al bene principale e ampliamenti volumetrici necessitanti del permesso di costruire?

 

Il capannone del contendere

Lo spiega il Consiglio di Stato nella sentenza 5722/2024, relativa al ricorso contro la realizzazione di un  capannone abusivo, chiuso su tutti e 4 i lati con pilastri di ferro annegati in calcestruzzo, coperto con travi in ferro e lamiera, poggiato su una base in calcestruzzo alta circa 0.30 cm e occupante una superficie di 80 mq.

Il TAR aveva escluso che si trattasse di opere pertinenziali, ma la ricorrente continua a esprimersi in tal senso, affermando che si tratta di opere riconducibili alla tipologia edilizia della manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione edilizia leggera, in quanto pertinenziali al bene principale.

Non vi sarebbe stata, quindi, la necessità di acquisire il permesso di costruire tenuto conto che, avuto riguardo alla struttura ed all’estensione dell’area occupata, nonché alla datazione dell’intervento, non risulterebbe alcuna modifica dell’assetto urbanistico del territorio tale da far rientrare l’opera nel novero degli interventi di nuova costruzione e come tali assoggettabili alla previa acquisizione del permesso a costruire.

Trattasi, a parere della ricorrente, di vano tecnico asservito ad un uso funzionalmente strumentale del fondo principale e come tale, tutt’al più sanzionabile a mente dell'art. 37 del TUE, con irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi comunque in misura non inferiore a 516 euro.

 

La realizzazione di un grande capannone non può essere pertinenziale. Ecco perché

Palazzo Spada respinge il ricorso, affermando che gli interventi realizzati non sono certamente annoverabili fra quelli di manutenzione straordinaria, ma rientrano invece nell'ambito della ristrutturazione edilizia, avendo determinato un aumento della superficie sfruttabile con conseguente obiettivo aggravio del carico urbanistico.

Il concetto di pertinenza urbanistica è ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa meno ampio di quello definito dall'art. 817 c.c., di tal che nel suo novero non potrebbero rientrare tutte quelle opere che si dimostrino essere al servizio di un bene qualificato come principale. La pertinenza urbanistica è, dunque, configurabile quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, cioè un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l'opera secondaria non comporti alcun maggiore carico urbanistico.

In questo caso, siamo di fronte ad un capannone di ben 80 metri quadrati, ancorato su una base di calcestruzzo alta 30 cm circa che si presenta di rilevanti dimensioni planovolumetriche: gli ampliamenti realizzati dall'appellante hanno determinato senza dubbio una trasformazione edilizia che aggrava in via autonoma il carico urbanistico, il che porta ad escludere la possibilità di configurare un mero rapporto pertinenziale sul piano urbanistico-edilizio.

 

Le caratteristiche della pertinenza

Infatti, la nozione di pertinenza accolta dalla giurisprudenza è generalmente orientata a ritenere che gli elementi che la caratterizzano siano, da un lato, l’esiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio; dall’altro, l’esistenza di un collegamento funzionale tra tali opere e la cosa principale, con la conseguente incapacità per le medesime di essere utilizzate separatamente ed autonomamente.

Un’opera può definirsi accessoria rispetto a un’altra, da considerarsi principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l’alterazione dell'essenza e della funzione dell’insieme.

In definitiva, in materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere che siano prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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