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Caro prezzi materiali - Fondo opere indifferibili: in Gazzetta il decreto attuativo per le compensazioni

Il decreto del 28 febbraio 2024 del MIT disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo opere indifferibili (per il caro materiali) di cui all’art.26 comma 6-quater del DL 50/2022 per l'anno 2024, da parte delle stazioni appaltanti, che poi a cascata compenseranno i maggiori costi alle imprese.

Si parte: con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del decreto del 28 febbraio 2024 del MEF, inizia il cout-down per le compensazioni del caro prezzi materiali a favore delle imprese che hanno subito l'aumento dei costi per appalti in corso d'opera nel 2024.

Si tratta, infatti, del provvedimento attuativo - per l'anno 2024, con 500 milioni di euro a disposizione (erano stati 1,1 miliardi nel 2023) - di cui all'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge 50/2022 (DL Prezzi): nel decreto sono indicate le modalità e le date (forchette temporali) per la presentazione delle istanze, da parte delle stazioni appaltanti inerenti il Fondo adeguamento prezzi (caro materiali) per l'anno 2024.

Chiaramente, le richieste delle stazioni appaltanti sono 'figlie' di quelle delle imprese, che però dovranno attendere parecchio per vedersi 'restituire' quanto pagato a causa degli aumenti.

Vediamo come funziona.

 

Il perimetro di riferimento

L'art.1 inquadra il perimetro di tutti i tipi di appalti che rientrano nell'applicazione del Fondo (art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del DL 50/2022), tra i quali:

  • gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;  
  • gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7 del DL 50/2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

 

Accesso alle risorse tramite richiesta telematica

Le stazioni appaltanti, cioè i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 50/2016 relativamente ai contratti di cui all'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del DL 50/2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del DL 50/2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.

L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link dedicato, secondo le modalità ivi indicate. La piattaforma è operativa fino al 31 gennaio 2025.


Le tempistiche per la presentazione delle istanze

I soggetti possono presentare l'istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

 

Esame delle domande ed erogazione delle risorse

Il MIT esamina le istanze presentate ai sensi dell'art. 3 e decide cumulativamente su di esse secondo l'ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:

  • entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
  • entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
  • entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
  • entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

I pagamenti - alle stazioni appaltanti - avvengono poi entro 30 giorni dall'adozione dei decreti di riconoscimento delle somme.

Solo al termine della procedura le stazioni appaltanti procederanno alle compensazioni alle imprese.


IL TESTO DEL DECRETO DEL 28 FEBBRAIO 2024 DEL MIT E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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