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Collaudo e compensazione prezzi: niente adeguamenti retroattivi nei contratti pubblici

La compensazione prezzi nei contratti pubblici serve a riequilibrare il corrispettivo in caso di variazioni straordinarie dei prezzi durante l’esecuzione dei lavori. Il DL n. 73/2025 consente la revisione prezzi anche per contratti non precedentemente compensati, se sono disponibili fondi per imprevisti. Tuttavia, la compensazione si applica solo durante l’esecuzione del contratto. La sentenza TAR Lombardia n. 413/2025 conferma che non è possibile chiedere adeguamenti retroattivi dopo il collaudo. Il principio è garantire la stabilità e la correttezza dei rapporti contrattuali, evitando interventi ex post.

Compensazione prezzi: quando e come si applica nei lavori pubblici

La compensazione prezzi nei contratti pubblici è una misura che consente di modificare il corrispettivo dell’appalto (in aumento o in diminuzione) quando i prezzi di alcuni materiali o componenti subiscono variazioni straordinarie rispetto ai prezzi iniziali previsti dal contratto.

Il DL n. 73/2025, noto come Decreto Infrastrutture, affronta il tema della compensazione dei prezzi nei contratti pubblici di lavori.
In particolare, l’art. 9 specifica che ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara si applicano, “ai fini della revisione prezzi, in deroga (…) a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci (…), siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:

a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell'Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.”

L’articolo si focalizza sul tema della revisione dei prezzi, offrendo una soluzione per quegli appalti che in passato non avevano potuto beneficiare dei precedenti strumenti di compensazione.

In particolare, l’articolo riguarda quei contratti basati su documenti di gara redatti secondo le regole del DL n. 4 del 2022, ma che non hanno potuto accedere ai fondi previsti dal DL n. 50 del 2022 per compensare l’aumento dei costi. Per questi casi, viene infatti prevista un’eccezione: anche se le vecchie regole o i contratti originari non lo consentivano, si potranno applicare le nuove norme sulla revisione prezzi introdotte dal Codice dei contratti pubblici del DLGS n.36/2023 e in particolare l’art. 60.

Tuttavia, questa possibilità è subordinata a due condizioni:

  • la prima è che le somme previste per gli imprevisti nel quadro economico dell’intervento siano in linea con i limiti stabiliti dal nuovo Codice dei contratti;
  • la seconda è che almeno il 50% di queste somme sia ancora disponibile, tolti gli importi già impegnati, oppure che ci siano altri fondi stanziati dalla stazione appaltante per lo stesso intervento.

Queste risorse devono essere indicate in modo chiaro tra le somme a disposizione della stazione appaltante. In pratica, la nuova regola permette di applicare la revisione prezzi anche ai contratti esclusi dai vecchi meccanismi di compensazione, ma solo se ci sono abbastanza fondi disponibili.

Tuttavia, la compensazione si applica solo se il contratto è in corso, cioè quando le prestazioni vengono effettivamente svolte. Questo è importante perché la compensazione straordinaria serve a gestire problemi che si presentano durante l’esecuzione del contratto, evitando di intervenire su contratti già conclusi o non ancora avviati. Il loro scopo principale è garantire che il contratto continui in modo giusto e corretto, proteggendo le parti da eventi imprevisti che potrebbero rendere difficile portare a termine il lavoro come previsto.

Diventa fondamentale la sentenza del TAR della Lombardia che affronta una controversia in materia di compensazione prezzi nel contesto di un appalto pubblico concernente l'applicazione retroattiva delle misure di compensazione prezzi. Il tribunale chiarisce che i meccanismi di compensazione prezzi hanno senso solo quando il contratto è ancora in corso di esecuzione. Una volta che il lavoro è stato collaudato, non è più possibile richiedere adeguamenti retroattivi, nemmeno in presenza di norme più favorevoli.

 

Adeguamenti post-collaudo: chiariti i confini della compensazione prezzi

La compensazione prezzi nei contratti pubblici è il tema principale della sentenza del TAR Lombardia n. 413/2025, la quale chiarisce i limiti temporali di applicazione dei meccanismi compensativi straordinari introdotti durante l'emergenza pandemica.

La vicenda ha inizio da un appalto integrato affidato nel 2014 dalla Provincia di Bergamo, si premette, a questo punto, che la società aggiudicataria originaria è stata successivamente incorporata dalla società che ha posto in essere il ricorso. I lavori sono iniziati e proseguiti fino al loro completamento nel novembre 2022, ultimazione sancita con collaudo approvato nel gennaio 2024.

Durante l’esecuzione dell’opera, a causa dell’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, dovuto a una serie di eventi tra cui la pandemia da Covid-19 e al conflitto Russia-Ucraina, la società aveva presentato un’istanza di compensazione prezzi, ottenendone un riconoscimento parziale.

Tuttavia, a seguito della rettifica del decreto ministeriale del 20 dicembre 2024, che modificava i criteri di calcolo delle variazioni dei prezzi, la società ha chiesto un nuovo adeguamento, sostenendo che la compensazione precedentemente riconosciuta fosse insufficiente.

A questo punto la Provincia di Bergamo ha rigettato la richiesta, ritenendola tardiva e inapplicabile a lavori già collaudati.

Il TAR Lombardia ha confermato la decisione dell’amministrazione, evidenziando che “(…) il D.M. di rettifica n. 129 del 20 dicembre 2024 non contiene disposizioni esplicite di retroattività. Pertanto, in applicazione dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, le rettifiche dell’allegato 1 e dell’allegato 2 del D.M. 11 novembre 2021 risultano applicabili unicamente ai contratti ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di rettifica. Questa interpretazione risulta coerente con la ratio delle misure di compensazione, le quali, come si è detto, trovano la loro ragion d’essere nella funzione di ripristino del sinallagma nei contratti di durata ancora in corso di esecuzione. (…) Pur ritenendo l’istanza della ricorrente in astratto tempestiva (considerando festivo il 19 gennaio 2025, ultimo giorno utile), la fattispecie in esame sfugge all’ambito di applicazione della nuova normativa, fungendo la data di approvazione del collaudo da spartiacque per l’applicabilità del nuovo adeguamento prezzi rettificato, riferibile ai soli contratti a tale data ancora in corso di esecuzione.

Viene quindi evidenziato dai giudici che il decreto di rettifica del 2024 non ha effetto retroattivo, bensì si applica solo ai contratti ancora in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore.
In questo caso, tuttavia, i lavori risultavano già stati ultimati e collaudati e di conseguenza la richiesta della società non poteva essere accolta. Infatti, la compensazione prezzi è uno strumento finalizzato a garantire l’equilibrio contrattuale tra le parti durante l’esecuzione dei lavori e non a risarcire ex post prestazioni già concluse.

La decisione chiarisce un punto importante: i meccanismi compensativi straordinari si possono applicare per ristorare l’appaltatore da aumenti imprevisti solo durante l’esecuzione del contratto. Non è possibile usarli per chiedere aumenti retroattivi su contratti già terminati e collaudati. Il chiarimento del TAR cerca di trovare un equilibrio tra la tutela delle imprese appaltatrici e la necessità di garantire stabilità e chiarezza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

 

LA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA È SCARICABILE IN ALLEGATO.

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L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

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