“Decreto Minicodice”: novità e principali aspetti sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
Il presente lavoro intende discutere i principali contenuti del Decreto 3 settembre 2021, anche detto “Decreto Minicodice”, evidenziando ed approfondendo, al contempo, le rilevanti novità introdotte in termini di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Il Decreto 3 settembre 2021 e la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
Come noto, l’art. 46 del D.Lgs. 81/08 disciplina il tema della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. In particolare, il comma 3 lettera a) punti 1 e 2 del medesimo articolo richiama l’attenzione sull’adozione di criteri diretti atti ad individuare misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi e misure precauzionali di esercizio.
In attuazione a quanto sopra, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29/10/2021 il Decreto 3 settembre 2021, anche detto “Decreto Minicodice”. Tale Decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, dalla data di entrata in vigore, abroga il DM 10 marzo 1998, richiamato dal comma 4 dell’art.46 del D.Lgs. 81/08.
Il Decreto 3 settembre 2021 si applica alle attività svolte nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs 81/081 , fatta eccezione per i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV D.Lgs. 81/08).
In caso di luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto 3 settembre 2021, l’adeguamento alle disposizioni ivi previste è richiesto nei casi delineati all’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08, ossia, con buona sintesi, in occasione di significative modifiche, in termini di sicurezza, del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in considerazione della evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o di infortuni significativi o in esito alla sorveglianza sanitaria 2.
Il Decreto 3 settembre 2021 rimarca come la valutazione dei rischi di incendio, parte specifica del documento di valutazione di tutti i rischi e di cui all’art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, debba essere espletata in accordo ai criteri dettati all’art.3 del medesimo Decreto, che ingloba tutte le casistiche rinvenibili in termini di applicazione della normativa di prevenzione incendi per i luoghi di lavoro, nonché in coerenza e complementarietà con la valutazione del rischio esplosione, se richiesta.
Nel predetto articolo 3 del Decreto 3 settembre 2021, dunque, si rammenta innanzitutto che le regole tecniche di prevenzione incendi fissano i criteri per la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro da esse disciplinati.
Si statuisce poi che per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti ed inquadrati dal Decreto medesimo, i suddetti criteri sono quelli dettagliati nell’allegato I al Decreto.
Nei casi invece non ricadenti nelle precedenti fattispecie, si precisa che i criteri in parola sono quelli del DM 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi). Resta inteso che per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio è possibile ricorrere ai criteri del DM 3 agosto 2015.
Campo di apicazione ed articolazione del Decreto
Come detto, il Decreto 3 settembre 2021 fissa nell’allegato I i criteri per la valutazione del rischio di incendio, unitamente alle misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio, per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
E’ fondamentale esaminare, ai fini dell’applicazione del Decreto, l’inquadramento di tali luoghi di lavoro.
Innanzitutto, trattasi di luoghi di lavoro ubicati in attività non soggette (ovvero non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al DPR 151/2011) e non provviste di specifica regola tecnica verticale. Inoltre, tali luoghi di lavoro devono essere caratterizzati da tutti i seguenti ulteriori requisiti:
- affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (da intendersi come persone presenti nell’attività a qualsiasi titolo);
- superficie lorda complessiva ≤ 1.000 m2;
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (generalmente, si intende per quantità significative di materiali combustibili qf > 900 MJ/m2);
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
L’allegato al Decreto 3 settembre 2021, nel rimandare ai termini, alle definizioni ed ai simboli grafici del DM 3 agosto 2015, rimarca poi l’importanza dell’effettuazione di una puntuale valutazione del rischio di incendio, che, come noto, permette di adottare e, se del caso, integrare, le soluzioni progettuali riportate nell’allegato. In tale ottica, sono riproposti i punti salienti che tale valutazione deve ricomprendere e dettagliare, ripercorrendo di fatto gli argomenti già declinati nel Codice di Prevenzione Incendi.
In relazione all’articolazione dell’allegato, si riporta di seguito uno schema sintetico.
La strategia antincendio
Nel paragrafo dedicato alla strategia antincendio, sono riportate le misure da adottare sulla scorta delle risultanze della valutazione del rischio di incendio. In particolare, tali misure fanno riferimento alla compartimentazione, all’esodo, alla gestione della sicurezza antincendio (GSA), al controllo dell’incendio, alla rivelazione ed allarme, al controllo di fumi e calore, all’operatività antincendio, alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Senza volersi addentrare nella disamina dettagliata delle singole misure, si argomentano di seguito gli aspetti di rilievo contenuti nel Decreto, anche alla luce del carattere semplificato del dispositivo normativo rispetto al Codice di Prevenzione Incendi.
