CTU - Consulente Tecnico di Ufficio | Professione | Tariffe Professionali
Data Pubblicazione:

Compensi degli ausiliari del giudice: il TAR Lazio e la centralità del consulente tecnico per la difesa effettiva

I compensi dei CTP nel processo penale sono anche una questione di diritto di difesa. Maurizio Riverditi analizza la sentenza TAR Lazio n. 14327/2026 e spiega perché tariffe inadeguate possono incidere sulla qualità della consulenza tecnica e sulla parità tra accusa e difesa.

L'analisi sulla sentenza TAR Lazio n. 14327/2026 fatta dall'Avvocato Maurizio Riverditi, in particolare, sui compensi degli ausiliari della giustizia concentrandosi sulle conseguenze per il consulente tecnico di parte nel processo penale. Il tema supera la mera rivalutazione economica: soprattutto nel patrocinio a spese dello Stato, una remunerazione inadeguata può rendere più difficile reperire professionalità tecniche qualificate e incidere sull’effettività della difesa. Attraverso il DPR 115/2002 e le sentenze della Corte costituzionale n. 178/2017 e n. 179/2025, Riverditi ricostruisce il collegamento tra compensi, qualità della prova tecnica e art. 24 della Costituzione.


Compensi CTP nel processo penale: perché l’adeguamento delle tariffe riguarda anche il diritto di difesa

La sentenza n. 14327/2026 del TAR Lazio, che ha imposto a Ministero della Giustizia e MEF di provvedere entro 120 giorni all’adeguamento ISTAT dei compensi degli ausiliari del magistrato, viene naturalmente letta come una vittoria dei professionisti tecnici nel contenzioso civile: CTU, interpreti, traduttori e, nel gratuito patrocinio, anche i consulenti di parte. Ma la pronuncia, per come è costruita, non lascia fuori il processo penale: il TAR ha incluso tra i beneficiari i professionisti che operano in ambito penale come consulenti tecnici del pubblico ministero, i periti e, quando ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche i consulenti tecnici di parte. È su questo ultimo profilo, più che sugli altri, che la sentenza offre l’occasione per riportare al centro una questione di garanzia, non di sola rivendicazione professionale.

Il punto di diritto di partenza è noto. L’art. 54 del d.P.R. 115/2002 impone un adeguamento triennale degli onorari degli ausiliari del giudice in base all’indice ISTAT, obbligo che il Ministero della Giustizia ha lasciato inattuato dal decreto del 30 maggio 2002. La Corte costituzionale l’aveva già segnalato con la sentenza n. 89 del 2020, chiarendo che l’art. 54 «non condiziona più l’adeguamento a una valutazione dell’amministrazione, bensì impone alla stessa di effettuarlo periodicamente». Nel 2025, con la sentenza n. 16, ha dichiarato incostituzionale la riduzione del compenso per le vacazioni successive alla prima, in un quadro di «ormai sistematica omissione dell’onere di adeguamento periodico dei compensi». Il TAR Lazio ha imposto l’adempimento dell’obbligo di adeguamento in sé, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il nodo più delicato per il penalista, tuttavia, non riguarda l’ausiliario nominato dal giudice o dal pubblico ministero, ma il professionista incaricato direttamente dalla difesa: il consulente tecnico di parte, attraverso il quale l’imputato può costruire, sul terreno tecnico-scientifico, una difesa realmente in grado di misurarsi con l’accusa.

LEGGI ANCHE: La mano destra sa cosa fa la sinistra? Tariffe adeguate dopo 24 anni, ma subito ridotte

Sul versante penale, la Corte costituzionale aveva già affrontato la questione con la sentenza n. 178/2017, dichiarando illegittimo l’art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non escludeva la riduzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando fossero applicate tariffe non adeguate ai sensi dell’art. 54.

Più recentemente, con la sentenza n. 179/2025, la Consulta è intervenuta sulla corrispondente disciplina del processo civile, dichiarando illegittimo l’art. 130 nella parte in cui non escludeva, nelle medesime condizioni, il dimezzamento del compenso del CTP.

In quest’ultima pronuncia, la Corte ha ravvisato un «vulnus al diritto di difesa, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.», affermando che la figura del consulente di parte «dev’essere pienamente equiparata, quanto al regime dei compensi, a quella dell’ausiliario del magistrato». Ha inoltre segnalato il rischio dell’«allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità», tanto più concreto perché il consulente di parte, diversamente dall’ausiliario tenuto a prestare il proprio ufficio ai sensi dell’art. 63 c.p.c., può rifiutare un incarico non adeguatamente remunerato.

Le due pronunce compongono quindi un quadro coerente: finché permane l’omesso aggiornamento delle tariffe, non è costituzionalmente ammissibile applicare ulteriori decurtazioni a compensi già gravemente sproporzionati per difetto.

