Condono edilizio: quando si perfeziona col silenzio assenso?
Il silenzio assenso su un'istanza di condono edilizio si perfeziona soltanto quando la domanda sia completa di tutti gli elementi, sia stato versato quanto dovuto e siano stati presentati i documenti richiesti
Ci sono dei casi in cui il condono edilizio - che sappiamo essere procedura straordinaria, in Italia normata da tre leggi distinte e specifiche - si può perfezionare col passare del tempo, tramite il cd. silenzio-assenso della PA.
Ci sono però precise condizioni affinché ciò avvenga: le regole, di fatto, sono normate dall'art.35 della legge 47/1985 (Primo condono edilizio), che si riferisce in questo caso a un'istanza di primo condono ma le cui conseguenze possono ritenersi valide anche per le istanze di secondo (legge 724/1994) e terzo condono (DL 269/2003).
Il caso: silenzio assenso dopo 24 mesi?
La sentenza riguarda una domanda di condono edilizio presentata ai sensi dell'art. 31 della L. 47/1985 e inerente un condono edilizio per un immobile abusivo, consistente in un piano terreno destinato a deposito/autorimessa e un primo piano ad uso residenziale.
Per tale immobile - costruito in difformità dal titolo edilizio, che autorizzava la costruzione del solo piano terra con destinazione ad officina – il dante causa delle appellanti aveva presentato istanza di condono.
Il ricorrente sosteneva che, dopo 24 mesi dalla domanda e il deposito della documentazione richiesta, il condono dovesse intendersi accolto per silenzio-assenso, nonostante il Comune non avesse ancora concluso il procedimento e avesse richiesto successivi pagamenti a titolo di conguaglio.
Condono edilizio per silenzio assenso: le regole
L’art. 35, comma 18, della legge 47/1985 prevede che la domanda di condono si intenda accolta per silenzio-assenso decorso il termine di 24 mesi dalla presentazione, a condizione che:
- siano pagate tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio;
- sia stata presentata la documentazione per l’accatastamento.
Decorso il termine di 36 mesi, si prescrive il diritto dell'amministrazione a richiedere eventuali conguagli.
La giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che il titolo edilizio in sanatoria si forma per silentium solo se la domanda sia completa di tutti gli elementi e requisiti richiesti ex lege:
- la domanda deve essere completa della documentazione prescritta;
- deve essere stata pagata l’oblazione dovuta (incluse eventuali integrazioni richieste nei termini);
- l’opera non deve essere in contrasto con vincoli di inedificabilità.
Le condizioni per il silenzio-assenso
Affinché si perfezioni il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio occorre:
- completezza della domanda: la domanda deve essere corredata da tutti i documenti e gli elaborati richiesti dalla normativa e dagli eventuali inviti dell’amministrazione;
- pagamento integrale delle somme dovute: devono essere versate tutte le somme previste, comprese quelle a titolo di conguaglio, se richieste entro il termine;
- adempimenti catastali: deve essere presentata la documentazione necessaria all’accatastamento;
- assenza di cause ostative: l’intervento oggetto di sanatoria non deve essere in contrasto con vincoli assoluti o cause di inammissibilità.
Il decorso del termine biennale senza provvedimento espresso dell'amministrazione comporta l'accoglimento della domanda solo se tutte queste condizioni sono rispettate.
Effetti della mancata integrazione
Se, entro i termini, non sono stati effettuati i pagamenti richiesti o la domanda rimane incompleta, non si forma alcun titolo edilizio per silenzio-assenso.
La prescrizione dei crediti dell’amministrazione (es. diritto a richiedere somme a conguaglio) decorre solo dal momento in cui si forma il titolo esplicito o tacito; se il titolo non si è mai formato, non decorre alcuna prescrizione.
Condono edilizio per silenzio assenso: il principio di diritto
Il silenzio-assenso su istanza di condono edilizio si perfeziona soltanto quando la domanda sia completa di tutti gli elementi, sia stato versato quanto dovuto e siano stati presentati i documenti richiesti. In caso contrario, il titolo edilizio non si forma, neppure decorso il termine di legge.
Niente silenzio assenso: ecco perché
Nel caso di specie, la domanda originaria non era carente solo per la mancata integrale corresponsione dell’oblazione, ma per la necessità di acquisire:
- dichiarazione relativa allo stato dei lavori;
- perizia giurata sulle dimensioni e stato delle opere;
- certificazione di idoneità statica delle opere con attestazione di deposito presso il Genio Civile;
- copia del titolo di proprietà dell’immobile;
- n. 3 copie del rilievo delle opere abusive;
- calcolo analitico delle superfici;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- autodichiarazione relativo all’ultimazione dei lavori.
Tale documentazione è stata, infatti, in seguito richiesta con la nota del 21.9.1990, con la quale è stato altresì richiesto il pagamento delle somme a conguaglio dell’oblazione e del contributo di costruzione per il condono dell’immobile.
Tale nota non risulta essere mai stata impugnata. Anzi, l’interessato vi ha parzialmente adempiuto, depositando la documentazione richiesta in data 20.7.1993. Tuttavia, non si è mai provveduto al pagamento della somma dovuta, impedendo in tal modo il decorso del termine di legge per la formazione del silenzio-assenzio come di seguito meglio spiegato.
Infatti, la domanda si intende accolta se, sussistenti i presupposti legittimanti l'intervento e decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, la parte interessata provveda, altresì, al pagamento di “tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio”.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
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