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Compensazioni per il caro prezzi materiali - Fondo opere indifferibili: ecco 458 milioni per 2.913 appalti

Il MIT ha pubblicato il decreto e le liste ufficiali relative alle istanze ritenute ammissibili, per l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, inoltrate dalle stazioni appaltanti nella seconda finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023.

Arrivano, in totale, più di 458 milioni per 2.913 appalti a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (Fondo opere indifferibili) inerenti il caro prezzi dell'edilizia e le compensazioni concesse dallo Stato a quegli appalti per i quali i materiali hanno aumentato il loro impatto a livello economico.

Nella Gazzetta Ufficiale n.235 del 7 ottobre 2023, infatti, è stato pubblicato il comunicato del MIT relativo alla pubblicazione del decreto dipartimentale n. 190 dell'8 settembre 2023 di approvazione dell'elenco delle istanze ritenute ammissibili per l'accesso al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche», inoltrate dalle stazioni ·appaltanti nella II finestra temporale dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023.

Caro materiali: di quali compensazioni si tratta?

Le amministrazioni richiedenti sono tutte quelle che hanno inviato l'istanza nel mese di luglio 2023, secondo periodo utile previsto dal quadro di norme sulla compensazione dei prezzi.

Le prossime istanze potranno essere inviate - sempre dalle stazioni appaltanti, ma in seguito a segnalazioni delle imprese edili ovviamente - per tutto il mese di ottobre (dal 1° al 31) e poi ancora dal 1° al 31 gennaio 2024.

Caro prezzi materiali - Fondo opere indifferibili: tutto sul decreto attuativo per le compensazioni

Il decreto del 1° febbraio 2023 del MIT ha disciplinato le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo opere indifferibili (per il caro materiali) di cui all’art.26 comma 6-quater del DL 50/2022, da parte delle stazioni appaltanti, che poi a cascata compenseranno i maggiori costi alle imprese.


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Il perimetro di riferimento per le compensazioni

L'art.1 del DL 1° febbraio 2023 inquadra il perimetro di tutti i tipi di appalti che rientrano nell'applicazione del Fondo (art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del DL 50/2022), tra i quali

  • gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonchè agli accordi quadro di cui all'art. 54 del Codice Appalti, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • gli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7 del DL 50/2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

IL DECRETO N.190 DELL'8 SETTEMBRE, CON LA LISTA DI TUTTE LE COMPENSAZIONI (APPALTI PUBBLICI) AMMESSE AL FONDO, E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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