In relazione alla compartimentazione, si ribadisce la finalità connessa alla limitazione della propagazione dell’incendio; a tale scopo, si fa riferimento alla compartimentazione verso altre attività (inserimento del luogo di lavoro in un compartimento distinto o interposizione di spazio scoperto) ed all’interno della stessa attività (suddivisione della volumetria dell’opera da costruzione del luogo di lavoro in compartimenti o interposizione di spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro).
Il tema dell’esodo è affrontato nell’allegato al Decreto 3 settembre 2021 attraverso l’approfondimento di tre aspetti fondamentali: caratteristiche del sistema d’esodo, dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo, progettazione del sistema d’esodo.
Le caratteristiche richieste per il sistema d’esodo, generalmente note in quanto rinvenibili sovente anche in diverse normative di settore, sono arricchite da alcune precisazioni esplicative e taluni dettagli tecnico-normativi specifici.
Per determinare l’affollamento massimo di ogni locale, invece, si richiede l’adozione di una densità di affollamento di 0,7 persone/m2, da moltiplicare quindi per la superficie lorda del locale per determinare il massimo affollamento. E’ consentito dichiarare un affollamento minore di quello calcolato come appena indicato, qualora il datore di lavoro o il responsabile dell’attività si impegni a verificarlo e a rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione di esercizio. Per progettare correttamente il sistema d’esodo, infine, sono forniti criteri precisi relativamente al numero di vie di esodo indipendenti, alle caratteristiche del corridoio cieco, all’ammissibilità di una sola via d’esodo, alla lunghezza d’esodo, all’altezza delle vie d’esodo, alla larghezza di ciascun percorso delle vie d’esodo orizzontali e verticali.
Al datore di lavoro sono poi fornite le indicazioni e le modalità per la corretta organizzazione della gestione della sicurezza antincendio (GSA), coincidenti con l’adozione e la verifica periodica delle misure antincendio preventive, la verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio che derivano dalla valutazione del rischio di incendio, il mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, l’attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, l’apposizione della segnaletica di sicurezza, la gestione dei lavori di manutenzione e la valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza.
Ai fini del controllo dell’incendio, sono specificati i criteri per la installazione di estintori all’interno dell’attività, mentre si rimanda agli esiti della valutazione del rischio di incendio in ordine alla eventualità della installazione di una rete idranti (per la quale sono declinati i parametri minimi di progettazione).
Con riferimento alla rivelazione ed allarme, tale funzione nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio è sovente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti; per tale motivo, è necessario, nonché strategico, che nella gestione della sicurezza antincendio siano codificate apposite procedure di emergenza tese al rapido e sicuro allertamento degli occupanti ed alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici. L’eventuale installazione di un impianto IRAI (impianto di rivelazione allarme incendi, di cui si forniscono criteri e parametri progettuali) è connessa all’esito della valutazione del rischio di incendio.
Il luogo di lavoro deve essere dotato di aperture per lo smaltimento di fumi e calore (es. finestre, lucernari, porte, ecc.) al fine di agevolare le operazioni dei soccorritori. La pianificazione di emergenza dell’attività dovrà dunque disciplinare le modalità di apertura dei predetti sistemi in caso di incendio.
Ai fini dell’operatività antincendio, è richiesta la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio ad una distanza ≤ 50 m dagli accessi all’attività, oppure occorre adottare specifiche misure per l’operatività antincendio.
Per quanto attiene invece agli impianti tecnologici e di servizio, gli stessi devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell’arte e devono essere disattivabili, o comunque gestibili, a seguito dell’incendio.
Appare utile precisare, in ultimo, come l’allegato al Decreto 3 settembre 2021 sottolinei in generale che l’applicazione della normazione tecnica volontaria citata nel dispositivo normativo (es. norme UNI, CEI, ecc.) conferisce presunzione di conformità, ma rimane comunque volontaria e non obbligatoria, salvo che la stessa non sia di fatto resa cogente da altre disposizioni regolamentari.
BIBLIOGRAFIA
[1] Decreto 3 settembre 2021, Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
[2] Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
1 D.Lgs. 81/08, Titolo II, Capo I, art. 62 – Definizioni: “Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”
2 D.Lgs. 81/08, Titolo I, Capo III, Sezione II, art. 29, comma 3: “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. [...]”.
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