Anche sul versante dell’accusa la remunerazione inadeguata produce una selezione alla rovescia, che allontana i professionisti più qualificati dagli incarichi giudiziari penali e incide sulla qualità della prova tecnica del pubblico ministero e del perito. Ma la parità delle armi si gioca, in concreto, sull’altro fronte: una difesa che non riesca a reperire, o a permettersi, un consulente di pari livello non può davvero confrontarsi con quella prova, per quanto essa stessa sia di buona qualità.

Restano, infine, questioni che la sentenza non risolve: il quantum dell’adeguamento resta affidato alla discrezionalità di Ministero della Giustizia e MEF, chiamati a confrontarsi con la richiesta di un +60,1% ISTAT-FOI tra il 1999 e il 2023, comunque soggetta a conferma; e resta aperto il tetto delle tabelle sugli onorari variabili a percentuale, ancorato a un valore di controversia di circa 516.000 euro, spesso una frazione minima dell’oggetto di una perizia in materia di reati societari, bancarotte o responsabilità degli enti.

Nei prossimi 120 giorni si misurerà, quindi, non soltanto se l’amministrazione rispetterà l’ordine del giudice amministrativo, ma se lo farà in misura capace di restituire, insieme, un bacino di ausiliari scelto per competenza e condizioni concrete perché la difesa tecnica — quella del non abbiente prima di ogni altra — resti un diritto esercitabile e non solo dichiarato.


FAQ TECNICHE: Compensi CTP nel processo penale: TAR, gratuito patrocinio e difesa

Che cos’è il consulente tecnico di parte nel processo penale?
Il consulente tecnico di parte è il professionista incaricato dalla difesa per affrontare gli aspetti tecnico-scientifici rilevanti nel procedimento. Il suo ruolo consente alla parte di valutare criticamente perizie e consulenze dell’accusa e di sviluppare autonome osservazioni tecniche. Per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la Corte costituzionale ha riconosciuto questa possibilità come componente essenziale del diritto di difesa.

La sentenza TAR Lazio n. 14327/2026 riguarda anche il processo penale?
La pronuncia impone a Ministero della Giustizia e MEF di provvedere sull’adeguamento previsto dall’art. 54 del DPR 115/2002 entro 120 giorni. La disciplina richiamata riguarda gli ausiliari della giustizia e comprende, nell’ambito penale, periti e consulenti tecnici del pubblico ministero; per i CTP assume specifico rilievo nel patrocinio a spese dello Stato.

Quale norma impone l’aggiornamento dei compensi degli ausiliari?
L’art. 54 del DPR 115/2002 prevede l’adeguamento periodico degli onorari in relazione alla variazione ISTAT. La Corte costituzionale aveva già rilevato che il decreto del 30 maggio 2002 non era stato successivamente aggiornato e aveva individuato nel ricorso contro il silenzio dell’amministrazione uno dei rimedi disponibili.

Perché compensi troppo bassi possono incidere sul diritto di difesa?
Perché il consulente di parte può rifiutare l’incarico quando la remunerazione non è adeguata. La Corte costituzionale ha evidenziato il rischio che tariffe insufficienti allontanino i professionisti dotati delle migliori competenze, determinando conseguenze particolarmente critiche per chi accede al patrocinio a spese dello Stato.

Qual è la differenza tra il CTP e l’ausiliario del magistrato sotto il profilo dei compensi?
Le funzioni processuali sono differenti, ma la Corte costituzionale ha riconosciuto una sostanziale equiparazione sotto lo specifico profilo del regime dei compensi quando trovano applicazione le medesime tabelle. Nel 2017 la Consulta è intervenuta sulla riduzione prevista nel processo penale; nel 2025 ha applicato analogo principio al CTP della parte ammessa al patrocinio nel processo civile.

CTU - Consulente Tecnico di Ufficio

Il CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio affianca il giudice nelle questioni che richiedono competenze specialistiche. In questa sezione trovi approfondimenti su ruolo e responsabilità, Albo CTU, operazioni peritali, contraddittorio con i CTP, relazione tecnica, compensi, normativa, giurisprudenza e applicazioni nelle controversie del settore delle costruzioni.

Scopri di più

Professione

Nel topic "Professione" vengono inserite le notizie e gli approfondimenti su quello che riguarda i professionisti tecnici. Dalla normativa, i corsi di formazione, i contributi previdenziali, le tariffe delle prestazioni e tutte le novità sulla professione.

Scopri di più

Tariffe Professionali

Tariffe professionali: su INGENIO articoli, normative e strumenti per gestire correttamente compensi e parcelle nei servizi di ingegneria e architettura.

Scopri di più

Leggi anche