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Certificazioni energetiche e 110%: prime sanzioni ai professionisti

Avviati i controlli nel Nord Italia sulle APE: da 500 a 2mila euro di multa per i documenti non conformi

Per l’emissione della cosiddetta APE - l’Attestazione di Prestazione Energetica - fondamentale in tanti passaggi riguardanti l’edilizia sono 169mila i professionisti abilitati.

Il professionista abilitato con la certificazione fornisce una descrizione delle caratteristiche energetiche degli edifici e ne certifica il grado di efficienza energetica. Se ci sono delle incongruenze formali ci pensa già il software fornito dalle regioni a individuarle e segnalarle.

A campione vengono quindi esercitati i controlli documentali e, in caso di problemi, quelli sull’edificio.

Le verifiche documentali sono già partite in diverse regioni, che si sono dotate di ispettori per svolgere questa attività.

In caso di non conformità la sanzione per i certificatori che hanno firmato documenti non conformi alla normativa regionale è duplice e prevede una multa pecuniaria compresa tra 500 e 2mila euro e la sospensione dall’elenco regionale.

Secondo i dati della Lombardia, il 20-30% dei controlli documentali porta all’annullamento dell’Ape e il 40-50% di quelli con rilievo»

Chi sono i professionisti abilitati per il rilascio della certificazione APE

Nella maggior parte dei casi si tratta di ingegneri (35%), architetti (28%) e geometri (26%).

Il 5% degli iscritti invece non ha un albo di appartenenza e ha superato un esame per ottenere l’accreditamento regionale.

I requisiti del certificatore APE

I requisiti richiesti per svolgere la professione di certificatore energetico a livello nazionale sono specificati nel dpr 75/2013.

Il dpr 75/2013 ha subito modifiche con l’introduzione del dl 145/2013 (c.d. destinazione Italia) convertito in Legge 9/2014, nel dettaglio è aumentato il novero dei tecnici che possono essere abilitati alla certificazione energetica senza necessità di frequentare corsi di formazione.

I tecnici abilitati alla certificazione energetica devono rispondere, quindi, ai requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 2 del dpr 75/2013.

Prima di tutto devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  • laurea magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura;
  • laurea magistrale in ingegneria – da LM-20 a LM-35, ossia aerospaziale, biomedica, chimica, civile,sistemi edilizi, dell’automazione, della sicurezza, delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica, energetica e nucleare, gestionale, informatica, meccanica, navale, ambiente e il territorio;
  • laurea magistrale in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
  • laurea magistrale scienza e ingegneria dei materiali;
  • laurea magistrale scienze e tecnologie agrarie;
  • laurea magistrale scienze e tecnologie della chimica industriale;
  • laurea magistrale scienze e tecnologie forestali e ambientali;
  • laurea specialistica in: architettura e ingegneria civile, ingegneria aerospaziale e aeronautica, ingegneria biomedica, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell’automazione, ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettrica, ingegneria energetica e nucleare, ingegneria gestionale, ingegneria elettronica, ingegneria meccanica, ingegneria navale, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale e urbanistica, scienza e ingegneria dei materiali, scienze e gestione delle risorse rurali e forestali, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie della chimica industriale;
    laurea triennale in: ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale, scienze dell’architettura, scienze e tecniche dell’ edilizia, scienze e tecnologie agrarie e forestali; laurea triennale in: disegno industriale, ingegneria dell’informazione, scienze e tecnologie agrarie e forestali;
  • diploma di istruzione tecnica settore tecnologico in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni: meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia; elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica; costruzioni, ambiente e territorio; agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione gestione dell’ambiente e del territorio;
  • diplomi di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica;
  • diploma di geometra;
  • diploma di perito agrario o agrotecnico.

I tecnici in possesso di tali titoli, iscritti all’albo professionale ed abilitati all’esercizio della professione, non hanno l’obbligo di conseguire specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, ma possono redigere l’APE direttamente.

In alternativa, per diventare certificatore energetico, il comma 4 dell’articolo 2 dispone che coloro i quali possiedono uno dei titoli di studio sopra riportati (art. 2, comma 3, dpr 75/2013), ma non sono abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, devono ottenere un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Il comma 4 dell’articolo 2 del dpr 75/2013, va ad indicare, infine, ulteriori titoli di studio, grazie ai quali è possibile ottenere la qualifica di tecnico abilitato alla certificazione energetica che sono laurea magistrale e specialistica in:

  • fisica;
  • ingegneria aerospaziale e astronautica;
  • ingegneria biomedica;
  • ingegneria dell’automazione;
  • ingegneria delle telecomunicazioni;
  • ingegneria elettronica;
  • ingegneria informatica;
  • ingegneria navale;
  • matematica;
  • modellistica matematico-fisica per l’ingegneria;
  • pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale;
  • scienze chimiche;
  • scienze della natura;
  • scienze e tecnologie geologiche,
  • scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
  • scienze geofisiche;
  • laurea in: ingegneria dell’informazione; scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; scienze e tecnologie chimiche, scienze e tecnologie fisiche, scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; scienze geologiche; scienze matematiche;
    diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico con indirizzi diversi da quelli indicati nell’art. 2, comma 3 lett. c);
  • diploma di perito industriale, con indirizzo diverso rispetto a quello indicato nell’art. 2, comma 3 lett. d).

Chi è in possesso di almeno uno di quest’ultimi titoli di studio, e non è iscritto all’Albo di cui sopra, per diventare tecnici abilitati, deve in ogni caso ottenere sempre un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Chi supera con esito positivo l’esame finale ottiene l’attestato abilitante da parte di enti accreditati e riconosciuti indispensabile per l’iscrizione all’albo dei certificatori ove previsto.

L’attestato abilitante deve essere rilasciato da enti accreditati e riconosciuti e, spesso, è valido per il conseguimento di crediti formativi professionali presso i maggiori ordini e collegi.

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