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Dehors liberi e proroga dei permessi edilizi: le novità del Milleproroghe

Il Milleproroghe proroga di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 Testo Unico Edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023.

L'aula della Camera, in data 23 febbraio, ha approvato definitivamente il DDL di conversione in legge del DL 198/2022, Milleproroghe 2023, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, che contiene una serie di proroghe di termini di interesse anche per il comparto costruzioni ed edilizia.

Tra le novità, ci sono alcune disposizioni che toccano i permessi per l'edilizia e la possibilità di installare liberamente i cosiddetti dehors. Vediamole nello specifico, con l'aiuto del dossier illustrativo del Parlamento.

Occupazione suolo pubblico: dehors e pedane libere fino al 30 giugno 2023

L'art.1 comma 22-quiqnquies modifica l'articolo 40, comma 1, del decreto legge 144/2022 (Aiuti ter).

Tale disposizione prevede la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli artt.21 e 146 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

La scadenza che attualmente era fissata al 30 giugno 2023 viene ulteriormente posticipata al 31 dicembre 2023 dalla disposizione in esame.

Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra è, ai sensi dell’articolo 9- ter del decreto legge 137/2020, disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), di cui al Testo Unico Edilizia, in base al quale le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale.

Edilizia privata e convenzioni di lottizzazione: permessi di costruire prorogati di 2 anni

Il comma 11-decies, introdotto al Senato, con modifica all’art. 10-septies del DL 21/2022 proroga di due anni (rispetto alla proroga di un anno già disposta dal citato art. 10-septies):

  • i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 Testo Unico Edilizia, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023 (termine anch’esso prorogato di un anno rispetto alla vigente previsione), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali);
  • il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. n. 1150/1942, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023 (termine anch’esso prorogato di un anno rispetto alla vigente previsione), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Il comma 11-undecies, introdotto al Senato, modifica l’art. 10, comma 7-ter, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni 1) per prorogare di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine entro il quale devono risultare
iniziate, affinché siano sempre consentite con SCIA e purché realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali
, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali.

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